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Ordinanza — n. 25067/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to contradictory reasoning on wall support classification under Civil Code articles 877 and 880.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25067/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against the second-instance judgment, which had partially reformed a first-instance ruling regarding property boundary disputes. The appellants argued that the appellate court's reasoning was contradictory, as it initially described the structure as resting on a shared wall but later concluded it was merely adhering to an exclusive wall. The court found this inconsistency fatal to the lower court's decision, necessitating a new trial to resolve the conflicting legal characterizations of the construction.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 4, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appellate court's decision is void if its reasoning contradicts itself regarding the legal classification of a construction as either 'appoggio' or 'aderenza' under the Civil Code.

Parole chiave

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contradictory reasoning appoggio vs aderenza Civil Code 877 Civil Code 880 cassation with remand diritto alla riparazione dell'opera restrizione della proprietà senza risarcimento obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 132, comma 4, n. 4 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 847 c.c.
Art. 877 c.c.
Art. 880 c.c.
… Allo stesso modo vale però quanto previsto dall'art. 880 c.c.
articolo 2058 c.c
Rilevato che: Antonio Clarizia e Carolina Vaccaro convenivano Domenico Ordine davanti al Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, perché fosse condannato ai sensi dell'articolo 2058 c.c.
articolo 2043 c.c
a rimuovere opere da lui compiute e fosse altresì condannato a risarcire danni ex articolo 2043 c.c.; il convenuto si costituiva, resistendo.
articolo 115 c.p
1.1 Si sostiene, in primis , che sarebbe denunciabile come violazione dell'articolo 115 c.p.c.
art. 884 c.c
Vaccaro e Clarizia, ma tale muro è in comune fra i due corpi di fabbrica e quindi vale quanto previsto dall'art. 884 c.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20612/2023 R.G. proposto da CLARIZIA ANTONIO, CLARIZIA MAURIZIO, CLARIZIA LUCIA, CLARIZIA PASQUALE e CLARIZIA DANIELE , rappresentat i e difes i dall'avvocato FALOVO MARINA (FLVMRN54L42H501N) presso il quale sono domiciliat i in modalità elettronica -ricorrente- contro ORDINE DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato SAMMARCO PIEREMILIO (SMMPML68R27H501A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 942/2023 depositata il 24luglio 2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10settembre 2025dal Presidente CHIARA GRAZIOSI :

Rilevato che: Antonio Clarizia e Carolina Vaccaro convenivano Domenico Ordine davanti al Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, perché fosse condannato ai sensi dell'articolo 2058 c.c. a rimuovere opere da lui compiute e fosse altresì condannato a risarcire danni ex articolo 2043 c.c.; il convenuto si costituiva, resistendo. Il Tribunale, con sentenza n. 540/2020, condannava il convenuto al ripristino. Domenico Ordine proponeva appello principale; proponevano appello incidentale Antonio Clarizia, in proprio e quale erede della deceduta Carolina Vaccaro, nonché Pasquale Clarizia, Lucia Clarizia, Maurizio Clarizia e Daniele Clarizia quali ulteriori eredi di Carolina Vaccaro.

La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 942/2023, in parziale riforma, riduceva la condanna "alla realizzazione della corretta impermeabilizzazione dell’abbaino" costruito da Ordine, per il resto rigettando le domande dei Clarizia. I Clarizia hanno presentato ricorso, composto di sei motivi, da cui Ordine si è difeso con controricorso. Considerato che:

1. Di tutti i sei motivi veicolati nel ricorso assorbente è il terzo, da vagliare subito costituendo ragione liquida. Il motivo è rubricato come violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n.4 c.p.c., 847 e 877 c.c. 1.1 Si sostiene, in primis , che sarebbe denunciabile come violazione dell'articolo 115 c.p.c. "l'errore di percezione del giudice" qualora fosse decisivo (si invoca Cass. 13918/2022). Si osserva che il giudice d'appello, nelle pagine 10-11 della sentenza, afferma che il consulente tecnico d'ufficio del primo grado, rispondendo al quesito "il CTU accerti se la copertura del vano scala realizzato dal sig.

Ordine Domenico … sia stata realizzata nel muro comune e non in quello di esclusiva proprietà dei sigg. Vaccaro e Clarizia", aveva dichiarato quel che segue: "… la copertura del vano scala … poggia da un lato sul muro delimitante il fabbricato di proprietà dei sigg. Vaccaro e Clarizia, ma tale muro è in comune fra i due corpi di fabbrica e quindi vale quanto previsto dall'art. 884 c.c. … Allo stesso modo vale però quanto previsto dall'art. 880 c.c. … quindi relativamente al caso in questione si può affermare che il muro cui si aggancia la copertura del vano scala è un muro in comune fra i due corpi di fabbrica, però, non esistendo originariamente tale copertura e l’abbaino, quella porzione di muro, per quanto precisato nell'art. 880 c.c., risulta di proprietà esclusiva dei sigg.

Vaccaro e Clarizia". La corte territoriale continua, così osservando: "Nel caso di specie, avendo gli edifici altezza diseguale, il muro divisorio deve ritenersi comune alle parti sino all'altezza dell'edificio di Ordine Domenico, mentre la rimanente parte di muro più alta è di proprietà esclusiva degli appellati"; e in seguito, a pagina 12 della sentenza, la corte territoriale ancora afferma che "il manufatto realizzato dall'appellante deve ritenersi una costituzione in aderenza (e non in appoggio) al muro di proprietà degli appellati" giacché "si tratta di un abbaino dotato di propria autonomia", per cui l'opera sarebbe "legittima". 1.2 Il motivo prosegue rimarcando che "non si comprende da quale elemento la Corte d'appello abbia evinto che trattasi di costruzione in aderenza", la quale non può sussistere qualora vi sia muro comune, come emergerebbe dalla consulenza tecnica d'ufficio.

Si argomenta sulla disciplina della costruzione in aderenza rispetto alla disciplina, diversa, della costruzione in appoggio, come ricavabile dall'articolo 877 c.c., lamentando poi che la corte territoriale dell'accertamento come opera costruita in aderenza non avrebbe dato "alcuna dimostrazione".

2. Premesso che, ictu oculi, non si è dinanzi ad un errore di percezione, come dimostra l'effettivo contenuto del motivo appena riassunto, si deve invece riconoscere la sostanza del vizio motivazionale che la censura denuncia in relazione all'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. I ricorrenti, invero, evidenziano l'assoluta contraddittorietà della motivazione della sentenza, per cui, allo scopo di accertare la fondatezza o meno di tale denuncia, occorre scrutinare la struttura motivazionale della pronuncia impugnata. Il giudice d'appello, a pagina 10 della sentenza, dichiara "necessario … esaminare le singole lesioni addotte dagli attori nel giudizio di primo grado", e al riguardo si riferisce, in primis , all'utilizzo di un muro che sarebbe stato esclusivamente degli attuali ricorrenti, e non comune.

Il consulente tecnico d'ufficio, poi, nella parte della sua relazione riportata dalla sentenza alle pagine 10-11, si esprime in modo non del tutto lineare, risultando però assolutamente chiaro laddove afferma: "… la copertura del vano scala realizzata dal sig. Ordine Domenico poggia … sul muro delimitante il fabbricato" dei Clarizia. La corte territoriale, allora, risolve la questione della proprietà - ovvero muro comune "fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto (art. 880 c.c.)" -, ma aderisce alla consulenza tecnica d'ufficio anche laddove questa afferma che a tale muro "si aggancia", cioè "poggia" - come poco prima la relazione aveva dichiarato e la corte riportato -la copertura del vano scala.

Il passo della relazione del consulente, in effetti, come si è visto dichiara che "… la copertura del vano scala realizzata dal sig. Ordine Domenico poggia … sul muro delimitante il fabbricato" dei Clarizia. Il giudice d'appello, poi, in toto lo ribadisce così: "In altre parole, sulla base di quanto accertato dal CTU e dai rilievi fotografici, l'appellante realizzava un manufatto … agganciandolo al muro confinante con la proprietà degli appellati" (sentenza, pagina 11). Dopodiché, però, intraprende una via opposta, argomentando per giungere ad affermare che il manufatto non fu costruito in appoggio, bensì in aderenza rispetto al muro divisorio, avendo "autonomia costruttivo-strutturale", e, pur avendo poi inserito un argomento relativo all'appoggio (sentenza, pagine 12-13), conclude chiaramente (pagina 13) escludendo che l'appoggio vi sia, essendovi solo aderenza, così proprio da escludere la fondatezza della pretesa attorea: "In conclusione, la costruzione realizzata dall'appellante in aderenza al muro di proprietà degli appellati deve ritenersi legittima e non lesiva dei diritti" dei Clarizia.

3. La motivazione, qui, è pertanto assolutamente contraddittoria e ciò conduce all'accogliere il motivo, assorbiti gli altri, e a cassare la sentenza con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa sezione e diversa composizione. P.Q.M Accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvi