Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to propose unjust enrichment claim in prior proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly frame the claim of unjust enrichment in the lower courts. The appellant argued that the defendant received a benefit without cause after the appellant paid administrative fees on the defendant's behalf, but the lower courts only considered the claim for objective unjust enrichment. The Court ruled that the specific legal basis of unjust enrichment under Article 2041 of the Civil Code was not adequately developed or proposed in the first and second instance proceedings, rendering the current appeal inadmissible under procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 3 c.p.c.; Art. 2041 c.c.: A cassation appeal is inadmissible if the specific legal ground, such as unjust enrichment, was not adequately proposed and argued in the prior proceedings of first and second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15527/2022 R.G. proposto da SACAL S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al vialeAMERICA n. 12, presso lo studio dell’avvocato LILLI FRANCESCO (LLLFNC65L01H579O),che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge -ricorrente - contro FORTUNATO LEONARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato dell’avvocato FORTUNATO COSIMO DAMIANO (FRTCMD51L19C349L), domiciliato digitalmente come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di CASTROVILLARI n. 1338/2021depositata il 23/12/2021 ;
R.g. n. 15527 del 2022 Ad. 10/07/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa, svolta, nella camera di consiglio del 10/07/2025,dal Consigliere relatore Cristiano V alle . FATTI DI CAUSA La Sacal S.r.l. a seguito della permuta di un autoveicolo, gravato da fermo amministrativo, stipulata con Leonardo Fortunato, al fine di potere a sua volte rivendere l’autoveicolo, pagò all’Agenzia delle Entrate quanto dovuto dal Fortunato a titolo di fermo, corrispondendo la somma di € 3.596,37 propedeutica alla cancellazione del fermo amministrativo e agì successivamente, dinanzi al Giudice di Pace di Corigliano, nei confronti del Fortunato per ottenere il rimborso di quanto corrisposto all’Agenzia delle Entrate.
La domanda venne rigettata dal Giudice di pace, per decadenza, in applicazione della disciplina codicistica sui vizi della cosa venduta. La Sacal S.r.l. propose appello. Leonardo Fortunato si costituì in fase di impugnazione, reiterando le difese svolte in primo grado. Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 133 del 23/12/2021, ha rigettato l’impugnazione. Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, la Sacal S.r.l. Risponde con controricorso Leonardo Fortunato. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 10/07/2025, alla quale il Collegio ha riservato la decisione con termine per il deposito dell’ordinanza di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il motivo di ricorso è per violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112,115, 116 c.p.c., 1180 e 2033 c.c.,in quanto il Tribunale di Castrovillari ha, per un verso, omesso di valutare che l’odierna istante ha adempiuto un’obbligazione non dovuta e, per l’altro, erroneamente individuato R.g. n. 15527 del 2022 Ad. 10/07/2025; estensore: C. Valle l’accipiens nell’Agenzia delle Entrante piuttosto che nell’odierno controricorrente. Il Tribunale ha escluso che nella specie si verta in un’ipotesi di indebito oggettivo, per essere stata l’azione proposta nei confronti del Fortunato e non dell’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c., per imprecisa e inadeguata esposizione dei fatti di causa indispensabili per la decisione, una volta rilevata la non correttezza dell’unica tesi in diritto sviluppata nel gravame. Infatti, è infondata la tesi posta dalla ricorrente a base del ricorso, che presuppone l’inquadramento della fattispecie entro quella dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c.: infatti, questa presuppone che il pagamento non sia dovuto, né da chi lo pone in essere (solvens) né da altri, mentre nella specieè incontroverso che il debito, per il fermo amministrativo gravante sull’autoveicolo, sussisteva in capo al Fortunato.
