Cassation court quashes appeal for ski school liability, remanding case to prove force majeure against third-party collision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Milan Court of Appeal's decision dismissing a ski school's liability for a student's injury caused by a third-party collision. The school argued the instructor's position was standard practice, while the student contended the school failed to prove the accident was unforeseeable or unavoidable. The court ruled that the school must now demonstrate the third-party intervention was not preventable with due diligence, reversing the lower court's focus on the instructor's technical conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2043 c.c.; Art. 1176 c.c.: The school must prove the third-party intervention was unforeseeable and unavoidable with due diligence to exclude liability, rather than merely demonstrating the instructor's technical correctness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20164/2023 R.G. di ,rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto M. Tedoldi e Antonio Giuffrida, con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- avverso Scuola di Sci Snowboard San Cassiano, in persona del legale rappresentante pro tempore Clement Heini , rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenz Steckholzer, con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- W.Y. Paolo Spaziani est. per lacassazione della sentenza n. 2150/ 202 3 del la CORTE d’APPELLO di MILANO, pubblicata il 28 giugno2023; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2025dal Consigliere Paolo S paziani :
Rilevato che: Con sentenza 28 giugno 2023 n. 2 150 , la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame propost o da avverso l a sentenza del Tribunale di Milano che ne aveva rigettato la domanda nei confronti della Scuola di Sci Snowboard San Cassian o per il risarcimento dei danni asseritamente subiti per un incidente sulla neve del19 febbraio 2019. In particolare la , sciatrice principiante, durante una lezione individuale di sci, mentre seguiva il maestro che la precedevanella discesa lungo una pista “ blu ” , sarebbe stata investita da un’altra sciatrice (la domanda risarcitoria extracontrattuale nei cui confronti, originariamente promossa unitamente a quella contrattuale contro la Scuola Sci, era stata separata e riassunta presso altro ufficio giudiziario in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale dell’adito tribunale), la quale, provenendo da monte, non le avrebbe datola prescritta precedenza, colp endol a all’altezza dell’anca destra, e cosìcausandone la caduta e la conseguente rottura del collo del femore mediale destro.
La corte territoriale,esclusa l’ammissione dei mezzi di prova richiesti – reputando pacifica tra le parti la dinamica dell’infortunio- , ha rilevato che, sulla base dellastessa prospettazione della , il maestro di sci, al momento dell’incidente, si era posizionato a valle dell’allieva, deducendone che aveva tenuto una condotta corretta , dal momento checostituirebbe «un dato di comune esperienza che il maestro di sci W.Y. W.Y. W.Y. Paolo Spaziani est. debba posizionarsi sempre a valle dell’allievo », per adempiere adeguatamente sia la funzione didattico-dimostrativa - affinché «l’allievo possa osservarne la tecnica e apprenderla, imitando e seguendo i movimenti del maestro» - , sia la funzione protettiva dell’allievo - controllando e scegliendo « la traiettoria migliore per l’allievo, verificando curva dopo curva ed a seconda delle capacità dell’allievo le qualità della neve e la presenza di altri sciatori » - .
Dunque, l’irreprensibilità della condotta tenuta dal maestro escludeva la responsabilitàdella Scuola, in quanto, essendosi egli correttamente posizionatoa valle, non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’impatto con la sciatrice che proveniva da monte. Ricorre la , sulla base di due motivi ; si difende con controricorsola Scuola di Sci Snowboard San Cassiano; entrambe le parti hannodepositato memori a . Considerato che: 1.C on il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c. « violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1176, comma 2, 1218, 1223, 1227, 1228 e 2697 c.c.»;
Si asserisce chela sentenza d’appello «estrapola atomisticamente dalla fattispecie ed esamina unicamente la condotta del maestro di sci in relazione alla sola posizione da questi tenuta durante la lezione impartita, anziché prendere in considerazione l’intero fascio degli obblighi di vigilanza,di garanzia e di protezione gravanti ex contractu sul maestro e sulla Scuola di Sci, in modo da proteggere l’incolumità dell’allieva, per di più principiante e agée, nell’intero corso della lezione individuale di sci, dal suo inizio alla sua conclusione, anche con W.Y.
