Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a private individual, challenged a lower court judgment against the Municipality of Trani but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14225/2024 R.G. proposto da: D D DI MASTRODONATO FRANCESCO C. S.A.S., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARIELLO FRANCESCO (CHRFNC66A08A662K) con studio in TRANI PIAZZA TOMASELLI, n. 9 con DOM DIG pec: francesco.chiariello@pec.ordineavvocatitrani.it -ricorrente- contro COMUNE DI TRANI, in persona del Sindaco p.t., in TRANI alla VIA MORRICO, n. 2, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPURSO MICHELE (CPRMHL62E21A662S), DOM DIG pec: ufficio.legale@cert.comune.trani.bt.it -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di BARI n.516/2024 depositata il 08/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 14225/2024 Numero sezionale 576/2025 Numero di raccolta generale 24791/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 04/09/2025 Il Presidente Delegato LINA RUBINO Numero registro generale 14225/2024 Numero sezionale 576/2025 Numero di raccolta generale 24791/2025 Data pubblicazione 08/09/2025