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Ordinanza — n. 25282/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal for non-factual error regarding document publication date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25282/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the revocation appeal inadmissible because the applicant's argument concerned an interpretative choice rather than a factual error. Although the applicant claimed the publication date was evident from the case files, the Court ruled that deriving this date indirectly does not constitute an error under Article 395(4)(c) of the Code of Civil Procedure. Consequently, the request to overturn the previous order was rejected as it failed to meet the strict criteria for revocation.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4, c.p.c.: The remedy of revocation is strictly limited to errors of fact, excluding interpretative choices or argumentative strategies, even if those choices are debatable or arguably less rigorous than established precedents.

Parole chiave

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revocation appeal error of fact interpretative choice publication date Code of Civil Procedure evident fact case files impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4, c.p.c.
Giova ricordare quali sono i casi di revocazione: In tema direvocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass sez. Un. 20013/ 2024
(Cass sez. Un. 20013/ 2024).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5063/2024 R.G. proposto da LO FOCO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, 17, presso lo studio dell’avvocato CANFORA MAURIZIO (CNFMRZ64L05F158L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LATINI SIMONA (LTNSMN64A46H501V) -ricorrente- contro BELVEDERE SPV SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati CEVASCO PAOLO (CVSPLA83M06D969H), DEGOLA PAOLO (DGLPLA65R21D969N) -controricorrente- nonchè contro CAF SPA -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 20018/2023depositata il 13/07/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.- L’avv. Michele Lo Foco propone ricorso per revocazione di una decisione di questa Corte. La vicenda da cui è scaturito il ricorso è la seguente. Egli ha proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato da Gemini SVP e FBS spa, con cui gli si intimava il pagamento di circa 197 mila euro. Ha ottenuto dal giudice di primo grado un parziale accoglimento, in quanto la somma è stata ridotta a 29 mila euro, sul presupposto che, in parte, quella originariamente ingiunta era stata pagata.

Ma, su appello di CAF spa, mandataria della creditrice, la corte di secondo grado ha ricalcolato il credito in circa 52 mila euro.

2. Dunque, Lo Foco ha proposto ricorso per cassazione, ma questa Corte (ordinanza n. 609/ 2023) lo ha dichiarato improcedibile, per via del mancato deposito di valida copia della decisione impugnata. Ricorre per revocazione di questa sentenza il Lo Foco con un motivo e memoria, di cui chiede il rigetto la Belvedere svp, con controricorso e memoria. Ragioni della decisione 1.- Con l’unico motivo di revocazione si prospetta un errore di fatto, nella ordinanza di questa Corte (n. 609/ 2023), quanto alla valida allegazione della sentenza impugnata.

In sostanza, la decisione precedente ha ritenuto improcedibile il ricorso, poiché, pur avendo il ricorrente depositato copia cartacea della sentenza informatica, che gli era stata notificata via PEC dalla controparte, e, pur avendo attestato che quella copia cartacea è conforme a quella informatica da cui è tratta, tuttavia tale copia –ancorché alla stessa risulti allegata un’attestazione di conformità, al documento informatico da cui è tratta, a firma dell’Avvocato Sabina Chioffi, legale del Lo Foco – non reca alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo .

Per contro, secondo la decisione qui oggetto di revocazione, la copia della sentenza impugnata, deve contenere indicazioni che invece in quella depositata dal ricorrente mancavano, e precisamente deve, peraltro, trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale – tale è la fattispecie in esame – si perfeziona solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati .

Il ricorrente contesta questa ratio ritenendola dovuta ad un errore di fatto. Sostiene, cioè, il ricorrente che, dati tutti gli elementi contenuti nella sentenza e allegati ad essa, era facilmente evincibile quale fosse il periodo di deposito della sentenza stessa e dunque quale dovesse essere il termine per impugnarla per cassazione. Dunque, la decisione precedente non avrebbe tenuto conto di tali elementi di fatto, in base ai quali, se considerati, avrebbe potuto avere le informazioni necessarie a stabilire la data di deposito della sentenza impugnata, il suo numero identificativo e di conseguenza quale fosse il termine per impugnare (p. 12-13).

Ossia, dall’insieme dei dati in atti, nessun dubbio poteva esistere quanto alla data di pubblicazione della decisione impugnata, dati di cui la precedente decisione non ha tenuto conto. Il motivo è inammissibile. Giova ricordare quali sono i casi di revocazione: In tema direvocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:

a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti);

b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;

c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;

d) deve essere essenziale e decisivo;

e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte . (Cass sez. Un. 20013/ 2024). Qui non si contesta, se non apparentemente, alla Corte di avere erroneamente percepito i fatti di causa, bensì si contesta di non avere interpretato una regola con minore rigore, ossia di non aver considerato che quel dato di fatto, sebbene non direttamente emergente dagli atti, lo era indirettamente; ossia di non aver ritenuto ammissibile che la data di deposito della sentenza, se non direttamente indicata ed attestata, era comunque ricavabile aliunde, e dunque di avere formulato una regola rigorosa sull’accertamento di quel fatto (data di pubblicazione della sentenza impugnata) che poteva invece essere formulata diversamente.

E’ chiara la ratio del motivo di ricorso: che nessun dubbio poteva aversi, in base agli atti di causa, circa quella data, non già che quella data emergeva espressamente dagli atti. Ora, si può certamente discutere della opportunità di un principio di diritto cosi curialesco, principio però non introdotto per la prima volta dall’ordinanza oggetto di revocazione, che ha fatto tesoro di alcuni specifici precedenti; si può certamente sostenere che quando è necessario conoscere una data, da cui dipendono effetti giuridici (il termine per impugnare, ad esempio) quella conoscenza, oltre che diretta, può validamente essere indiretta, ossia risultare da elementi altri, da indizi, da atti concludenti; ma questa censura, pur ragionevole, non è tra quelle che possano prospettarsi con il rimedio della revocazione, poiché non prospetta un errore di fatto, bensì una scelta interpretativa ed argomentativa che, per quanto discutibile, non è motivo di revocazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, ma le spese possono senz’altro compensarsi. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo