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Ordinanza — n. 24111/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds due to failure to challenge all independent reasons in the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24111/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge one of the independent legal grounds used by the lower court to justify its decision. Although the appellant argued that the lower court incorrectly calculated the deadline for filing an objection, the court noted that the lower judgment was also supported by other sufficient reasons, such as the lack of standing of the creditor companies. Consequently, the court ruled that omitting an objection to an autonomous reason renders the entire appeal inadmissible under the principle of nomofilachia.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; If a judgment is supported by multiple independent and sufficient reasons, failure to challenge one renders the appeal inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal multiple independent reasons lack of interest procedural defect nomofilachia principle rivendicazione della proprietà azione di rivendicazione nel pignoramento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Raffaele Rossi inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio di diritto affermato ai sensidell’art. 360 - bis , num.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 617 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/11/2011, n. 22753
da Cass. 03/11/2011, n. 22753, ribadito, ex aliis, da Cass.
Cass. 21/06/2017, n. 15350
22753, ribadito, ex aliis, da Cass. 21/06/2017, n. 15350; Cass.
Cass. 27/07/2017, n. 18641
15350; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass.18/04/2019, n.
Cass. 18/04/2019, n. 10815
Cass. 14/08/2020, n. 17182
10815; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass.05/02/2024, n.
Cass. 05/02/2024, n. 3224
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2/2025 R.G. proposto da PELLETTERIA CERVESE S.N.C. DI SPANO’ SALVATORE C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Grattagliano -ricorrente - contro SPRING SPV S.R.L. E, PER ESSA, PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicoletta Boccanera -controricorrente - nonché contro BCC NPLS 2020 S.R.L. E, PER ESSA, DOVALUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Roberto Pinza -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 2/2025 Cons. est. Raffaele Rossi -intimata - avverso la sentenza n. 613/2024del TRIBUNALE DI RAVENNA, emessa il giorno 11 giugno 2024; udita la relazione svolta allacamera di consiglio tenuta il giorno 3 luglio 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che nella espropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di Ravenna in danno della Pelletteria Cervese s.n.c. di Spanò Salvatore C. dalla Spring SPV s.r.l. e con l’intervento della BCC NPLS 2000 s.r.l. (quale cessionaria di crediti vantati da Credito cooperativo romagnolo) e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione,la debitrice esecutata formulò «istanza per la verifica d’ufficio della procedura e per l’estinzione del pignoramento», assumendo, in sintesi, il difetto di legittimazione attiva delle società creditrici, procedente e intervenuta, e la mancanza di continuità delle trascrizioni; con ordinanza del 24 ottobre 2022, il giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza e dispose la vendita del compendio pignorato; avverso questo provvedimento, con ricorso depositato il 14 novembre 2022, l’esecutata spiegò opposizione agli atti esecutivi; celebrato secondo la scansione bifasica connotante le opposizioni incidentali alle procedure esecutive, il giudizio è stato definito dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha dichiarato la inammissibilità dell’opposizione agli atti; ricorre per cassazione Pelletteria Cervese s.n.c. di Spanò Salvatore C., articolando un unico motivo; resistono, con distinti controricorsi, la Spring SPV s.r.l. e la BCC NPLS 2000 s.r.l., per mezzo di rispettive mandatarie; non svolge difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate Riscossione; la controricorrente BCC NPLS 2000 s.r.l. ha depositato memoria illustrativa; r.g. n. 2/2025 Cons. est.

Raffaele Rossi il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con l’unico motivo, ascritto a violazione e falsa applicazione dell’art.617 cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta l’errato o inesatto computo dei termini per l’opposizione, assumendone la tempestività, siccome proposta con deposito del ricorso avvenuto «nel ventesimo giorno dall’emissione dell’atto impugnato», tenendo conto della proroga della scadenza al primo giorno successivo a quello festivo; sulla scorta di ciò richiede il rinvio al giudice di prime cure affinché proceda «al vaglio delle contestazioni» sollevate in opposizione, che integralmente riproduce nell’atto di adizione di questa Corte; il ricorso è inammissibile; la trama argomentativa svolta nella impugnata sentenza individua una duplice, concorrente ed autonoma, ragione di inammissibilità della dispiegata opposizione agli atti: (i) per un verso, nella tardività del suo atto introduttivo, depositato elasso il termine di venti giorni ex art. 617 cod. proc. civ.; (ii) «in ogni caso» nell’argomentazione che « le contestazioni sollevate dall’opponente con particolare riguardo al difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, dei creditori procedente ed intervenuto, non sarebbero deducibil i con l’opposizione agli atti esecutivi, rimedio volto a far valere vizi che attengono alla regolarità degli atti del processo esecutivo»; avverso la seconda ratio decidendi parte ricorrente non rivolge alcun rilievo critico, men che meno specifico e puntuale: e tantobasta agiustificare l’inammissibilità del ricorso , per fermo convincimento di nomofilachia, qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende r.g. n. 2/2025 Cons. est.

Raffaele Rossi inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio di diritto affermato ai sensidell’art. 360 - bis , num. 1, cod. proc. civ. da Cass. 03/11/2011, n. 22753, ribadito, ex aliis, da Cass. 21/06/2017, n. 15350; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass.18/04/2019, n. 10815; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass.05/02/2024, n. 3224); tanto preclude l’esame del merito della doglianza e la valutazione della correttezza della conclusione del giudice del merito in ordine alla ragione di decisione non attinta, benché resti irretrattabile tra le parti; il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la regola della soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa - avuto riguardo, quanto al valore della causa, allo scaglione corrispondente all’importo del credito azionato in via esecutiva - in maniera distinta per ciascuna parte controricorrente, tenuto conto delle diverse effettive attività difensive esplicate in questa sede; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrentePelletteria Cervese s.n.c. di Spanò Salvatore C. alla refusione in favore d ella controricorrente Spring SPV s.r.l. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.200 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 r.g. n. 2/2025 Cons. est.

Raffaele Rossi per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; condanna la ricorrentePelletteria Cervese s.n.c. di Spanò Salvatore C.alla refusione in favore della controricorrente BCC NPLS 2020 s.r.l. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a nor