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Ordinanza — n. 24349/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses defamation appeal but allows incidental appeal on civil liability grounds, ordering cost refund.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24349/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal by Macchi Rag. Fiorenzo S.r.l. regarding the criminal defamation charge but accepted the incidental appeal raised by Patrizia Cattaneo concerning civil liability. While the court rejected arguments about the lack of proof for legal fees, it found the lower court erred in not fully assessing the subjective element of the crime. Consequently, the main appeal was dismissed, yet the incidental appeal succeeded, leading to a partial cassation and an order for the appellant to refund litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 595, 185 c.p., 2059 c.c.: The Court of Appeal must independently verify the subjective element of defamation; a mere assertion of diffamatory content without argumentation regarding the crime's elements constitutes a violation of law.

Parole chiave

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defamation criminal liability subjective element assessment incidental appeal admissibility civil liability damages litigation costs refund false application of law Cassation procedure indennizzo pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.
Art. 595 c.p.
Art. 185 c.p.
Art. 2059 c.c.
Art. 395 c.p.
Art. 51 c.p.
Art. 350 c.p.c.
8561 del 2023); la fase della trattazione è ineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubrica dell’ art. 350 c.p.c. e coincide con le attività previste in detta norma (v., ex multis , Cass.
Art. 1176 ss. c.c.
articolo 395 c.p
1.1 La Corte d’appello non avrebbe svolto il necessario accertamento incidentale degli elementi - oggettivo e soggettivo - del reato di cui all’ articolo 395 c.p.
articolo 51 c.p
26964 -, cioè sull’ articolo 51 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 4837 del 2024
e coincide con le attività previste in detta norma (v., ex multis , Cass. n. 4837 del 2024;
Cass. n. 29857 del 2023
Cass. n. 29857 del 2023; Cass.
Cass. n. 8561 del 2023
55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella (eventuale) istruttoria (Cass. n. 8561 del 2023); la fase della trattazione è ineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubrica dell’ art.
Cass. n. 8703 del 2022
8561 del 2023; Cass. n. 8703 del 2022; Cass.
Cass. 27056 del 2021
8703 del 2022; Cass. 27056 del 2021; Cass.
Cass. n. 14483 del 2021
27056 del 2021; Cass. n. 14483 del 2021 ; Cass.n.
Cass. n. 21743 del 2019
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

/5/ 2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6625/2024 R.G. proposto da MACCHI RAG. FIORENZO SRL, rappresentata e difes a dal l'avvocato ASSOGNA FEDERICO MARIA (SSGFRC71M10F205R), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro CATTANEO PATRIZIA, rappresenta ta e dife sa dal l’avvocato CAPELLO CARLO GAETANO (CPLCLG48H16G224E) unitamente all’avvocato CAPELLO MARCELLO (CPLMCL73S13F205L) , con domiciliazione digitale ex lege - contro ricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 265 /2024depositata il 30 gennaio 2024 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI.

Rilevato quanto segue. Per quanto qui rileva, il medico Patrizia Cattaneo conveniva davanti al Tribunale di Varese Macchi Rag. Fiorenzo S.r.l. per ottenerne il risarcimento dei danni da diffamazione nella misura di euro 13.348,36 oltre interessi, o diverso importo di giustizia. Il convenuto si costituiva, resistendo. Il Tribunale rigettava con sentenza n. 338/2023. Patrizia Cattaneo proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 265/2024, condannava l’appellata a risarcire l’appellante nella misura di euro 10.000, oltre accessori, e alla restituzione dell’importo corrisposto dalla Cattaneo a seguito della condanna alle spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale; condannava, altresì, l’appellata società alle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Macchi Rag. Fiorenzo S.r.l. ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi; Patrizia Cattaneo si è difesa con controricorso, in cui ha versato ricorso incidentale fondato su tre motivi; con controricorso ne resiste Macchi Rag. Fiorenzo S.r.l. Il PG ha depositato requisitoria, concludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi. Sia Macchi Rag. Fiorenzo S.r.l., sia Patrizia Cattaneo hanno depositato memoria. Consideratoquanto segue. In primisva esaminato il ricorso principale.

