Cassation court dismisses appeal due to improper notification of the legal petition to state authorities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal filed by the Stefanini heirs against a lower court ruling regarding compensation for a 1993 terrorist attack. The primary procedural defect was the incorrect notification of the petition to the Ministry of the Interior and the Mafia Victims Fund at a district office instead of the reserved General State Advocacy office. Consequently, the court ordered the renewal of notification to the correct state authorities and remitted the case to a new docket.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: The appeal is inadmissible and the case must be remitted if the petition is not notified to the General State Advocacy office, which is exclusively reserved for defense before the Supreme Court.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29409/2022 R.G. proposto da: STEFANINI ANDREA in proprio nonché STEFANINI NICOLA, STEFANINI MARCO e STEFANINI ANDREA quali eredi di Giombini Maria Speranza, rappresentati e difesi dall’avv. Simona Gallo (GLLSMN76E66C352V), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrenti- contro FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA' ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, MINISTERO DELL'INTERNO e TAGLIAVIA FRANCESCO (PRESSO TUTORE LEGALE AVV.LORUSSO SALVATORE NICOLA) -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1060/2022 depositata il 25/5/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevato che: quali vittime dell’attentato terroristico avvenuto nel 1993 in via dei Georgofili a Firenze, Andrea Stefanini e Anna Maria Speranza Giombini ottenevano dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 4174/2007, passata in giudicato, condanna di Francesco Tagliavia e di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso il risarcimento di danni non patrimoniali patiti; successivamente avviavano altra causa davanti al medesimo Tribunale per ottenere ulteriore risarcimento in conseguenza di preteso aggravamento dei postumi biologici; espletata consulenza tecnica d’ufficio, che riconosceva aggravamento sia allo Stefanini sia alla Giombini - quest’ultima poi deceduta nelle more -, il Tribunale, con sentenza del 12 giugno 2020, condannava il Tagliavia a corrispondere l’aumento risarcitorio allo Stefanini nella misura di euro 7.996,72 oltre interessi, mentre rigettava la domanda di aumento - per cui avevano insistito gli eredi -per la Giombini; presentavano appello Andrea Stefanini, in proprio e quale erede della Giombini, nonché Nicola Stefanini e Marco Stefanini, quali eredi della Giombini; la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame con sentenza del 25 maggio 2022;
Andrea Stefanini, in proprio e quale erede della Giombini, nonché Nicola Stefanini e Marco Stefanini, quali eredi della Giombini, hanno presentato ricorso; il Tagliavia, il Fondo e il Ministero dell’Interno non si sono difesi; il ricorso è stato notificato al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, in persona del Ministro pro tempore, come “domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n.4, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege”; risulta evidente che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, invece, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, cui è riservata la difesa davanti a questa Suprema Corte, e quindi non presso l'Avvocatura Distrettuale toscana; inoltre, il ricorso è stato notificato pure al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, come “domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato”, anche questa però indicata come rinvenibile “in Firenze, via degli Arazzieri n.4”; occorre pertanto disporre la rinnovazione della notifica del ricorso sia al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, sia al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura Generale dello Stato e nella sua corretta sede;
P.Q.M ordina la rinnovazione della notifica del ricorso al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso e al Ministero dell'Interno entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Ro