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Ordinanza — n. 25073/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declared proceedings extinguished without ruling on merits or costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25073/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation proceedings were extinguished because the appellant formally withdrew the appeal on March 12, 2025. The lower court had previously partially upheld the diocese's request to re-evaluate the redemption capital, but the appellant voluntarily abandoned the case before a final ruling. Consequently, the court declared the proceedings terminated under Article 391 of the Code of Civil Procedure without addressing the substantive legal arguments or allocating costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: When a cassation appeal is withdrawn, the proceedings are extinguished without the need for a decision on the merits or the application of the contribution unificato refund rule.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation procedure contribution unificato redemption capital agricultural law diocesan institution fondo agricolo

Disposizioni normative citate

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Art. 391 1^ comma c.p.c.
Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 1^ comma c.p.c.), senza che si debba adottare alcun provvedimento sulle spese.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19560 del 2015
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6394/2022 R.G. proposto da ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DIOCESI LOCRI GERACE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE (VLNCLN52L49H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA SPEZIALE (SPZNMR50T55I725B) -ricorrente- contro AGLIOTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAPRANICA 95, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PALAMARA (PLMNNN71S18F112J) rappresentato e difeso dagli avvocati RENATA SANSALONE (SNSRNT75C69D976L) e PASQUALE SANSALONE (SNSPQL36T25D975Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 686/2021depositata il 22/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025dal Consigliere GABRIELE POSITANO. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 6 dicembre 2017 l’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero della Diocesi Locri – Gerace proponeva opposizione innanzi all’adito Tribunale, Sezione specializzata agraria, avverso l’ordinanza di determina del capitale affrancatorio resa dal Tribunale di Locri in data 8.6.2017, con riferimento ad un terreno sito nel Comune di Locri, esteso mq. 580, nonché avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Locri in data 8.8.2017 con la quale era stata disposta l’affrancazione del già menzionato fondo rustico in favore di Giuseppe Aglioti.

A fondamento della domanda esponeva che il Tribunale aveva errato nella individuazione del criterio di determinazione del capitale di affranco non avendo rispettato i principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle pronunce n. 143 del 1997 e n. 348 del 2008 e che, conseguentemente, il valore del fondo dovesse essere parametrato all’effettiva realtà economica. Concludeva chiedendo la determinazione del capitale d’affranco secondo il valore del terreno e/o alla indennità di esproprio; in subordine, di applicare periodicamente i coefficienti di maggiorazione, oltre l’80%, ovvero i coefficienti via via determinati nelle leggi di stabilità nonché quello del 30% previste dalle leggi 228/2012 e 215/2015; di condannare Aglioti al pagamento della differenza del capitale affrancatorio.

Si costituiva in giudizio Giuseppe Aglioti chiedendo la conferma dell’ordinanza di affrancazione opposta e il rigetto della domanda di cui ne assumeva l’infondatezza, con condanna al pagamento delle spese, con distrazione. La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Locri in data 6.2.2018 rigettava il ricorso proposto e, per l’effetto, confermava le ordinanze di affrancazione e determinazione del capitale di affranco emesse dal Tribunale di Locri, rispettivamente in data 8.06.2017 e 8.08.2017 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza, l’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero della Diocesi di Locri – Gerace, proponeva impugnazione avanti la Corte d’Appello di Reggio Calabria, sezione specializzata agraria, affidandosi a nove motivi. Si costituiva la controparte insistendo per la conferma della decisione impugnata. La Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza del 22.12.2021 in parziale accoglimento dell’appello ridetermina le spese del primo grado in euro 220,00 oltre iva cpa e spese generali che distraeva in favore dei difensori della parte appellata, avvocatiPasquale e Renata Sansalone.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Istituto Diocesano affidandosi a sette motivi. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede. Motivi della decisione In data 12 marzo 2025 è pervenuta regolare rinuncia al ricorso della parte ricorrente e ad essa è seguita l’accettazione della parte resistente. Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 1^ comma c.p.c.), senza che si debba adottare alcun provvedimento sulle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per rinuncia al ricorso. Così deciso nella camera di Cons