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Decreto — n. 24794/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24794/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24794/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26552/2024 R.G. proposto da : NEGRINI AUGUSTO, GULLOTTA SALVATORE, LIMONTA MONICA, HASANZADEH REZAEIEH RASOUL, LAURENZI MAURO, HAGE MICHEL, FAVA STEFANIA, D'AGOSTINO ROSSANA, SPADEA FAUSTO, NESLADEK NERIO, PIGNATA CLAUDIO, SCANO GIANFRANCO, PAGLIARO VIRGILIO, SIMEONE FELICETTA, SILVESTRO VIRGINIA, ROSSI GABRIELLA, SANTINI ANNALISA, ORLANDO SERGIO, RIFICI NUNZIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA D. CHELINI N. 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3208/2024depositata il 09/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24794/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.

Parole chiave

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spese di esecuzione condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di ripristino esecuzione della sentenza prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3208/2024depositata il 09/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26552/2024 R.G. proposto da : NEGRINI AUGUSTO, GULLOTTA SALVATORE, LIMONTA MONICA, HASANZADEH REZAEIEH RASOUL, LAURENZI MAURO, HAGE MICHEL, FAVA STEFANIA, D'AGOSTINO ROSSANA, SPADEA FAUSTO, NESLADEK NERIO, PIGNATA CLAUDIO, SCANO GIANFRANCO, PAGLIARO VIRGILIO, SIMEONE FELICETTA, SILVESTRO VIRGINIA, ROSSI GABRIELLA, SANTINI ANNALISA, ORLANDO SERGIO, RIFICI NUNZIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA D. CHELINI N. 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3208/2024depositata il 09/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.

Così deciso in R