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Decreto — n. 25303/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 25303/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The material facts show that the appellant, represented by an attorney, did not request a decision on the settlement proposal after it was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the prescribed forty-day period constitutes a waiver of the right to proceed, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal rights settlement proposal deadline extinction of proceedings Civil Procedure Code non-compliance with time limits spese di esecuzione fine del processo esecuzione della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19948/2024 R.G. proposto da : IENO FRANCO, MANFREDI ENRICA, LEONARDI MANLIO, MALVICINO FRANCESCO, MARASCHINI ANNA, INTROVINI LAURA, LOMBARDI GIUSEPPINA, MALAGOLI MARINA, PILONI ALBERTO, PIROLA MARIA ELENA, PIACENTINO GIACOMETTA, PECIS MARICA, PATELLI CHIARA, OMODEI UMBERTO, PAVAN ANNA, MIOTTI DANILO, PINA MARIA ENRICA, MARIOTTI ENRICO, PACINI FRANCO, MARGHIERI RICCARDO, PELUFFO BARBARA, PISACRETA MASSIMO, MESSINI SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.1031/2024depositata il 14/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così decis