Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by a lawyer in Rome, did not act within the statutory timeframe while the opposing state agencies waited. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case and order the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26540/2024 R.G. proposto da : MENCAGLIA LUCA, MIRANDA GIUSEPPE, MOTTA DOMENICO, MONTELEONE GABRIELLA, MIOLLA LUCIO, NEGOZIANTI MARIA, MONTALBETTI MARCO, MINIUSSI PIER MARIA, NAVIGLIO SILVIO, MOVALLI MARIAGRAZIA, MIELE GIANFRANCO, NATALINI SANDRA, MORELLO FEDERICO, MENEGHETTI GIOVANNA, MICALIZZI MATTEA, MOURGLIA DANILO, NATOLI ROSALBA, MORINI NORI, MONCIOTTI FLORIANA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENO CHELINI N. 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12 , presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.3136/2024 depositata il 07/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così decis