Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, ordering incidental defendants to pay litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's withdrawal of the main and incidental appeals. Although the appellants initially argued for a factual re-evaluation regarding alleged negligence in contract negotiations, the court noted the withdrawal rendered substantive review unnecessary. Consequently, the judgment was dismissed, and the incidental defendants were ordered to pay the litigation costs incurred by the withdrawing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws an appeal, the judgment is extinguished, and if other parties have withdrawn their incidental appeals, the withdrawing party bears the litigation costs unless the court assigns them to the remaining parties based on virtual default.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4720/2024 R.G. proposto da AIG EUROPE S.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliatain ROMA alla via UGO OJETTI, n. 16, presso lo studio dell’avvocato FANTI LUCIANO (FNTLCN65T03H501A), che la rappresenta e difende , unitamente agli avvocati GHIELMETTI GIOVANNA (GHLGNN73H41C933J) e GUSSETTI SILVIA (GSSSLV68S68D708F) -ricorrente - contro ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via GIOVANNI PAISIELLO n. 15, presso lo studio dell’avvocato MORGANTI DAVID (MRGDVD57S02G702B),che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchécontro PACIFICI ASSICURAZIONI S.R.L., elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA.LE PIETRAMELLARA 5 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato RITROVATO JADER (RTRJDR67D04A944K) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore:
C. Valle nonché contro BATTAN GABRIELE, CAVEDONI CLAUDIA, LACHIN PATRIZIA, MONTANARI GABRIELLA, SAVOIA CHRISTIAN, NANNINI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA alla via della GIULIANA n. 101, presso lo studio dell’avvocato PISELLI MARIO (PSLMRA51L29H501C) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIFFERI ANTONIO MAURO (PFFNNM58E03F257F) -controricorrenti - nonché contro FRANCHINI LORENZO, BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di BOLOGNA n. 2545/2023depositata il 19/12/2023 ;
R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 10/07/2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle; Rilevato che: la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2545 del 19/12/2023 è stata impugnata con ricorso per cassazione da AIG EuropeS.A.; hanno risposto con controricorsi distinti, contenenti ricorsi incidentali, la Pacifici Assicurazioni S.r.l. e la Allianz S.p.a.; hanno resistito, con separato controricorso, Gabriele Battan, Claudia Cavedoni, Patrizia Lachin, Gabriella Montanari, Christian Savoiae Giovanni Nannini ; il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 10/07/2025; in vista dell’adunanza AIG Europe S.a. ha depositato rinuncia al ricorso principale;
Pacifici Assicurazioni S.r.l. e la Allianz S.p.a.hanno a loro volta depositato atti di accettazione della detta rinuncia e di rinuncia ai rispettivi ricorsi incidentali; Gabriele Battan, Claudia Cavedoni, Patrizia Lachin, Gabriella Montanari, Christian Savoia e Giovanni Nannini hanno depositato memoria, nella quale hanno,invece, insistito nella propria difesa; il Collegio ha assunto la causa in decisione, riservando il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Consideratoche non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi dei ricorsi principale e incidentali, in quanto le partiche li hanno propostihanno depositato atto di rinuncia al ricorso e atto di relativa accettazione, sebbene i controricorrenti Gabriele Battan, Claudia Cavedoni, Patrizia Lachin, Gabriella Montanari, Christian Savoia e Giovanni Nannininon abbiano accettato la rinuncia dell’AIG Europe S.a.,dell’Allianz S.p.a. e della Pacifici Assicurazioni S.r.l.; deve, invero, ribadirsi che la rinuncia non è un atto che deve essere accettato, al fine di esplicare efficacia estintiva(tra le ultime:
R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore: C. Valle Cass. n. 10140 del 28/05/2020 , quale espressione di un orientamento consolidato); e la mancata accettazione comporta soltanto che deve provvedersi alla regolazione delle spese nei confronti del rinunciante; nella specie ritiene il Collegio che, a parte l’accordo raggiunto dall’AIG Europe S.A, dall’Allianz S.p.a. e dalla Pacifici Assicurazioni S.r.l.,le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale,vadano poste a carico delle parti controricorrenti incidental i , attesa l’evidente infondatezza delle prospettazioni difensivead esse comuni che investono la sentenza impugnata con riferimento alla posizione di Gabriele Battan, Claudia Cavedoni, Patrizia Lachin, Gabriella Montanari, Christian Savoia e Giovanni Nannini: infatti, il motivo di ricorso, comune alle due parti controricorrenti incidentali, è formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1227 c.c.,ma, sotto il richiamo del parametro della violazione o della falsa applicazione delle norme di diritto, si limita a chiedere, con conseguente evidente inammissibilità, una diversa valutazione delle circostanze fattuali, che hanno indotto i giudici di merito, di entrambe le fasi, a escludere che nella condotta dei suddetti, originari attori in primo grado, potessero riscontarsi evidenze di un concorso di colpa nell’avere contrattato con Lorenzo Franchini, componente del consiglio di amministrazione della Pacifici Assicurazioni s.r.l.,questa, a sua volta , agente della Allianz S.p.a. ; per quanto non riferibile alla soccombenza virtuale, del resto, soccorre il principio generale per il quale le spese del giudizio rinunciato sono, normalmente, a carico del rinunciante; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge con condanna di P acifici Assicurazioni S.r.l. e di Allianz S.p.a., in solido, stante l’evidente comunanza di posizione, al pagamento delle spese di lite in favore di Gabriele Battan, Claudia R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore:
C. Valle Cavedoni, Patrizia Lachin, Gabriella Montanari, Christian Savoia e Giovanni Nannini,con liquidazione come da dispositivo; e quanto ai rapporti tra le altre parti nulla dovendosi disporre, avendo queste raggiunto un accordo anche in ordine ad esse; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; p. q. m. a Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna Pacifici Assicurazioni S.r.l. e Allianz S.p.a., in solido , al pagamento delle spese di lite nei confronti di Battan Gabriele, Cavedoni Claudia, Lachin Patrizia, Montanari Gabriella, Savoia Christian, Nannini Giovanni, che liquida in euro 7.700,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così de