Paolo Spaziani est. riferimento alle condizioni esogene di svolgimento della lezione (difficoltà dell’allieva, cambi e particolare pendenza del tratto impegnato, condizioni dell’innevamento e affollamento della pista da parte di numerosi sciatori principianti senza padronanza degli sci, che incrociavano le loro traiettorie con quella dell’allieva, affidata alle cure del maestro)». L’accertamento della corte territoriale verterebbe solo sul rilievo di correttezzadella posizione assunta d a l maestro di sci, per trarne il giudizio dell’esatto adempimentoda parte della S cuola che se ne era avvalsa per l’esecuzione del contratto stipulato con l’allieva , senza valutare s e fossero stati violati i complessivi obblighi di protezione gravanti sulla debitrice, la quale avrebbe avuto l’onere di dimostrare nonsoltanto « di aver tenuto una condotta conforme agli usi ed esente da colpa», bensì, più specificamente, che «il fatto lesivo, integrante di per sé inadempimento alla principale delle obbligazioni di una Scuola di Sci (garantire l’incolumità degli allievi durante le lezioni impartite, specialmente quando siano lezioni individuali per allievi principianti), [era stato]dovuto a una causa non imputabile al debitore, ai sensi dell’art. 1218 c.c.». 2.Il secondo motivo lamenta , ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n n . 3 e 4 c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.a proposito del “diritto alla prova” quale componente essenziale del diritto di azione e di difesa, nonché rispetto ai fattiprovati/ non contestati , in ciden ti per la natura contrattuale della responsabilità e degli obblighi di protezione e vigilanza gravanti sul maestro e sulla Scuola di sciex artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c. Paolo Spaziani est.
Si contesta il giudizio di ir r ilevanza delle prove testimoniali espresso dallaCorte d’appello sul presupposto del carattere incontroverso delle circostanze di fatto in cui si era verificato l’incidente, osservandoche, piuttosto, i capitoli di prova - diretti a dimostrare il particolare affollamento della pista, la sua frequentazione da parte di sciatori principianti(dunque, incapaci di controllare le traiettorie nel mo mento in cui incrociavano altri s ciatori) e l’allontanamento del maestro dall’allieva di circa 15 metri proprio nel punto più ripido della pista al momento in cui si era verificato l’incidente- concernevano circostanze rilevanti ai fini della esclusione della prova liberatoria spettante a controparte. 3.Risulta fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento , resta assorbito il secondo. 3.1 Invero, il consolidato orientamento di questa Suprema C orte insegna chedall’iscrizione di un allievo ad un corso di sci , individuale o collettivo,deriv a un vincolo contrattuale che grava la relativa s cuola dell’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche per evitare che egli procuri danno a sé stesso .
P ertanto, qualora l’allievo subisca un danno per le lesioni riportate a seguito di un incidente sciistico, siapplica il regime probatorio desumibile dall ’ art. 1218 cod. civ., onde il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno; è onere invecedella scuoladi sci dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni siano insorte da una sequenza causale ad essa non Paolo Spaziani est. imputabile (Cass. sez. 3, 3/2/2011 n.2559;
Cass. sez. 3, 17/2/2014 n.3612; Cass.sez. 3, 23/3/2017 n.7417, non mass imata ) . 3.2. N el caso in esame , e ssendo incontrovers i il titolo del diritto di credito contrattuale spettante a lla per essersi iscritta a l fine delle lezioni individuali di scie il danno derivato le dalle lesioni subìte a seguito dell’incidente, ella avevaaltresì allegato l’ inadempimento della scuola di sci. Essendo ciò insito nello stesso fatto lesivo ( poiché , in ragione di tale fatto, non era stato evidentemente soddisfatto l’interessecreditorio dell’allieva – arg. ex art. 117 4 c.c. - ad usufruire nella massima sicurezzapossibile d ella prestazione didattica eseguita dalla s cuola med iante il suo maestro ), la c orte territoriale, in applicazione del suddetto principio, av rebbe dovuto accertare non se la scuola avesse esattamente adempiuto la sua obbligazione, ma se l’inadempimento fosse stato o meno determinato dall’impossibilità di prestazione derivanteda una causa alla scuola non imputabile .
In altri termini, a fronte dell’avvenuta dimostrazione del titolo del creditoe del danno subito dal creditore, nonché dell’emersione del fatto stesso della oggettiva inesatta esecuzionedella prestazione scolastica, la prova liberatoria che la scuola disci era tenuta a fornire per sottrarsi al giudizio di responsabilitàcontrattuale poteva concernere unicamente il carattere non imputabile della causa che ciò avevagenerato, ai sensi dell’art. 1218 c.c.: l’error iuris in iudicandonel quale è incorsa la c o rte territoriale ri s iede , dunque , ne ll’essersi posta indebitamente il problema se la scuola avesse fornito la prova del proprio esatto adempimento ( risolvendolo positiv amente alla luce del rilievo di correttezzadella condotta tenuta dal maestro di sci), anziché il diverso W.Y.
Paolo Spaziani est. problema se essa avesse fornito la prova della causa non imputabile dell’inadempimentorisultante già dalle lesioni subite dall ’ a lli e va. 3.3. P oiché , allora, la causa che aveva determinato l’ oggettivo inadempimento(cioè l’inesatta esecuzione della prestazione scolastica in funzione del soddisfacimento dell’interesse del l ’ a llieva/ creditrice ad usufruire per quanto possibile incolume della lezione di sci) non era ignota bensì era ravvisabile nel fatto del terzo(un’altra sciatrice) che, provenendo da monte, aveva investito l’allieva durante la lezione, la scuola di sci avrebbe dovuto provare che tale impedimento non era prevedibile né evitabile con la diligenza da essa dovuta nell’esecuzione della propria prestazione, dimostrando , ad es empio , che il maestro, nell’adempimento dell’ obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sulla incolumità dell’allieva, avesse sc elto per la lezione la pista meno affollata o, al momento, meno fr e que n tata; che, avuto riguardo all’inesperienza e all’ età dell ’ allieva, avesse individuato il luogo della lezione tenendo conto sia delle difficoltà della pista sia della s u a eventuale frequentazione da parte di altri sciatori principianti non soggetti a protezione o controllo; che, infine, avuto riguardo al carattere personale della lezione, non si fosse mai troppo allo ntanato dall’allieva in modo da precludersi la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, specie nei punti più ripidi e in quelli in cui, per l’oggettivadifficoltà tecnica della pista , s a rebbe stato ben prevedibileun maggiore assembramento o una minore capacità di controllo delle traiettorie daparte degli sciatori inesperti .
La Corte d’appello, in sostanza, allaluce delle prove fornite dallascuola di sci, cui incombeva appunto l’onere probatorio liberatorio, avrebbe Paolo Spaziani est. dovuto accertare non se la condotta del maestro di sci foss e stata quellatecnicamente più corretta in funzione del raggiungimento dello scopo didattico perseguito, bens ì se , in b ase a tale condotta , l’impedimento che aveva reso oggettivamente impossibile l ’esatta esecuzione della prestazione -id est l’investimento dell’ allieva da parte della sciatrice proveniente da monte – fosse non prevedibile né evitabile secondo la dil igenza qualificata esigibile dal maestro di sci , escludendo solo ove fosse stata fornita detta prova liberatoria la responsabilitàdella scuola di sci per il danno pati to dall a . 4.In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo , la sentenza impugnatadeve dunque essere cassata con rinvio ad altra s ezione della Corte d’appellodi Milano, comunque in diversa composizione, la quale rinnoverà l’esame della domanda risarcitoria propostada nei confronti della Scuola di Sci Snowboard San Cassiano, conformandosiagli enunciati principi .
Il giudice del rinvioprovvederà anche a liquidare le spese del presente giudiziodi cassazione, ex art. 385, terzo comma, c.p.c. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano; dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di , in esso riportati. W.Y. W.Y. [...]