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli articoli 595 e 185 c.p. nonché 2059 c.c. 1.1 La Corte d’appello non avrebbe svolto il necessario accertamento incidentale degli elementi - oggettivo e soggettivo - del reato di cui all’ articolo 395 c.p. , perché “ha premesso la diffamatorietà dell’esposto” - effettuato dalla attuale società ricorrente all’Ordine dei Medici per avere Patrizia Cattaneo rilasciato vari certificati di malattia a una dipendente della società - senza argomentare al riguardo, concentrandosi poi solo sulla causa di giustificazione di cui all’ articolo 51 c.p. valutando l’esercizio del diritto di critica.

In particolare, non sarebbe stato accertato l’elemento soggettivo della diffamazione. 1.2 Il giudice d’appello ha riformato la sentenza di primo grado incentrandosi sul nucleo del thema decidendum - si noti che l’elemento soggettivo della responsabilità civile per diffamazione è il dolo generico, cioè la consapevolezza di offendere l’onore e la reputazione altrui, desumibile dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni utilizzate: cfr. Cass. sez. 3, ord. 26 ottobre 2017 n. 25420 e Cass. sez. 3, 20 dicembre 2007 n. 26964 -, cioè sull’ articolo 51 c.p. Vista allora la natura del dolo la giurisprudenza appena citata, il motivo deve rigettarsi come palesemente infondato, poiché la descrizione dei fatti ne ha implicitamente ma inequivocamente dimostrato la sussistenza, obbligando così sia il Tribunale, sia la Corte d’appello a vagliare la sussistenza o meno di causa di giustificazione, che il secondo giudice ha escluso.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli articoli 595 , 51 e 589 c.p. 2.1 Viene richiamata giurisprudenza per sostenere l’insussistenza del delitto di diffamazione quando si esercita il prevalente diritto alla libertà di parola, diritto che sarebbe stato esercitato dalla ricorrente presentando l’esposto avverso la Cattaneo al Consiglio dell’Ordine dei Medici; e l’esimente incorrerebbe quanto il fatto oggetto d’esposto corrisponde “allo stato accertato della realtà al momento della propalazione, tenendo conto dello stato soggettivo del denunciante in merito alla percezione del fatto”.

Quindi la valutazione giudiziale del diritto di critica andrebbe effettuata solo “sui fatti indicati all’interno dell’esposto nella prospettiva del denunciante”; ma il giudice d’appello non l’avrebbe fatto. Si richiama il contenuto dell’esposto (ricorso, pagine 11-12) per sostenere di avere denunciato fatti obiettivamente veri, “in quanto tratti dalle certificazioni di malattia” della Cattaneo, e si deduce che il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare se, “nella prospettazione soggettiva e concreta di Macchi s.r.l., seppur incolpevolmente erronea”, potevano considerarsi “rilevanti per l’avvio del procedimento oggetto di esposto”.

E questo il giudice d’appello non l’avrebbe espletato, limitandosi a tenere conto solo di un aspetto - il numero dei certificati - nell’affermare che, anche quando sono consequenziali e numerosi, per il terzo datore di lavoro “non è configurabile una verità putativa” della condotta del medico contro i suoi doveri deontologici; affermazione, però, non motivata. Non varrebbe, poi, contro l’esercizio del diritto di critica l’assunto del giudice d’appello che il licenziamento per superamento del periodo di comporto della dipendente dell’attuale ricorrente “escluderebbe la verità putativa dell’insussistenza della patologia”: si tratterebbe di una “deduzione presuntiva erronea”, poiché il licenziamento “non implica un automatico riconoscimento della presunta malattia né della validità dei certificati”.

Il licenziamento non sarebbe un fatto che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare per valutare la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica, e così pure non lo sarebbe l’archiviazione dell’esposto presentato dall’attuale ricorrente. La Corte d’appello avrebbe “completamente ignorato il contesto” dei fatti descritti nell’esposto e avrebbe compiuto una valutazione ex post, anziché ex ante, di tali fatti. Quanto, poi, al limite di continenza nell’esercizio del diritto di critica, questa sarebbe, secondo la giurisprudenza di legittimità, “pertinenza al tema di discussione” e sarebbe “superata in presenza dell’argumentum ad hominem”, cioè “la condotta dell’agente che trasmodi in aggressioni non pertinenti ai temi in discussione”; e la continenza formale non vieterebbe l’utilizzo di “parole sferzanti” proporzionali al livello della polemica ai fatti narrati, senza comunque che “il linguaggio possa sconfinare oltre il concetto da esprimere”, considerato altresì che “nella valutazione si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico”.

