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Ordinanza — n. 25278/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for revocation due to lack of facts and reference to original inadmissible appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25278/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible because it failed to state the facts and arguments necessary for a rescissory judgment. The appellant challenged a prior ruling that had dismissed her cassation appeal for late notification and missing document details. The court held that such omissions preclude any decision in the revocation phase, as the original appeal's defects cannot be cured by a subsequent request.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 369 n. 4 c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: An appeal for revocation against a Cassation ruling declaring an appeal inadmissible is inadmissible if it lacks a clear statement of facts and arguments, as these deficiencies preclude a decision in the rescissory phase.

Parole chiave

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appeal for revocation inadmissible appeal Cassation ruling procedural defects rescissory judgment late notification missing documents procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
Art. 369 n. 4 c.p.c.
civ., con un richiamo che impone il rispetto delle medesime forme richieste per il ricorso originario e l'applicazione delle medesime sanzioni previste per la loro inosservanza; strumentale, poi, rispetto a tale adempimento è quello, sanzionato con l'improcedibilità, ex art. 369, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1 bis dello stesso articolo 13
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 617 c.p
art. 391 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3875 del 30/03/2000 Rv. 535197
Cass. n. 3682 del 14/04/1999 Rv. 525352
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Testo completo

E ORDINANZA DELLA CORTE DICASSAZIONE – INAMMISSIBILITÀ’ -RAGIONE Ad.7/04/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4628/2024 R.G. proposto da TORNI MARZIA, domiciliatap e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MANNI AUGUSTO (MNNGST69B18E958Z) , domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI, in persona del legale rappresentante in carica elettivamente domiciliato in ROMA alla via FRANCO MICHELINI TOCCI n. 50, presso lo studio dell’avvocato VISCONTI MARCO (VSCMRC67P25H501L) rappresentato e difeso dall'avvocato ARMATI STEFANO (RMTSFN61T24H501J), domiciliatidigitalmente per legge -controricorrente – nonchècontro REALI STEFANO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, CERCEL DANIELA ELENA, ORAZI FEDERICO -intimati - avverso l’ORDINANZA dellaCORTE SUPREMA di CASSAZIONE ROMAn.24877/2023 depositata i l 21/08/2023 .

R.g. n. 4628 del 2024. Ad. 7/04/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7/04/2025,dal Consigliere relatore C ristiano Valle . Ritenuto che: Maria Torni impugna per revocazione, con due motivi per errore di fatto, l’ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 24877 del 21/08/2023 che ha dichiarato improcedibile, per tardiva notifica e mancanza dei dati identificativi della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1648 del 25/11/2020 impugnata, il ricorso per cassazione, proposto dalla Torni ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nei confronti della Banca di credito cooperativo dei Colli Albani e di Daniela Elena Cercel, nell’ambito di procedura di espropriazione immobiliare nei confronti del coniuge della stessaTorni; risponde con controricorso la Banca di credito cooperativo dei Colli Albani;

Stefano R eali , l’A genzia delle E ntrate - R iscossione, Federico Orazie Daniela Elena Cercel sono rimasti intimati ; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; la ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 7/04/2025, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Considerato che: il ricorso per revocazione è affidato a due motivi per errore di fatto: primo motivo errore di fatto exart. 395 n. 4 c.p.c. per non avere la Corte di Cassazione, nell’ordinanza impugnata, rilevato la tempestività del dell’iscrizione a ruolo del ricorso, affermando che il ricorso era stato depositato oltre il termine di venti giorni; secondo motivo, errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. per avere questa Corte, nell’ordinanza gravata,ritenuto inidonea a comprovare la ritualità della produzione del provvedimento impugnato la copia dell’ordinanza impugnata e allegata al ricorso per cassazione;

R.g. n. 4628 del 2024. Ad. 7/04/2025; estensore: C. Valle èirrilevante dare conto dei singoli motivi, poiché a prescindere dall’eventuale fondatezza degli stessi deve rilevarsi che nel ricorso manca qualsiasi indicazione in ordine alle domande che la parte intende che siano accolte nella fase rescissoria, cosicché, in aderenza alla risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3875 del 30/03/2000 Rv. 535197 – 01; Cass. n. 3682 del 14/04/1999 Rv. 525352 -01) secondo la quale nel caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione la quale abbia dichiarato l'improcedibilità di un ricorso, la omessa, sommaria esposizione dei fatti in causa e la omessa indicazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso già dichiarato improcedibile determinano la inammissibilità del ricorso; dette carenze, infatti, comportano la preclusione di ogni decisione nella fase rescissoria del giudizio che dovesse seguire all'eventuale accoglimento della domanda di revocazione, non potendosi supplire a tali mancanze con il riferimento al ricorso per cassazione originariamente proposto e poi dichiarato improcedibile, ostandovi il disposto dell'art. 391 bis cod. proc. civ., a norma del quale l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Cassazione si propone con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg. cod. proc. civ., con un richiamo che impone il rispetto delle medesime forme richieste per il ricorso originario e l'applicazione delle medesime sanzioni previste per la loro inosservanza; strumentale, poi, rispetto a tale adempimento è quello, sanzionato con l'improcedibilità, ex art. 369, n. 4, cod. proc. civ., che impone al ricorrente di depositare gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, non potendo, in linea di massima, valutarsi la fondatezza dei motivi di ricorso senza procedere al riscontro degli atti e documenti posti a fondamento delle ragioni addotte contro la sentenza impugnata;

R.g. n. 4628 del 2024. Ad. 7/04/2025; estensore: C. Valle nella specie il ricorso proposto dalla torni è mancante di qualsivoglia utile prospettazione della domanda relativa al giudizio rescissorio, cosicché esso deve essere ritenuto inammissibile; il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile; le spesedi lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto contodell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate in favore della controricorrente, come da dispositivo; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 se dovuto.

Così deci