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Ordinanza — n. 25091/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal, extinguishing proceedings without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25091/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Although the lower court had ruled on lease rent disputes and litigation costs, the plaintiff voluntarily renounced the cassation request under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the process terminated without any judicial decision regarding the allocation of litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, precluding any ruling on litigation costs or the application of the uniform contribution refund rule.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation cassation procedure transitional settlement spese di urbanizzazione spese di ristrutturazione deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
di Laura Scotti c., in persona del legale rappresentante e socio accomandatario Laura Scotti ha depositato rituale rinuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c.
Art. 391, first paragraph c.p.c.
Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, primo comma c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese, giusta l’accettazione della rinuncia.
Art. 13, paragraph 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 390 c.p
di Laura Scotti c., in persona del legale rappresentante e socio accomandatario Laura Scotti ha depositato rituale rinuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19560/2015
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2097/2024 R.G. proposto da DREAM S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI N. 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAIS (LSANCL72M25H501U) rappresentato e difeso dagli avvocati MONTOSI PIER PAOLO (MNTPPL55H30A944R), MASSIMO FRANZONI (FRNMSM56H01A785E), MARIATERESA SORTE (SRTMTR73E56L753T) -ricorrente- contro RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO, 20, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE SANCTIS MANGELLI PAOLO (DSNPLA61M20H501R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1653/2023 depositata il 07/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025dal Consigliere GABRIELE POSITANO. Svolgimento del processo Con sentenza n. 2315/2021 il Tribunale di Bergamo ha rigettato le domande della conduttrice Dream s.a.s. di Laura Scotti C., che ha convenuto in giudizio Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., al fine di sentire dichiarare non dovute le somme pretese a titolodi canone ai sensi dell’art. 9 del contratto di locazione inter partes e dichiarare l’illegittimità dell’art. 5 di esso, che ha posto a suo carico l’allestimento degli immobili oggetto di locazione e la messa a norma degli impianti.

Ha compensato le spesedi lite. La Dream s.a.s. ha proposto appello. La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. si è costituita, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale sulla compensazione delle spese. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 22 novembre 2023 rigettava l’appello principale. In parziale accoglimento dell’appello incidentale, riformava la sentenza in punto di spese e disponeva la compensazione al 50% per entrambi i gradi e la condanna dell’appellante a rimborsare all’appellata il 50% delle spese di lite.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Dream s.a.s. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Rete Ferroviaria Italiana. La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso ritualmente accettata dalla controricorrente. Motivi della decisione Come rilevato in narrativa la società Dream s.a.s. di Laura Scotti c., in persona del legale rappresentante e socio accomandatario Laura Scotti ha depositato rituale rinuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c. al proposto ricorso per cassazione , con compensazione delle spese di giudizio facendo presente che la controversia tra le parti è stata definita in via transattiva.

La controricorrente ha depositato rituale accettazione della rinuncia. Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, primo comma c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese, giusta l’accettazione della rinuncia. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M la Corte dichiara estinto il processo di Cassazione per rinuncia al ricorso. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezion