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Ordinanza — n. 25312/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal withdrawal by the appellant company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25312/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following a formal withdrawal by the appellant, AC Consulting S.r.l. In the underlying proceedings, the Court of Appeal had confirmed a judgment ordering AC Consulting to pay significant sums to two successor companies while rejecting a separate claim against them. The appellant subsequently filed a cassation request challenging the appellate decision's admissibility regarding document falsity, but withdrew the request before the hearing. The court ruled that this withdrawal satisfied the conditions for extinction under the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4, c.p.c.: A formal withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, preventing the court from issuing a judgment on costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction formal withdrawal of appeal Code of Civil Procedure successor company rights document falsity claim revoca del credito al consumo credito documentario ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art.
Art. 391, comma 4, c.p.c.
390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.).
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
1682/2022, depositata in data 19 luglio 2022, la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da AC Consulting S.r.l., ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 395, primo comma, n.
art. 390 c.p
Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25241/2022 R.G. proposto da AC CONSULTING SRL IN LIQNE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in Padova Passeggiata Arturo Miolati, presso lo studio dell’avvocato TRABUCCHI GIUSEPPE che larappresenta e difende; -ricorrente- contro ACTMO SRL IN LIQNE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Vicenza via lago di Alleghe, presso lo studio dell’avvocato CAVESTRO MARINO che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro BK SINTHEMA SRL; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1686/2022depositata il 19/07/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . RILEVATO CHE 1.Con sentenza n. 1786/2021, depositata in data 22 giugno 2021, la Corte d’Appello di Venezia ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Venezia. In via preliminare, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra AC Consulting S.r.l. e il dott. Ruggero Cafagna, rilevando la rinuncia all’azione da parte di quest’ultimo, con conseguente compensazione delle spese processuali tra le parti. Nel merito, la Corte ha confermato la condanna di AC Consulting S.r.l. al pagamento in favore di Sinthema Lavoro S.r.l. (oggi BK Sinthema S.r.l.) e Sinthema S.r.l. (oggi ACT.MO S.r.l. in liquidazione) degli importi di € 26.369,00 e € 150.686,12, a titolo di corrispettivo per le compravendite di crediti documentate nei contratti sottoscritti, precisando che detti importi dovevano intendersi al netto dei pagamenti già eseguiti.

In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte territoriale ha invece escluso la sussistenza del credito vantato da Sinthema Professionisti Associati per l’importo di € 254.000,83, ritenendo che i documenti allegati a fondamento della pretesa costituissero dichiarazioni unilaterali prive di valore negoziale, non essendo idonei a comprovare un accordo tra le parti sul prezzo e sull’oggetto della cessione. Di conseguenza, la Corte ha revocato la condanna pronunciata in primo grado a favore di Sinthema Professionisti Associati, confermando nel resto la decisione.

2. Con successiva sentenza n. 1682/2022, depositata in data 19 luglio 2022, la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da AC Consulting S.r.l., ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c., relativi alla dedotta falsità dei documenti su cui la sentenza sarebbe stata fondata.

3. Avverso tale ultima pronuncia, AC Consulting S.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.1. Resiste con controricorso ACT.MO S.R.L. IN LIQ.NE, già SINTHEMA S.R.L. CONSIDERATO CHE 4.Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima dell’udienza (il 26 marzo 2025), è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di AC CONSULTING S.R.L. IN LIQ.NE ricorrente principale. BK s.r.l. è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di BK Sinthema s.r.l. controricorrente ha aderito. Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.). P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione,. Così deciso in Roma, nella Camera di c