La disciplina dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c. si applica ai trasferimenti patrimoniali che non sia in alcun modo dovuti, in quanto manca il titolo o questo sia venuto successivamente meno. Nella specie il titolo dell’attribuzione patrimoniale - ossia del pagamento - sussisteva, quantomeno nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto questa aveva legittimamente imposto il fermo sull’autoveicolo del Fortunato e l’importo per procedere allo svincolo le era, quindi, dovuto. La giurisprudenza di questa Corte ha, invero, affermato (Cass.n. 2814 del 10/03/1995 Rv. 491074 - 01) che il pagamento di un debito altrui, eseguito del solvens volontariamente, ma non spontaneamente, a causa del comportamento illegittimo dal creditore (nella specie, che pretendeva di coinvolgerlo in una procedura fallimentare obiettivamente ingiusta), non è riconducibile allo schema dell'indebito soggettivo in difetto del pagamento dell'errore del solvens, ma rientra nella disciplina generale dell'art. R.g. n. 15527 del 2022 Ad. 10/07/2025; estensore:
C. Valle Pag. 4di 6 2033 cod. civ.,trattandosi di pagamento pur sempre privo di causa debendi e non eseguito con la volontà di estinguere l'altrui debito. Nelcaso all’esame l’estinzione, da parte dell’odierna ricorrente, del debito del Fortunato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate è stata spontane a , essendo al riguardo stata prospettata soltanto, a sua comprensione, l’intenzionedi evitare un possibile, ma invero in alcun modo specificamente prospettato, contenzioso con l’acquirente dell’auto data in permuta dal Fortunato. Ora, come anche di recente puntualizzato da questa Corte (Cass.17/06/2025, n. 16213), “chi paga spontaneamente il debito altrui senza esservi obbligato può invocare soltanto tre rimedi:
a) se il suo errore fu scusabile può: a’) ripetere dall’accipiens quanto pagato, con l’azione di indebito soggettivo (art. 2036, comma primo, c.c.); a’’) promuovere nei confronti del terzo debitore l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Sez. Un. n. 9946 del 29/04/2009);
b) se il suo errore fu inescusabile, può ripetere quanto pagato dal terzo debitore (art. 2036, terzo comma, c.c.)”. Nonè, invero, utilmente prospettabile il riferimento all’art. 2036 c.c., poiché l’indebito soggettivo presuppone che vi sia un errore scusabile, di fatto o di diritto, in capo al solvens, ossia in capo alla Sacal S.r.l., il che, nella specie, non è neppure dedotto, poiché la Sacal S.r.l. ha effettivamente pagato l’importo del fermo amministrativo nella piena consapevolezza che esso fosse dovuto, sebbene da altri, ossia dal Fortunato.
Né è stata sviluppata alcuna difesa utile, anche in relazione a tutti i relativi presupposti, circa la riqualificabilità dell a fattispecie concreta in quella astratta dell’ingiustificato arricchimento infatti, l’azione di cui all’art. 2041 c.c. non è stata in alcun modo proposta nelle fasi di merito (in materia si veda, per l’ampiezza dell’ammissibilità dell’azione: Sez. U n. 33954 del 5/12/2023 ) , R.g. n. 15527 del 2022 Ad. 10/07/2025; estensore: C. Valle avendo la difesa della Sacal S.r.l. compulsato la sola ripetizione dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c. Le allegazioni sul punto, in ordine al l’effettivo incremento patrimoniale ingiustificato in favore del Fortunato sono del tutto carenti in questa fase di legittimità, né sono svolti adeguati richiami, da parte della difesa della Sacal S.r.l., in ordine all’effettiva prospettazione, sin dal giudizio di primo grado, dell’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 c.c., che, sebbene connotata da residualità, ha una sua innegabile specificità , che comporta che essa debba essere adeguatamente prospettata al giudice del merito nei suoi presupposti di fatto e di diritto.
Tanto non risulta essere avvenuto nella specie e, inoltre, la domanda di ingiustificato arricchimento non risulta neppure essere stata proposta, così come consentito dalla giurisprudenza di questa Corte, immutati restando i fatti allegati in primo grado, in fase di appello (Cass. n. 3228 del 20/03/1995 -Rv. 491276 - 01) . Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata,in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. R.g. n. 15527 del 2022 Ad. 10/07/2025; estensore: C. Valle Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell