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Ordinanza Interlocutoria — n. 25080/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding agrarian retract conflict of interest and procedural violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25080/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Federico Cadorin's appeal against the Venice Court of Appeal's transfer of agrarian property rights to Elda Gazzola. Cadorin argued that a conflict of interest existed because Gazzola's lawyer also represented Vittorio Cadorin and Teresina Brolese, and that the court violated procedural rules by failing to grant a mandatory term to cure defects in representation. The court rejected these claims, finding no evidence of a conflict since Cadorin voluntarily appeared in the second instance and noting that the lower court's reasoning on this point was sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 182, comma 2 c.p.c.: A conflict of interest is not established if a party who was the winner in the first instance voluntarily constitutes themselves in the second instance, thereby curing any potential interest issue.

Parole chiave

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agrarian retract conflict of interest procedural violation voluntary appearance cure of defects legal representation Cassation appeal conflitto d'interessi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
del comma 1 dell’art. 360 cod.
Art. 182, comma 2 c.p.c.
–violazione e comunque falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 182, comma 2, cod.
Art. 153, comma 2 c.p.c.
art. 112 cod. proc. civ
–violazione o comunque falsa applicazione dell’art. 112 cod.
art. 360 cod. proc. civ
del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ.
art. 111, comma 6 Cost
–“violazione o falsa applicazione dell’art. 111, comma 6 Cost., e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., sent. 18 ottobre 1986, n. 6123
Cass. Sez. Un., sent. 3292/2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20320-2021proposto da: CADORIN FEDERICO, quale coerede del padre Vittorio CADORIN, con domicilio eletto in Roma, via Golametto 4, presso lo studio dell’Avvocato Alessandro ARDIZZI, ma domiciliat o “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensor i come in atti, rappresentato e difes o da gli Avvocat i Danni Livio LAGO e Alessandro DEL BELLO; -ricorrente - contro GAZZOLA ELDA, con domicilio eletto in Roma, via Degli Scialoja 3, presso lo studio dell’Avvocato Giorgio GRASSO,ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difesa dall’Avvocato Enrico MENDO;

Oggetto VENDITA Controversia agraria -Retratto - Mandato difensivo conferito al medesimo legale da parte di più retraenti -Conflitto d’interessi – Rinvio in pubblica udienza R.G.N.20320/2021 Cron. Rep. Ud.17/4/2025 Adunanza camerale -controricorrente - e contro FELTRACCO GIULIANO, BROLESE TERESINA, QUAGLIOTTO LORETA, CADORIN GEMMA; -intimati - Avverso la sentenza n. 1575 /20 2 0 d ella Corte d’appello di Venezia, depositata in data 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17/04/2025dal Consigliere Dott.

Stefano G iaime GUIZZI ; ritenutoche: -Federico Cadorin, quale coerede di Vittorio Cadorin, ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 1575/20, del 23 giugno 2020, della Corte d’appello di Venezia, la quale – in accoglimento del gravame esperito da Elda Gazzola avverso la sentenza n. 1597/14, del 30 giugno 2014, del Tribunale di Treviso, già sezione distaccata di Castelfranco Veneto – ha trasferito aElda Gazzola – previa declaratoria di invalidità dell’atto di intervento dispiegato da Vittorio Cadorin e da Teresina Brolese, nel giudizio instaurato dall’allora appellante ai fini dell’esercizio del diritto di retratto agrario – la proprietà del terreno agricolo ubicato nel Comune di Asolo, accatastato al foglio n. 14, mappale n. 217, di detto Comune, alienato dai già proprietari a Giuliano Feltracco, con atto di compravendita del 20 ottobre 2004, assegnando, alla retraente, un termine di tre mese per il pagamento del prezzo di acquisto pari a € 13.000,00; -riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente: --che, avendo Elda Gazzola, in qualità di comproprietaria di fondo confinante rispetto quello alienato a Giuliano Feltracco, convenuto in giudizio il medesimo,ai sensi degli artt. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in quella stessa causa intervenivano –entrambi con il patrocinio dellostesso difensore, all’uopo richiamandosi a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (il riferimento è Cass.

Sez. Un., sent. 18 ottobre 1986, n. 6123) – Vittorio Cadorin e Teresina Brolese, assumendo anch’essi di essere, al pari dell’attrice, proprietari e coltivatori diretti di fondi confinanti rispettoa quello oggetto di causa; -- che, i n particolare, gli interventori chiedevano, in via di principalità, dichiararsi che i propri diritti, “congiuntamente o singolarmente”, fossero “da preferirsi” a quello dell’attrice, con conseguente trasferimento in loro favore– “o di uno solo di essi ove preferito dal Tribunale”– dell’immobile oggetto di causa ; --che i n subordine, e per l’ipotesi in cui “il Tribunale adito non ritenesse di preferire i diritti degli interventori”, comunque “dichiarare inefficace la vendita nei confronti di Feltracco Giuliano” e, per l’effetto, “disporre la sostituzione ex tunc”,al predetto, sia dell’attrice che di essi interventori, “in concorrenza tra loro e per la parte corrispondente al confine di ciascuno”; --che l’attrice, peraltro, si opponeva all’esercizio del diritto di riscatto da parte degli interventori, sostenendo – del tutto infondatamente, a dire dell’odierno ricorrente – che Teresina Brolese, in quanto madre del convenuto Giuliano Feltracco, fosse a conoscenza dell’acquisto operato dal figlio, non avendo però ritenuto opportuno esercitare prima il suo diritto di prelazione, mentre Vittorio Cadorin avrebbe addirittura rinunciato ad esercitarlo; -- che i struita dal primo giudice la causa – nella contumacia del convenuto – anche mediante lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, l’indagine tecnica appurava che Elda Gazzola, sebbene la più giovane tra i tre esercenti il diritto di retratto, risultava “titolare di una azienda agricola che, allo stato (data di alienazione del fondo), non possiede i connotati di un’impresa volta a produrre un reddito soddisfacente”; -- che, p er parte propria, Tersina Brolese risultava “di età avanzata”, nonché solo “coadiuvante nell’azienda del figlio” (non essendo “iscritta al Registro delle Imprese né è in possesso di partite I.V.A.”), mentre Vittorio Cadorin, sebbene di età maggiore di Elda Gazzola, veniva indicato come “titolare di un’azienda agricola vitale ed economicamente sostenibile”; -- che il giudice di prime cure, s ulla scorta di tali risultanze, definiva il giudizio dichiarando che Vittorio Cadorin dovesse “considerarsi parte acquirente del fondo oggetto del contratto individuato in motivazione, condizionatamente al pagamento al venditore del prezzo di € 13.000,00”; -- che e sperito gravame da Elda Gazzola, il giudice d’appello lo accoglieva, nella contumacia , oltre che d i Giuliano Feltracco , anche– in tale grado di giudizio – d i Teresina Brolese ; -- che r avvisata dalla Corte territoriale una situazione di conflitto di interessi a carico del comune difensore di Vittorio Cadorin e di TeresinaBrolese (situazione che assumeva rilevabile d’ufficio), e dunque ritenuto invalido il loro congiunto atto di intervento in giudizio, essa accoglieva la domanda di retratto della già attriceElda Gazzola; -- che a tale esito il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo della sussistenza, in capo ad Elda Gazzola , dei requisiti soggettivi per l’esercizio di tale diritto, e ciò quantunque la CTU avesse “pure rilevato che l’azienda agricola della Gazzola, alla data di alienazione del fondo non possedeva i connotati di un’impresa destinata alla produzione di un reddito soddisfacente”, circostanza alla quale la Corte territoriale negava significanza, “trattandosi di caratteristica eventualmente utilizzabile per la comparazione del suo fondo con quegli altri confinanti, ma che non assume rilievo in ordine alla prelazione esercitata da uno solo dei fondi confinanti stessi”; -avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione Federico Cadorin (nella qualità di coerede di Vittorio Cadorin), sulla base di sei motivi; -il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

