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Decreto — n. 24795/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24795/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24795/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27068/2024 R.G. proposto da : VERSACE GIUSEPPE, TUBALDI LUCIA, VACCHER EMANUELA, ZAMPERONE OLIVIERO, VIDO LOREDANA, VINCIGUERRA ALBERTO, VULTAGGIO ELENA, ZICCARDI MARIA TERESA, VITALI LUIGI, LISCIANDRA MARINA, ZARBANO ANITA, VERUSIO AURORA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI N. 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMAn.3305/2024depositata il 13/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24795/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensioltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali indigenza processuale non provata eccezioni processuali tardive vizio di procedura procedimenti e rimedi accessori violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27068/2024 R.G. proposto da : VERSACE GIUSEPPE, TUBALDI LUCIA, VACCHER EMANUELA, ZAMPERONE OLIVIERO, VIDO LOREDANA, VINCIGUERRA ALBERTO, VULTAGGIO ELENA, ZICCARDI MARIA TERESA, VITALI LUIGI, LISCIANDRA MARINA, ZARBANO ANITA, VERUSIO AURORA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI N. 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMAn.3305/2024depositata il 13/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensioltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma,