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Decreto — n. 25233/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limit.

Numero d'incarto Decreto — n. 25233/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The proceedings involved a group of private individuals challenging a decision by multiple Italian ministries regarding educational and economic matters. The court ruled that the silence following the formal communication of the settlement offer constituted a valid renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal silence statutory time limit renunciation of appeal costs allocation prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.644/2025 R.G. proposto da : FREGNI MARIELLA, BONETTO GEA, DI GENOVA FRANCESCA, OBERTI SARA, PANSINI ALESSANDRO, HOPPS MARIA RAFFAELLA, PATELLI GIANLUIGI, LORUSSO ALFONSO, MANCINI MICHELE, PICCIOLO VINCENZO, POTENZA ANGELA, PEZZUTO ENZO, RANDISI GIOVANNA, PERLANGELI VINCENZA, SUSANNA FRANCESCA, SIRICO MARIA LUISA, RUGGIERO CARMELINDA, SAROGLIA EUGENIA MARIA, SCORSETTI BARBARA, TAGARIELLO MARIA CONSIGLIA, VIRGA GIUSEPPINA, TAVANO NICLA, TIRELLI ALESSANDRA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI N. 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.3799/2024 depositata il 29/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deci