Cassation court dismisses appeal on liability for slip and fall, upholding lower court's finding of victim's negligence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appellant's appeal against the Court of Appeal's decision rejecting her claim for damages after slipping on a supermarket floor. The lower court found the victim solely responsible for her negligence, noting that the store owner was not the custodian of the premises. The Cassation Court upheld this factual assessment, ruling that the appellate court correctly applied the principle of victim's contributory negligence without error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2051 c.c.; Art. 2043 c.c.: The court established that when a victim's own negligence is the exclusive cause of an accident, the custodian of the premises is not liable, and the appellate court's factual evaluation of such negligence is binding in cassation proceedings.
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guente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 30266 /202 2 R.G. , propost o da: ANGIULLI SANTA, rappresentatae dife s a da gli avv. ti Giovanni Bevilacqua e Carlo Stasi come da procurain calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro GRUPPO ENZO FERI’ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. ti Antonio De Mauro e Silvio Verri come da procurain calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro GRECO ANNA e UNIOPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. -intimate – avversola sentenza del la Corte d’appello di Lecce n. 1032 /202 2 pubblicata i l 10.10.2022;
N. 30266/22R.G. uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 0 . 6 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 26.5.2011 , Santa Angiulli convenne Anna Greco - gestore del supermercato “Dimeglio” corrente in Cavallino, Via Lecce n. 29 - dinanzi al Tribunale di Lecce, chiedendo l’accertamento della sua responsabilità exart. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorsole, presso il suddetto punto vendita, in data 15.5.2009 alle ore 12.30 circa, allorché essa attrice, uscendo dall’esercizio, era scivolata sullo scivolo in muratura ivi esistente, cadendo rovinosamente per terra e riportando gravi lesioni; per l’effetto, chiese la condanna della stessa convenuta al risarcimento dei danni patiti.
Anna Greco, costituitasi, negò ogni responsabilità, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Gruppo Enzo Ferì s.r.l., onde essere da questa eventualmente manlevata. Autorizzata e svolta la chiamata, la Gruppo Enzo Ferì s.r.l. si costituì in giudizio, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto. In subordine, invocando l’applicazione della polizza assicurativa multirischi n. 44442127, stipulata tra essa società e Unipol Assicurazioni s.p.a., per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c. a copertura di tutti i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività svolta presso il supermercato di Cavallino, chiese ed ottenne di essere autorizzata a chiamare in causa la Compagnia stessa.
Espletato l’incombente, la Compagnia si costituì chiedendo il rigetto della domanda attorea e della domanda di chiamata. Istruita la causa, con sentenza n. 2710/2017 del 27.6.2017 l’adito Tribunale rigettò la domanda attorea e compensò le spese processuali, rilevando che il caso concreto era N. 30266/22R.G. sussumibile nell’ipotesi di cui all’art 2051 c.c., ma che la custodia era riscontrabile esclusivamente in capo ai proprietari dell’immobile ove s’era verificato il sinistro, Alessandro Antonio Manno e Andrea Manno, estranei al giudizio.
La sentenza venne gravata da Santa Angiulli e la Corte d’appello di Lecce, nella resistenza di Anna Greco, della Gruppo Enzo Ferì s.r.l. (che svolse anche appello incidentale sul capo inerente alle spese di lite) e della UnipolSai s.p.a., rigettò l’appello con sentenza del 10.10.2022. Osservò la Corte salentina che, pur a ritenere erronea l’affermazione del giudice di prime cure circa l’individuazione del custode, dalla documentazione acquisita emergeva che lo scivolo in muratura in questione,posto all’ingresso/uscita del supermercato, era alto circa 30 cm., aveva la funzione di attenuare il dislivello della soglia con il marciapiede ed era certamente visibile, in quanto di colore diverso rispetto al fondo stradale; che la Angiulli conosceva bene i luoghi, perché vi si recava spesso, avendo pure affermato, nel corso dell’interrogatorio formale, che “Sullo scivolo dove si è verificato il sinistro ero già passata altre volte”; che, dunque, il comportamento della danneggiata non era stato improntato a criteri di doverosa prudenza e accortezza, assurgendo anzi a causa esclusiva nella verificazione dell’evento dannoso, posto che, nelle precedenti occasioni in cui la Angiullisi era recata presso il supermercato, non erano emerse difficoltà di sorta, da parte sua, nell’affrontare lo scivolo in questione, sia in ingresso che in uscita; che dunque la condotta imprudente della danneggiata aveva interrotto il nesso di causa tra la res e l’evento di danno ; che, in ogni caso, risultava infondata anche la domanda ex art. 2043 c.c., non essendovi prova che la struttura in muratura potesse qualificarsi come insidia o trabocchetto.
N. 30266/22R.G. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Santa Angiulli, sulla scorta di cinque motivi, cui resiste con controricorso la Gruppo Enzo Ferì s.r.l. Le altre intimate non hanno svolto difese. Le parti costituite hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la “Violazione dell’art. 360 1° comma n.4 c.p.c. in relazione all’art. 132, 2° comma n. 4 c.p.c. Difetto assoluto di motivazione e violazione dell’art. 111 costituzione”.Si sostiene che, ad onta della ritenuta sussistenza della condotta imprudente in capo ad essa ricorrente, la Corte salentina non abbia mai in realtà descritto quale sarebbe stata in concreto la condotta imprudente e/o disattenta della deducente, anche in relazione al dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., richiamato in motivazione, così non rendendo conto della effettiva ricostruzione dell’accaduto. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia “Violazione dell’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2051 c.c., 1227 1° comma c.c., 1176 c.c., 1375 c.c. articolo 2 Carta Costituzionale”.Si sostiene che la Corte salentina, ascrivendo alla condotta disattenta di essa ricorrente la causa esclusiva del sinistro, avrebbe violato l’art. 2051 c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, giacché il profilo della eventuale condotta colposa del danneggiato deve solo apprezzarsi sul versante del caso fortuito, e sempre che essa assuma i caratteri della imprevedibilità e imprevenibilità. 1.3 –Con il terzo motivo si lamenta la “ Violazione dell’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1227, 1° comma c.c.”, per aver il giudice d’appello ignorato, in astratto, che la condotta colposa della vittima non è N. 30266/22R.G. automaticamente idonea a interrompere il nesso causale, occorrendo invece che essa abbia carattere tale da farle assumere efficacia causale esclusiva rispetto allo stato della cosa. 1.4 –Con il quarto e il quinto motivo si denuncia la “Violazione dell’art. 360 1° comma n. 5 c.p.c. per omesso esame” di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: la ricorrente aveva infatti dedotto le gravi deficienze fisiche che – in thesi - interessavano lo scivolo ed i difetti di segnalazione dello stesso che ne rendevanodifficile la percezione dagli utenti, chiedendo di provare non solo le sue caratteristiche fisiche (sua consistenza, dimensioni,grado di inclinazione, capacità di interessare l’intero vano dell’unico varco di accesso ed uscita dall’esercizio commerciale con conseguente impossibilità di evitarlo),ma anche i difetti di misure di sicurezza da cui lo stesso era affetto(difetto di segnalazione e di barre antiscivolo) nonché i rischi di cadute già manifestatisi ed interessanti altri utenti, elementi tutto non presi in considerazione dalla Corte salentina.
Aggiunge poi la ricorrente che l’apprezzamento del giudice d’appello circa la diversità di colore dello scivolo, rispetto alla sede stradale, come operata in forza dei rilievi fotografici in atti, risulta falsata dalla circostanza per cui detta diversa colorazione venne realizzata solo dopo il sinistro per cui è processo, così come altri accorgimenti. 2.1 –Il primo motivo è infondato. Ritiene la Corte che il ragionamento seguito dal giudice d’appello nella ricostruzione del sinistro, così come esplicitato nella motivazione, non solo sia del tutto in linea con il “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost. (si veda, per tutte, lanota Cass., Sez.
Un., n. 8053/2014), ma neppure possa dirsi N. 30266/22R.G. meramente insufficiente (vizio oramai comunque non più denunciabile, al lume della modifica apportata nel 2012 all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.): la Corte salentina, pur non descrivendo l’esatta dinamica del sinistro (per meglio intendersi: se la Angiulliavesse approcciato lo scivolo col piede destro o sinistro, se tenesse in mano una o più buste della spesa, se l’uscita fosse impegnata o meno da altri clienti, ecc.), sul rilievo che la danneggiata abitualmente frequentaval’esercizio e, dunque, conosceva perfettamente lo stato dei luoghi, ha tratto la conseguenza logica per cui –in tali condizioni –la caduta non poteva che ascriversi, necessariamente, alla sua disattenzione; ergo, la caduta non è dipesa dalle condizioni della cosa, ma dall’imprudenza o distrazione nell’affrontarla.
Né occorre arricchire una simile conclusione con la descrizione dello specifico ed analitico comportamento che, invece, essa ricorrente avrebbe dovuto tenere (come si sostiene, pure, col mezzo in esame), se non altro perché l’affermazione si risolverebbe a tal punto in una mera tautologia e nulla aggiungerebbe alla dinamica accertata dal giudice del merito; ciòfermo restando che gli elementi particolari che, secondo la Angiulli, il giudice d’appello avrebbe omesso di indicare attengono tutti a circostanze che –come si dirà nello scrutinio del mezzo seguente –costituiva preciso onere della stessa ricorrente dimostrare.