Quindi il giudice di merito avrebbe dovuto valutare se le frasi dell’attuale ricorrente “apparissero utili a sostenere la richiesta di intervento disciplinare” o fossero soltanto “impertinenti o rivolte alla figura morale”. Nel valutare le espressioni contestate - “evidente superficialità”; “scarsa attendibilità” - quanto alla continenza formale, la Corte d’appello avrebbe poi trascurato i principi della giurisprudenza di legittimità; e mancherebbe pure “completamente” la motivazione. Le frasi dell’esposto, d’altronde, non sarebbero state “avulse dal contesto di riferimento”, bensì pertinenti; e nessuna “evidente superficialità” emergerebbe dal testo.

Quanto alla “scarsa attendibilità”, questa non integrerebbe “un’offesa gratuita”, sussistendo pure giurisprudenza – Cass. pen. 36077 /2007 - che ha ritenutocontinenti “espressioni ben più forti”. 2.2 Si è ampiamente riportato il contenuto del motivo perché proprio dalla sua conformazione emerge chiaramente che, pur tentando con varie argomentazioni di schermarlo, esso è in realtà del tutto diretto, anche mediante specifiche estrapolazioni, a censurare la valutazione dei fatti operata dalla Corte d’appello. Ne consegue un’evidente inammissibilità.

3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 , 2043 , 2056 , 2059 e 2697 c.c. nonché 115 c.p.c. per avere il giudice d’appello liquidato equitativamente euro 10.000 quale risarcimento del danno. 3.1 In sintesi, si argomenta che la liquidazione equitativa non può “supplire il difetto di prova”, che qui ricorrerebbe; e il danno non è in re ipsa. La Corte d’appello avrebbe trascurato ogni accertamento sull’andel danno, non tenendo conto che “nessuna allegazione e prova fosse stata offerta e raggiunta”. 3.2 Riguardo all’assenza di allegazione di prova, il motivo non è autosufficiente, non riportando la ricorrente nulla degli atti di controparte né nella esposizione del motivo né, anteriormente, nella esposizione dei fatti processuali (si veda pagina 5 del ricorso).

Del resto, l’esistenza di “difetto di prova” è una valutazione fattuale, in questa sede inammissibile; e comunque il giudice d’appello ha compiuto accertamento, pur assai sintetico e in parte implicito, nelle pagine 7-8 della sentenza. Tutto il motivo, dunque, è radicalmente inconsistente.

4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , violazione degli articoli 1226 , 2043 , 2056 e 2059 c.c. e delle tabelle di Milano. 4.1 La Corte territoriale ha preso a riferimento le tabelle di Milano per le diffamazioni di “tenue gravità”, per le quali la forbice va da euro 1000 ad euro 10.000. Le tabelle prevedono “criteri orientativi” entro tale perimetro; l’applicazione dei criteri delle tabelle impone al giudice, ad avviso della ricorrente, “di dar conto, nella motivazione, dell’effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili” alla tabella; e nella liquidazione equitativa il giudice deve compiere un “ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze” che possano incidere pro o contro sull’ammontare del risarcimento, e indicare il “peso specifico” di ciascuna.

La Corte d’appello avrebbe considerato solo tre elementi, non vagliando “gli ulteriori aspetti indicati dalle tabelle”; e ciò in base a “generiche ed astratte valutazioni”. Inoltre, la C orte non avrebbe motivato perché sia stato riconosciuto il massimo, ovvero euro 10.000, per il risarcimento. 4.2 È del tutto evidente – nonostante una giurisprudenza l’abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non ne poteva essere supplito - che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare.

