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Decreto — n. 25231/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 25231/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by a lawyer in Rome, challenged a second-instance judgment against the Italian government ministries but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to dismiss the case and order the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings Code of Civil Procedure legal costs allocation anticipo spese tardivo eccezioni processuali tardive estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n.958/2024 depositata il 12/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19694/2024 R.G. proposto da : SPEZIALE COSIMO GIOVANNI, SORRENTINO ELVIRA, SILVESTRI ANNA RITA, SIMONACCI PAOLO, SOLDATI MASSIMILIANO, SIGNORINI GIULIANO, SICA AURELIO, STROZZI FRANCO, SPROVIERI MARIO, TORRE FRANCO, TRANCHESE DONATO, STARNA DOMENICO, TRAMUTOLA GIUSEPPE, TERRAZZANO STEFANIA, STORTO ROSELLA ADELINA, TELLESCHI FERRUCCIO, STRUZZIERO ELISIARIO, TATEO MARIA, TAVEGGIA GIOVANNI, SPINELLI ELISABETTA, TOSI GIANCARLO, TIRONE GIUSEPPE, TRAPANI ANNA ROSA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA CHELINI N. 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, MINISTERO DELL ’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n.958/2024 depositata il 12/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deci