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Ordinanza — n. 25277/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to nullity of grounds failing to correlate with lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25277/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's three grounds of cassation were found null and void for failing to correlate with the lower court's reasoning. The Court of Appeal had accepted Fastweb's argument that the contractual relationship existed and that administrative proceedings regarding tariff violations already provided sufficient compensation, rejecting further claims for moral damages. Consequently, the Cassation Court ruled that the appellant's arguments did not address the actual legal basis used by the appellate court, rendering them non-existent under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 4 c.p.c.; Art. 161 c.p.c.: The grounds of a cassation appeal are null and inadmissible if they do not correlate with the reasoning of the lower court, effectively constituting a 'non-motivo' that the law sanctions with inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal nullity of grounds correlation with reasoning non-motivo sanction procedural nullity correlation requirement cassation inadmissibility mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 4 c.p.c.
Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. perché non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi .
Art. 161 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
al risarcimento dei danni in favore del Visicchio liquidandoli equitativamente in € 3.000,00, cui ha aggiunto ulteriori € 3.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con sentenza corredata da ulteriore pronuncia ex art.
Art. 2059 c.c.
Avverso tale sentenza Fastweb ha interposto gravame affidato a tre motivi di appello aventi ad oggetto: - eccezione di incompetenza territoriale; - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., dell’art.
Art. 1226 c.c.
2059 c.c., dell’art. 1226 c.c. e dell’art.
Art. 2056 c.c.
e dell’art. 2056 c.c.; - violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 - 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione artt.
art. 96 c.p
al risarcimento dei danni in favore del Visicchio liquidandoli equitativamente in € 3.000,00, cui ha aggiunto ulteriori € 3.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con sentenza corredata da ulteriore pronuncia ex art.
art. 91 c.p
96 c.p.c., con sentenza corredata da ulteriore pronuncia ex art. 91 c.p.c.
art. 2059 c.c
Avverso tale sentenza Fastweb ha interposto gravame affidato a tre motivi di appello aventi ad oggetto: - eccezione di incompetenza territoriale; - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972
Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972, i cui principi sono stati successivamente ribaditi, tra le altre, da ultimo, Cass.
Cass. ord. 12.11.2019 n. 29206
26972, i cui principi sono stati successivamente ribaditi, tra le altre, da ultimo, Cass. ord. 12.11.2019 n. 29206).
Cass. SU 23745 del 28/10/2020
(Cass. SU 23745 del 28/10/2020).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29616/2022 R.G. proposto da VISICCHIO ANTONIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI RELLA LUIGI (DRLLGU65S13H645X) -ricorrente- contro FASTWEB SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SARDINI PAOLO (SRDPLA69H16G482K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6802/2022 depositata il 27/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo 1. Con atto, notificato il 20.12.2022, illustrato da successiva memoria, Visicchio Antonio propone impugnazione per cassazione avverso la sentenza n. 6802/2022 resa dalla Corte d’Appello di Roma in data 27.10.2022. Fastweb S.p.A. ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria 2. Con atto di citazione notificato in data 27.11.2014, Visicchio Antonio ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, Fastweb S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, deducendo di aver aderito a una proposta di abbonamento Fastweb ma che i successivi addebiti effettuati dall’operatore non corrispondevano alle condizioni economiche pattuite.

Ha altresì dedotto che Fastweb avrebbe esibito ed utilizzato un contratto apparentemente sottoscritto dall’attore ma in realtà recante firma apocrifa e, per questo motivo, disconosciuta. Fastweb S.p.A. si è costituita in giudizio sollevando eccezione preliminare di incompetenza territoriale e contestando la pretesa attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.

3. Il primo grado di giudizio è stato definito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 10591/18 che, rilevato il disconoscimento di firma del Visicchio, non seguito dalla produzione del documento e da istanza di verificazione, ha condannato Fastweb S.p.A. al risarcimento dei danni in favore del Visicchio liquidandoli equitativamente in € 3.000,00, cui ha aggiunto ulteriori € 3.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con sentenza corredata da ulteriore pronuncia ex art. 91 c.p.c. di condanna al rimborso delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza Fastweb ha interposto gravame affidato a tre motivi di appello aventi ad oggetto: - eccezione di incompetenza territoriale; - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., dell’art. 1226 c.c. e dell’art. 2056 c.c.; - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 co. 3 c.p. La Corte d’Appello, rigettando il primo motivo d’appello e accogliendo il secondo (con assorbimento del terzo), ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda avanzata da Antonio Visicchio nei confronti di Fastweb S.p.A., condannando l’appellato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

5. Il ricorso è affidato a tre motivi Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 - 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione artt. 2059 c.c. e 185 c.p. in relazione agli artt. 168 d.lgs. 196\2003 (Codice Privacy) e 485 e 489, secondo comma, c.p. testo vigente ratione temporis. Il ricorrente denuncia che, a fronte dell’accertamento “astratto” di uno o più reati –e nel caso di specie i reati p. e p. dagli artt. 485 e 489 c.p. nonché quello p. e p. dall’art. 168 Codice Privacy – altro non doveva fare il Giudice civile che liquidare il danno.

Ritiene che l’avvenuta esibizione nell’ambito del procedimento instaurato nel 2012 presso il CO.RE.COM., da parte del delegato di Fastweb s.p.a., integri i reati, come ritenuto dal giudice di primo grado. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. perché non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi . La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i reati ex art. 485 e 489 c.p. non solo in quanto depenalizzati, ma anche, e soprattutto, in quanto la condotta attribuita a Fastweb – esibizione “a video” da parte di un delegato dell’operatore del contratto in contestazione – non costituisse reato, considerando che la mera esibizione nel procedimento di mediazione di tale documento non abbia, neppure in astratto, integrato né il reato di cui all’art. 485 c.p. (poiché non è stato accertato che abbia materialmente formato l’atto in ipotesi falso),né il reato di cui all’art. 489 c.p. (in quanto la detta esibizione non ha integrato “l’uso” dell’atto). 1.2.

Si tratta pertanto di una valutazione di merito, in concreto svolta, oltre che del tutto incensurabile in questa sede, non attinta dalla censura che lamenta, invece, la mancata considerazione in astratto del reato contestato e il passaggio in giudicato della prima statuizione del giudice di merito sulla falsità della sottoscrizione disconosciuta. Ne deriva che l’ipotetico giudicato interno che sarebbe ricaduto sull’accertamento della falsità dell’atto in esame, avvenuto nel primo grado per effetto del disconoscimento della sottoscrizione, è del tutto irrilevante giacché, ai fini dell’astratto accertamento dei reati presuntivamente commessi, ai fini dell’accertamento del fatto illecito di rilievo civilistico non rileva –in quanto presupposto necessario ma non sufficiente – il mero accertamento della falsità dell’atto, essendo necessario accertare l’uso concreto e doloso di tale atto da parte di Fastweb, ritenuto insussitente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 2 Cost. Il ricorrente afferma che Fastweb si sarebbe macchiata “di indebita usurpazione di un nome di un soggetto” (nel caso di specie: il Visicchio). Ciò in quanto i dati personali del Visicchio sono stati acquisiti dall’operatore, in quanto dati essenziali ed imprescindibili per l’attivazione dei servizi telefonici (anch’essi da ritenersi pacifici). 2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. in quanto, in tale caso, non si confronta con la doppia ratio decidendi utilizzata dalla corte di merito per accogliere il motivo di appello di Fastweb .

Da un lato, quest’ultima ha ritenuto pacifica l’esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa, e pertanto legittima l’acquisizione dei dati personali del Visicchio dall’operatore in quanto dati essenziali ed imprescindibili per l’attivazione dei servizi telefonici; in più , ha considerato che sotto l’aspetto del risarcimento del danno, i procedimenti amministrativi avviati presso il CORECOM si erano conclusi positivamente con il riconoscimento di un indennizzo per l’attivazione di profili tariffari non richiesti e la mancata risposta ai reclami.

Dall’altro, sotto il profilo del danno morale da reato, la Corte d’appello, facendo buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, richiamati esplicitamente, ha rigettato la domanda sulla corretta considerazione in iure che “ il Visicchio, per ottenere il risarcimento del danno, avrebbe dovuto dimostrare nel presente giudizio che la condotta posta in essere dalla società appellata ha causato ricadute sulla vita di relazione di gravità tale da assurgere a lesioni di diritti costituzionalmente protetti (non potendo considerarsi tali i patemi d’animo, i disagi e l’inutile dispiego di energie materiali e materiali), come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli indennizzi riconosciuti per le singole violazioni accertate nei procedimenti amministrativi di cui si è detto” (v.

Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972, i cui principi sono stati successivamente ribaditi, tra le altre, da ultimo, Cass. ord. 12.11.2019 n. 29206).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. La Corte d’appello ha ritenuto assorbito il motivo di appello in relazione all’accoglimento dell’appello di Fastweb. Il motivo è inammissibile perché non considera tale ratio decidendi, del tutto coerente con la decisione di merito di non confermare la sentenza di primo grado andata a favore di parte ricorrente e di rigettare la domanda del ricorrente in riforma della sentenza.

4. In sintesi, p oiché la lettura dei tre motivi, al lume della motivazione, evidenzia come la loro illustrazione non si correla alla motivazione enunciata dalla Corte territoriale, essi vanno dichiarati nulli per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. SU 23745 del 28/10/2020).

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarat o inammissibile, con compensazione delle spese di lite del presente grado, atteso l’altalenante esito dei giudizi di merito e la particolarità della questione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso prin