Si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa, che può senz’altro ispirare nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a effettuare nell’ottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione; e il giudice non è però obbligato ad applicare siffatte tabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle in toto , integrando queste, appunto, solo uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un’adeguata valutazione di merito del quantumrisarcitorio. Su un riconoscimento di euro 10.000 come entità risarcitoria, quindi, la censura è fattuale; e comunque la motivazione al riguardo sussiste, perché va considerata nella sua complessiva stesura.

Il motivo va dunque disatteso.

5. Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c. , nullità della sentenza per omessa motivazione e/o inesistenza motivazionale. 5.1 Si richiamano le “omissioni di motivazione eccepite nei precedenti motivi”, che poi verrebbero approfondite tramite una serie di “passaggi” che sarebbero atti a dimostrare la “inesistenza di motivazione” (ricorso, pagine 21-22). 5.2 Il motivo è manifestamente infondato: la sentenza, come emerge anche da quanto sopra rilevato e dal correlato disattendimento di tutti i precedenti quattro motivi, offre una motivazione sufficiente a raggiungere il minimo costituzionale. 5.3 In conclusione, il ricorso principale va rigettato. 6.1 Passando all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4 e 5 d.m. 55/2014 e 112 c.p.c. per non avere il giudice d’appello liquidato la fase “istruttoria e/o di trattazione”, avendo dichiarato di escludere la voce dell’istruttoria. 6.2 Il motivo è fondato, avendo erroneamente il giudice d'appello omesso la liquidazione delle spese anche per la trattazione con il suo generico asserto dell'assenza della fase istruttoria nel secondo grado (sentenza, pagina 9).

Ed invero la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima al compenso della relativa fase; in particolare va precisato che il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella (eventuale) istruttoria (Cass. n. 8561 del 2023); la fase della trattazione è ineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubrica dell’ art. 350 c.p.c. e coincide con le attività previste in detta norma (v., ex multis , Cass. n. 4837 del 2024;

Cass. n. 29857 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 8703 del 2022; Cass. 27056 del 2021; Cass. n. 14483 del 2021 ; Cass.n. 21743 del 2019 ). 7.1 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. , violazione dell’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per avere il giudice d’appello “posto a base della decisione una circostanza errata e comunque irrilevante”. La C orte territoriale avrebbe negato il risarcimento del danno patrimoniale perché la “difesa stragiudiziale” davanti all’Ordine dei Medici non lo comporterebbe, in quanto “non risulta né allegato né provato il pagamento di una parcella”.

Al contrario, l’attuale difensore avrebbe assistito in tale sede Patrizia Cattaneo. 7.2 La questione è palesemente riconducibile al merito, per cui la relativa censura, così come rappresentata nel motivo, cade nella inammissibilità. 8.1 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli articoli 1176 ss. c.c. La Corte d’appello dichiara il danno patrimoniale per difesa stragiudiziale (si veda il secondo motivo) “né allegato né provato” come pagamento di una parcella. In tal modo non terrebbe conto del fatto che l’obbligo di pagamento del compenso al difensore “si estingue solo col pagamento o altra causa estintiva”.

Si riporta il contenuto della comunicazione di difesa al Consiglio dell’Ordine dei Medici e si argomenta sulle relative questioni disciplinari. 8.2 Il motivo è chiaramente diretto a tentare di superare l’accertamento fattuale negativo svolto dalla Corte territoriale, per cui è manifestamente inammissibile. 8.3 Il ricorso incidentale va, quindi , accolto solo in relazione al primo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione a tale motivo accolto e, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito ; pertanto, in aggiunta allasomma liquidata per le spese processuali dalla Corte di appello con riguardo al secondo grado del giudizio, l’attuale ricorrente principale va condannata anche al pagamento dell’importo di euro 1.843,00 per la fase della trattazione di quel grado , tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori medi, cui ha già fatto riferimento la Corte territoriale senza incorrere, a tale ultimo riguardo,in censure.

9. Quanto alle spesedel presene giudizio di legittimità , considerata la non integrale reciproca soccombenza, si compensano per i due terzi, condannando la ricorrente principale a rifondere alla ricorrente incidentale il residuo terzo, quantificato come in dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso principale e accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, disattesi gli altri, e, decidendo nel merito , condanna Macchi Rag. Fiorenzo s.r.l. a rifondere a Patrizia Cattaneo per le spese