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Decreto — n. 25236/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 25236/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by a lawyer in Rome, challenged a second-instance judgment against the Presidency of the Council of Ministers but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the communication of the proposal for settlement, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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appeal withdrawal statutory deadline extinction of proceedings legal costs Code of Civil Procedure compensazione nel fallimento spese di esecuzione assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4554/2024 depositata il 26/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3002/2025 R.G. proposto da : BROGI DONATELLA, BRUNDISINI MASSIMO, BUCCI ENRICA ANNA, BUONVINO NICOLA FRANCESCO, CANDIDO DENIS, CANIGLIA SILVANA ANNA, CITO MARIA FIORELLA, CARTIA MASSIMO, CANTALUPPI PAOLO, COIATELLI GIANCARLO, CATTAFI GIUSEPPE, CIZZA PAOLA ANTONELLA, COPPOLECCHIA PASQUALE, CONSERVA GIUSEPPE, D'AMICO PIETRO, CUCCURULLO GIUSEPPE, FABRIZIO GIOVANNI ROCCO, CARAMAZZA FRANCESCA, CARAMAZZA GIULIA, TURCHETTO ELISABETTA, FRANCESCHELLI ARMANDO, FONTANELLI LUCIANA, FRANCAVILLA ERMENEGILDO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI N. 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4554/2024 depositata il 26/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così dec