Si tratta, dunque, di un percorso motivazionale del tutto comprensibile , nient’affatto illogico o apparente – qui a prescindere da ogni valutazione sulla sua correttezza in iure– e certamente ben compreso dalla ricorrente, che infatti ne ha colto ogni snodo, censurandolo con gli ulteriori motiviproposti. 3.1 –Il secondo motivo è infondato. N. 30266/22R.G. Sul tema della responsabilità del custode, è noto che la responsabilità del danneggiante ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epoca recente, il Massimo Consesso (Cass., Sez.
Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art.2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l’evento di danno (questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass.n. 8346/2024, anche per richiami; ma da ultimo v. anche Cass. n. 1404/2025): a)la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”; b)il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima; c)se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
N. 30266/22R.G. d)se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d’)valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; d’’)valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d’’’) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d’’’’)considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile. 3.2 –Ora, la Corte salentina si è esattamente attenuta a tali principi, perché – pur senza affrontare l’accertamento circa l’effettiva sussistenza del potere di signoria di fatto sulla cosa in capo all’uno e/o all’altro dei convenuti/appellati e dando per scontato che l’evento si fosse verificato proprio a causa del dislivello dello scivolo - ha ritenuto integrata la prova del caso fortuito proprio in forza della accertata disattenzione della vittima, idonea ad interrompere il nesso di causalità.
La pregressa conoscenza dello stato dei luoghi da parte della danneggiata (che avrebbe, dunque, potuto prevedere ed evitare il danno), la ritenuta violazione del “generale dovere di ragionevole cautela”e l a irrilevanza della astratta prevedibilità della condotta della vittima, unitamente al suo comportamento imprudente, depongono quindi per la correttezza della valutazione in iure del giudice d’appello, posto che tanto non può che integrare N. 30266/22R.G. – nella ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte – il caso fortuito, appunto idoneo ad interrompere il nesso di causalità e a mandare assolto da ogni responsabilità il custode, ex art. 2051 c.c..
La disattenzione costituisce un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a nulla appunto rilevando, in quest’ottica, che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile. Per quanto detto, risulta evidente che il mezzo invoca –specie sulla questione della imprevedibilità – un orientamento giurisprudenz i a le non più attuale . Occorre solo evidenziare che, nella prospettiva del giudice d’appello, un simile percorso decisorio assume la valenza, in iure, della decisione secondo il criterio della ragione più liquida, perché si è ritenuta la sussistenza del caso fortuito pur prescindendosi dalla effettiva individuazione del custode, benché questi fosse gravato del relativo onere probatorio, evidentemente in quanto tale prova emergeva ex actis.
Si tratta, peraltro, di profilo non censurato dalla ricorrente. 4.1 –Il terzo motivo è inammissibile, perché con esso non si denunci a un error iuris, ma proprio la valutazione fattuale sul nesso di causalità, riservata al giudice del merito. Ed è indiscutibile che la Corte salentina, nell’ascrivere la efficienza causale esclusiva alla disattenzione della vittima, ha esercitato i suoi poteri valutativi sugli elementi istruttori disponibili, giungendo al conseguente accertamento meritale, incensurabile in questa sede di legittimità se non sotto il profilo motivazionale, peraltro pure proposto, benché infondatamente (v. par. 2.1). 5.1 – Il quarto e il quinto motivo , da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.
N. 30266/22R.G. Tutte le questioni fattuali che, secondo la ricorrente, sarebbero state obliterate dal giudice d’appello sono in realtà date sostanzialmente per scontate dalla sentenza, marisultano assorbite dalla indiscussa conoscenza dei luoghi da parte della ricorrente e dal conseguente accertamento sulla natura del suo comportamento, ritenutodisattento. Pertanto, tutti i fatti in questione (compresoquello della colorazione diversa dello scivolo, che sarebbe stata realizzata solo dopo il sinistro) mancano di decisività, perché – anche a considerarli esplicitamente – l’esito della lite non potrebbe assumere significato diverso rispetto a quello adottato dal giudice del merito. 6.1 –In definitiva, il terzo motivo di ricorso è inammissibile, mentre i restanti sono infondati.
Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto per le intimate, che non hanno svolto difese. In relazione alla data di proposizione delricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Infine, vista la causa petendi, va disposto l’oscuramento dei dati della ricorrente. P.Q.M la Corterigetta il ricorso e condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di N. 30266/22R.G. contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003,