–violazione o comunque errata interpretazione dell’art. 7, comma 2, n. 2), legge n. 817 del 1971, nonché dell’ivi richiamato comma 9 dell’art. 8 legge n. 590 del 1965; - s i censura la sentenza impugnata per aver ritenuto n on valido l’intervento in giudizio di Vittorio Cadorin e Teresina Brolese, in quanto avvenuto con il patrocinio del medesimo difensore, in una situazione di conflitto d’interessi; -si tratterebbe, tuttavia, secondo il ricorrente, di conclusione erronea, ove si abbia riguardo al fatto che i soggetti coltivatori diretti e proprietari di fondi confinanti con quello alienato in violazione del loro diritto di prelazione, un tempo – in base alla giurisprudenza di questa Corte – erano addirittura obbligati ad agire congiuntamente per far valere il proprio diritto di retratto, essendosene escluso il valido esercizio ove ciascuno di essi, “senza manifestare alcuna volontà di esercitare congiuntamente tale facoltà”, abbia, al contrario, “insistito nella richiesta individuale di subentrare singolarmente nel contratto di vendita del fondo rustico, con esclusione degli altri” (è citata Cass.

Sez. 3, sent. 2 ottobre 1980, n. 5352), essendosi ritenuta applicabile analogicamente, nel silenzio della legge n. 817 del 1971, la disciplina, dettata dal comma 9 dell’art 8 della legge n 590 del 1965, per il caso di pluralità di affittuari del fondo offerto in vendita; - n ondimeno, anche quando si è ritenuto – sul presupposto che la norma da ultimo citata non potesse applicarsi al retratto esercitato dai coltivatori confinanti, data l’assenza della “eadem ratio” – che l’art. 7, comma 2, della legge n. 817 del 1971, “malgrado la sua formulazione al singolare”, attribuisca “a ciascuno dei confinanti un diritto di prelazione, e un succedaneo diritto di riscatto, separato e distinto da quelli attribuiti agli altri, sì da aversi coesistenza di più diritti, che non vanno necessariamente esercitati congiuntamente, ma possono esserlo individualmente e separatamente” (così, quale pronuncia capofila, Cass.

Sez. 3, sent. 18 gennaio 1983, n. 475, ma in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 26 marzo 1983, n. 2154; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 1985, n. 6343; Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 1986, n. 3099; Cass. Sez. 3, sent, 21 settembre 1988, n. 5184; Cass. Sez. 3, sent. 25 agosto 2006, n. 18488), è restata, comunque, ferma la possibilità di un esercizio congiunto, come dimostrerebbero alcuni degli arresti di questa Corte intervenuti sul punto, nei quali i più coltivatori confinanti risultavano assistiti dal medesimo difensore (sono citate Cass. Sez. 3, sent. 3 febbraio 1987, n. 956;

Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 1990, n. 3742); -pertanto, sarebbe “manifestamente errata” – e ciò, in primo luogo, in relazione alla domanda di attribuzione congiunta, proposta daVittorio Cadorin e da Teresina Brolese, dell’immobile alienato a Giuliano Feltracco – l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “l’accoglimento della domanda dell’uno comportava il rigetto di quella dell’altro”; - a l contrario, “l’accoglimento della domanda di attribuzione congiunta soddisfaceva entrambi gli intervenuti, che l’avevano evidentemente fatta ben coscienti della esposta elaborazione giurisprudenziale (e anche per evitare inutili, lunghi e costosi conflitti, che erano ovviamente stati preventivamene rimossi)”, il che sarebbe confermato dal fatto che “l’attribuzione «singola» del fondo ad uno dei due intervenuti veniva formulata solo nel caso in cui il Tribunale ritenesse «preferibile» tale opzione”; -d’altra parte, aver concluso sia per l’attribuzione “congiunta” che per quella “singola” ha costituito scelta consapevolmente compiuta sulla scorta – si sottolinea – di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in presenza di più coltivatori confinanti che vantino, ciascuno, un diritto di prelazione e retratto sul bene compravenduto a terzi, ove “si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell’esercizio della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, è compito del giudice di accordare prevalenza all’uno ed all’altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma, e, cioè, l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell’azienda diretto- coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di c ostituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico” (è richiamata, come detto,Cass.

Sez. Un., sent. 18 ottobre 1986, n. 6123, sottolineandosi come il principio sia stato ribadito almeno fino al 2013, secondo quanto risulta da Cass. Sez. 3, sent. 12 febbraio 2013, n. 3292, Rv. 625014-01); - n eppure, poi, potrebbe configurarsi una situazione di conflitto di interessi in relazione alla richiesta di “attribuzione” esclusiva del fondo rustico ad uno solo dei due retraenti, Teresina Brolese e Vittorio Cadorin, giacché perfettamente conforme alla elaborazione giurisprudenziale, la cui portata – si assume – sarebbe stata completamente fraintesa dalla sentenza impugnata; -i due soggetti intervenuti in giudizio , infatti, si sono limitati a domandare che “uno solo di essi ove preferito dal Tribunale” fosse sostituito nella posizione del retrattato Giuliano Feltracco, di talché l’unica situazione di conflitto “era solo con l’attore in primo grado, la signora Elda Gazzola”; - i nfine, il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata là dove, in relazione alle domande dei due interventori, reputa “contrario alla ratiosottostante al sistema della prelazione agraria, che essi possano far valere tale diritto congiuntamente, unendo le caratteristiche di più fondi ed in tal modo esautorando il proprietario di un terreno che nella comparazione con gli altri confinanti avrebbe prevalso nel riconoscimento della prelazione”; -si adduce che n el caso in esame, infatti, Vittorio Cadorin e Teresina Brolese “mai hanno dedotto e chiesto di unire le caratteristiche dei loro fondi agricoli”, e ciò “a scapito dell’attore Elda Gazzola”; -con il secondo motivo si denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

–violazione o comunque falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; - secondo il ricorrente , anche ad ammettere che la Corte territoriale potesse pronunciarsi, in appello, sulle domande di esercizio congiunto – o ppure , “ove preferito dal Tribunale”, separato – del retratto, domande proposte in primo grado in principalità dagli intervenuti Vittorio Cadorin e Teresina Brolese e non più reiterate in seconde cure (ove solo il primo si era costituito chiedendo il semplice rigetto dell’appello di Elda Gazzola, nella contumacia di TeresinaBrolese e di Giuliano Feltracco), allora il giudice d’appelloavrebbe dovuto logicamente anche pronunciarsi sulla domanda formulata “in via subordinata”; -si argomenta: che e ssa, in particolare, era volta a “dichiarare inefficace la vendita nei confronti di Feltracco Giuliano e per l’effetto disporre la sostituzione ex tunc dei signori Brolese Teresina, Cadorin Vittorio e Gazzola Elda in concorrenza tra loro e per la parte corrispondente al confine di ciascuno, al predetto, nella sua medesima posizione, nell’atto pubblico di compravendita del 20 ottobre 2004”; che n on essendo ciò avvenuto, non vi sarebbe “corrispondenza piena tra chiesto e giudicato”; -il terzo motivo denuncia – ai sensi del n.

3) e, “in ogni caso”, del n.

4) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. –“violazione o falsa applicazione dell’art. 111, comma 6 Cost., e dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.; -il ricorrente denuncia l’esistenza di un vizio di motivazione, non essendo, in sentenza, “indicata, neppure per relationem, la fonte normativa del sancito conflitto; né il disposto che, in conseguenza del ravvisato conflitto di interessi, determina «l’invalidità dell’atto di intervento proposto da Brolese Teresina e Vittorio Cadorin»”; - c iò rende rebbe “ ab origine impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità della conclusione della Corte veneta”, così rendendo palese la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.; - a nalogamente, secondo il ricorrente, desta “non poche perplessità e reca argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento della Corte”, il fatto che essa abbia citato taluni arresti di questo giudice di legittimità, fraintendendone però la portata; -il ricorrente fa riferimento, in particolare, a quella pronuncia (la già citata Cass.

Sez. 3, sent. 5 maggio 1990, n. 3742) concernente il caso di esercizio congiunto del diritto di retratto da parte di quattro coltivatori diretti confinanti assistiti dal medesimo avvocato; -infine, si rileva come la Corte territoriale “avrebbe poi dovuto rendersi conto (motivando sul punto) di pronunciarsi su domande”, ovvero quelle formulate in primo grado dagli intervenienti Vittorio Cadorin e Teresina Brolese, “non formulate in appello, quando in ogni caso il (denegato) conflitto di interessi era stato rimosso”, mentre il conflitto di interessi rileva solo se attuale; -il quarto motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

–“nullità della sentenza e/o del procedimento per difetto assoluto di motivazione o comunque per motivazione apparente”, in particolare “nella parte in cui la Corte territoriale pronuncia su domande non più attuali (omettendo ogni illustrazione sul punto) e dimenticando che, al momento del suo scrutinio, era stata rimossa ogni ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi”; - f ermo restando quanto già dedotto in merito alla insussistenza del conflitto di interessi, il ricorrente rileva che Vittorio Cadorin, “vincitore del primo grado di giudizio e poi convenuto in appello, si sia autonomamente costituito in secondo grado”, donde l’insussistenza, anche sotto questo profilo, del denunciato conflitto di interessi e l’assenza di ogni motivazione sul punto; -il quinto motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

–violazione e comunque falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. (sia nel testo previgente che in quello oggi vigente); -si sostiene: --che, invero, anche a ritenere che l’atto di intervento fosse invalido, nullo o comunque viziato (e che tale vizio non sia stato sanato dalla costituzione, in seconde cure, del solo Vittorio Cadorin), la Corte avrebbeviolato, in ogni caso , il disposto di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., sia nel testo vigente, che in quello previgente, nella sua pacifica interpretazione giurisprudenziale; -- che l ’attuale formulazione del citato articolo, infatti, prevede che il giudice – ogniqualvolta rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore – non possa , ma addirittura “debba” assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il “difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione”; - i nfine, il sesto motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

–violazione dell’art.184 - bis cod. proc. civ. previgente (fino al 4 luglio 2009) o comunque dell’art.153, comma 2, cod. proc. civ., argomentando: --che qualora questa Corte dovesse ritenere infondati tutti i motivi che precedono, essa dovrebbe ritenere violate le norme di cui in rubrica e ciò “perché la domanda giudiziale congiunta di retratto agrario (da parte di più aventi titolo confinanti col fondo rustico oggetto di retratto) è tuttora pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità” o comunque lo era certamente fino al 2013 (anno al quale risale la già citata sentenza di questa Corte n. 3292, confermativa di tale indirizzo); -- che r icorrerebbe, dunque, nella specie , quell’evenienza definita come “prospective overruling”, configurabile in presenza di stabili approdi interpretativi improvvisamente disattesi, così da determinare preclusioni e decadenze processuali prima non contemplate; -ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, EldaGazzola, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; -sono rimasti solo intimati sia Giuliano Feltracco che gli eredi di Teresina Brolese (ai quali il ricorso è stato notificato a mezzo posta, collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio della defunta); -vi è stata notifica, peraltro, anche agli altri coeredi di Vittorio Cadorin, ovvero Loreta Quagliotto e Gemma Cadorin; -la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.; - i l Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, non ha rassegnato conclusioni scritte; - il r icorrente e la controricorrente hanno presentato memoria; consideratoche: - le questioni oggetto del ricorso, in particolare quella sollevata con il primo motivo,