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Ordinanza — n. 24059/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for road accident damages due to lack of evidence and inadmissible ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24059/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove the existence and attribution of the road hole to the defendant's works. The lower court rejected the claim due to insufficient evidence linking the accident to the specific company, and the Cassation court upheld this finding while rejecting the argument regarding a non-confessional administrative note. Consequently, the appellant was ordered to pay the legal costs and the fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the ground relies on facts not proven at first instance or on documents that do not constitute a confession, as the mere mention of correspondence with third parties does not admit liability.

Parole chiave

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road accident liability insufficient evidence inadmissible appeal administrative note confession requirement third party manleva Cassation procedure responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Infine, quanto alla pretesaomessa valutazione della confessione stragiudiziale che, in thesi, AQP avrebbe reso con la nota del 18.11.2018, la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in data 23.1.2024 è stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità, essendosi ravvisate ragioni di inammissibilità del ricorso; il ricorrente ha avanzato rituale istanza di decisione ed è stata fissata l’odierna adunanza camerale.
Art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
380-bisc.p.c., dalla conformità della presente decisione rispetto a quanto prospettato alle parti in seno alla proposta di definizione accelerata del giudizio, deriva che ilricorrente va anche condannat o ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come da dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In relazione alla data di proposizione delricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 52 d.lgs. 196 del 2003
Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sia
art. 380-bis c.p
Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in data 23.1.2024 è stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità, essendosi ravvisate ragioni di inammissibilità del ricorso; il ricorrente ha avanzato rituale istanza di decisione ed è stata fissata l’odierna adunanza camerale.
art. 2051 c.c
Pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l’evento dannoso, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 20867/2020
Sez. Un., n. 20943/2022
è di natura oggettiva: in epoca recente, il Massimo Consesso (Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art.
Sez. Un., n. 20867/2020
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Testo completo

guente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 27261 /202 2 R.G. , propost o da: ANELLI ANDREA, rappresentato e dife s o dall’ avv. Giovanni Bianco come da procurain calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro ACQUEDOTTO PUGLIESE s.p.a., in persona del procuratore speciale Pietro Giorgio Savino, rappresentatae difesa dagli avv.ti Gianluca Angelini e Quintino Lobello come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente – e contro CO.FER s.r.l. e CO.IDRA s.r.l. -intimate - avversola sentenza delTribunale di Brindisi n. 535 /202 2 pubblicata i l 6 . 4 .202 2 ;

N. 27261/22R.G. uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 0 . 6 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 4.10.2012, Andrea Anelli convenne in giudizio la Acquedotto Pugliese s.p.a. (di seguito, anche AQP) dinanzi al Giudice di pace di Francavilla Fontana, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro avvenuto nel territorio del Comune di Francavilla Fontana. Dedusse che il 15.7.2008 alle ore 13.15, mentre conduceva il motoveicolo AK 39101 (di proprietà della madre Paola Leo) sulla S.C. per Latiano, era incappato in una buca ed era caduto; in forza di una nota del Comune di Francavilla Fontana, in cui si faceva cenno a lavori effettuati sulla strada per conto della Acquedotto Pugliese s.p.a., l’attore invocava la responsabilità di quest’ultima società per le lesioni personali subite.

Costituitasi la convenuta, questa contestò le avverse domande, e chiese in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la CO.FER s.r.l. e la CO.IDRA s.r.l., che avevano eseguito lavori sulla strada, onde essere da queste manlevata. Espletato l’incombente, nella contumacia delle terze chiamate, venne espletata l’istruttoria anche a mezzo CTU e l’adito Giudice di pace, con sentenza n. 286/2014,rigettò le domande attoree, regolando le spese. Andrea Anellipropose dunque gravame e il Tribunale di Brindisi, nella resistenza di Acquedotto Pugliese s.p.a. e nella contumacia delle società chiamate, lo rigettò con sentenza del 6.4.2022.

Osservò, in particolare, il giudice d’appello che parte attrice non aveva fornito prova adeguatadegli elementi costitutivi della N. 27261/22R.G. domanda, non essendosi neanche dimostrata quale fosse la buca nella quale l’Anelliera incappato, né che essa fosse ascrivibile ai lavori realizzati da AQP. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Andrea Anelli, sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso la Acquedotto Pugliese s.p.a. Le intimate non hanno svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in data 23.1.2024 è stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità, essendosi ravvisate ragioni di inammissibilità del ricorso; il ricorrente ha avanzato rituale istanza di decisione ed è stata fissata l’odierna adunanza camerale.

Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con l’unico motivo si lamenta la “violazione ed errata applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. -mancata prova della condotta imprevedibile della vittima ex ante sinistro da parte del custode - omessa prova liberatoria del caso fortuito (…) -riconoscimento del fatto storico da parte del custode (…)”.Sostiene il ricorrente che erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di valutare la mancanza di prova del caso fortuito, gravante sul custode, comunque configurabile solo se la condotta del danneggiato assuma i caratteri di a u tonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità .

Aggiunge che AQP, con la nota del18.11.2008, aveva anche confermatol’effettiva signoria di fatto sulla res, nonché lo stesso accadimento storico, addebitando l’accaduto all’operato delle società terze chiamate e che detta prova – costituente confessione stragiudiziale –era stata totalmente ignorata dal giudice d’appello. N. 27261/22R.G. 2.1 – Ritiene la Corte di dover convintamente ribadire la valutazione di inammissibilità già espressa con la proposta di definizione anticipata, perché il ricorrente– con l’unico articolato mezzo – si limita sostanzialmente a contesta re la ponderazione del materiale istruttorio operata dal giudice brindisino, ad esso esclusivamente riservata.

Infatti, con l’impugnata sentenza, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul la responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo non provato lo stesso nesso di causalità, con valutazione di mero fatto, che il mezzo – per come è stato formulato -non è idoneo ad incidere. Sul punto, è noto che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epoca recente, il Massimo Consesso (Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.

Pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l’evento dannoso, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente N. 27261/22R.G. Cass. n. 8346/2024, anche per richiami; ma v. anche, tra l’altro, Cass. n. 1404/2025): a)la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”; b)il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima; c)se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; d)se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d’)valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; d’’)valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d’’’) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d’’’’)considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile. 2.2 –Ora, il giudice d’appello ha esattamente applicato detti principi, perché , prim’ancora di valutare la prova del caso fortuito, ha ritenuto che l’attore non abbia assolto l’onere della prova a suo carico, non avendo dimostrato la stessa N. 27261/22R.G. sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l’evento di danno (lo si ripete, secondo il Tribunale non è neppure chiaro quale -tra le diverse esistenti al momento del sinistro – sia stata la buca nella quale il ricorrente sarebbe incorso).

Ogni ulteriore questione posta dal mezzo in esame circa la prevedibilità o l’evitabilità della condotta del danneggiato costituisce ovviamente un posterius sul piano logico,perché afferente al tema del caso fortuito, che è necessario indagare solo se il danneggiato abbia assolto il proprio onere della prova. Non solo non può, pertanto , configurarsi la prospettata violazione di norme di diritto, essendosi correttamente applicato l’art. 2051 c.c., come correntemente interpretato da questa Corte, anche in relazione al corrispondente onere della prova, ma il mezzo si rivela senz’altro inammissibile, perché, sotto il velo della pretesa violazione di norma di diritto, si censura in realtà proprio l’apprezzamento fattualeoperato dal giudice brindisino , ad essa esclusivamente riservato e comunque congruamente motivato. 2.3 - Con riguardo, poi, alla valutazione del materiale istruttorio, è appena il caso di ribadire che essa è esclusivamente riservata al giudice del merito e che, eventualmente, è possibile proporre in questa sede di legittimità la violazione degli artt. 115 e/o116 c.p.c., nei ristretti limiti segnati da Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020, che il mezzo in ogni caso non rispetta. Infine, quanto alla pretesaomessa valutazione della confessione stragiudiziale che, in thesi, AQP avrebbe reso con la nota del 18.11.2018, la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.(nel testo applicabile ratione temporis), perché– trattandosi di corrispondenza con le società terze N. 27261/22R.G. chiamate, dalle quali la controricorrente ha inteso essere eventualmente manlevata –la stessa ammissione dell’accadimento storico non può costituire di per sé confessione, perché ben potrebbe spiegarsi nell’ambito dei rapporti tra la stessa AQP e le predette societàterze, fermo restando che, da quanto risulta, la controricorrente ha sempre contestato le domandeattoree, negando addirittura la propria legittimazione.

La mancata riproduzione del contenuto della predetta nota – o, quantomeno, la adeguata sua riassunzione , opportunamente contestualizzata nell’ambito dei rapporti con le dette società – non consente dunque alla Corte di apprezzare, dalla mera lettura del ricorso, la decisività della censura, donde la sua inammissibilità. 3.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Nulla va disposto in relazione al rapporto con le intimate, che non hanno svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., dalla conformità della presente decisione rispetto a quanto prospettato alle parti in seno alla proposta di definizione accelerata del giudizio, deriva che ilricorrente va anche condannat o ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come da dispositivo.

In relazione alla data di proposizione delricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Infine, vista la causa petendi, va disposto l’oscuramento dei dati delricorrente. P.Q.M la Cortedichiara il ricorso inammissibile e condanna i l ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, N. 27261/22R.G. oltre accessori di legge; condanna altresì il ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 1.500,00, nonché in favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, ai sensi dell’art. 96, rispettivamente commi 3 e 4, c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sia