Ordinanza — n. 24035/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12073/2023R.G. proposto da DEL RIO PASQUALE, rappresentato e difeso dall ’ Avv. Edoardo Morette -ricorrente - contro MARRAZZU PATRIZIA, rappresentata e difes a dall ’ Avv. Isabella Castiglia e dall’Avv. Franco Caria -controricorrente - avverso la sentenza n. 63/2023della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI -SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 17 febbraio 202 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 20 giugno2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . FATTI DI CAUSA 1.Il giorno 16 febbraio 2005, alle ore 8.15 circa, nello stabile sito in Alghero, via Mazzini n. 120, Luigi Delrio scivolò nell ’ androne di RESPONSABILITÀDA COSE IN CUSTODIA r.g. n. 12073/2023 Cons. est. Raffaele Rossi ingresso, il cui pavimento era bagnato poiché appena lavato da personale dell’impresaOasi, addetta alle pulizie del fabbricato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 2051 cod. civ, art. 325 cod. proc. civ, art. 369 cod. proc. civ, art. 372 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24035/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con provvedimento reso il giorno 8 maggio 2024 , è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizionedel ricorso per manifesta infondatezza dello stesso, sul rilievo che la Corte territoriale, in esito ad accertamento di fatto, aveva r.g. n. 12073/2023 Cons. est. Raffaele Rossi reso motivazione sul merito della verificazione dell’incidente conforme ai più recenti arresti di nomofilachia in tema di esclusione della responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 cod. civ..
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12073/2023R.G. proposto da DEL RIO PASQUALE, rappresentato e difeso dall ’ Avv. Edoardo Morette -ricorrente - contro MARRAZZU PATRIZIA, rappresentata e difes a dall ’ Avv. Isabella Castiglia e dall’Avv. Franco Caria -controricorrente - avverso la sentenza n. 63/2023della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI -SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 17 febbraio 202 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 20 giugno2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . FATTI DI CAUSA 1.Il giorno 16 febbraio 2005, alle ore 8.15 circa, nello stabile sito in Alghero, via Mazzini n. 120, Luigi Delrio scivolò nell ’ androne di RESPONSABILITÀDA COSE IN CUSTODIA r.g. n. 12073/2023 Cons. est. Raffaele Rossi ingresso, il cui pavimento era bagnato poiché appena lavato da personale dell’impresaOasi, addetta alle pulizie del fabbricato.
2. Per il ristoro delle lesioni personali patite in conseguenza della caduta, Luigi Delrio domandò giudizialmente la condanna, in solido o in via alternativa, di Patrizia Marrazzu (quale titolare dell’impresa di pulizie Oasi) e del Condominio dell’edificio.
3. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Sassari accolse la domanda ed emise condanna solidale dei due convenuti a pagare la somma di euro 16.011,34, quale posta risarcitoria.
4. Con sentenza n. 242/2018, la Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, sull’appello interposto dai soccombenti, riformò in toto la pronuncia di prime cure e rigettò integralmente la istanza risarcitoria dell’originario attore.
5. Con ordinanza n. 4129/2020, questa Corte cassò la sentenza di appello, devolvendo al giudice di rinvio il compito di «valutare alla stregua del principio di cui a Cass. 2480/18 la fattispecie, ed alla stregua di tale principio valutare se vi è caso fortuito, concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, primo comma, cod. civ. o esclusione di rilevanza causale della condotta del danneggiato».
6. La decisione in epigrafe indicata, a definizione del giudizio di rinvio, ha nuovamente accolto l’appello di Patrizia Marrazzu e rigettato la domanda rivolta dall’attore nei suoi confronti, mentre ha dichiarato cessata la materia del contendere tra il Delrio e il Condominio, in ragione della transazione della lite stipulata dagli stessi.
7. Ha proposto ricorso per cassazione Pasquale Delrio, articolando quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, Patrizia Marrazzu.
8. Con provvedimento reso il giorno 8 maggio 2024 , è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizionedel ricorso per manifesta infondatezza dello stesso, sul rilievo che la Corte territoriale, in esito ad accertamento di fatto, aveva r.g. n. 12073/2023 Cons. est. Raffaele Rossi reso motivazione sul merito della verificazione dell’incidente conforme ai più recenti arresti di nomofilachia in tema di esclusione della responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 cod. civ..
9. A seguito di tempestiva istanza di decisione di parte ricorrente, corredata da nuova procura speciale alle liti, è stata fissata per la trattazione del ricorso l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità di quest’ultimo.
Con ricorso notificato il 31 maggio 2023, Pasquale Delrio impugna la sentenza n. 63/2023 della Corte d’appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, pubblicata il 17 febbraio 2023 e, per dichiarazione della stessa ricorrente, notificata il 20 aprile 2023. 1.1. Per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza, appunto - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica - ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC- senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr.
Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832). r.g. n. 12073/2023 Cons. est. Raffaele Rossi Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini della procedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allo stesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg (così Cass. 27/05/2024, n. 14790;
Cass. 22/07/2019, n. 19695). Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione importa dunque - salvo che detta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dal giudice mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio - il difetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, l’improcedibilità trovando la sua ragion d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre alle pronunce citate supra, Cass. 12/02/2020,n. 3466;
Cass. 20/06/2024, n. 17014). La sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia(Cass. 15/07/2024, n. 19475). 1.2.
Il descritto onere non risulta nella specie assolto. Nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., infatti, parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di r.g. n. 12073/2023 Cons. est. Raffaele Rossi spedizione e di ricezione, poiché notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente o, comunque , acquisita agli atti del fascicolo di ufficio. Affoliata al fascicolo del ricorrente per il presente giudizio si rinviene copia dell’impugnata sentenza, copia a stampa della relata di notifica (eseguita a mezzo PEC) redatta dall’Avv.
Isabella Castiglia (difensore di Patrizia Marrazzu in grado d’appello) ed un’attestazione, a firma dell’Avv. Edoardo Morette, difensore di Pasquale Delrio, che il file denominato «Sentenza n. 63/2023 pubbl. il 17.02.2023 R.G. n. 202/2020 Corte d’Appello di Cagliari -Sez. Dist. di Sassari - "Sentenza n. 63-2023_.pdf"» è copia conforme estratta dai registri informatici. Orbene, la copia a stampa della relazione di notifica non può in alcun modo surrogare la mancata produzione della copia cartacea del messaggio di inoltro in via telematica della sentenza impugnata (messaggio che costituisce, invece, elemento indefettibile della notifica telematica), in quanto non documenta il fatto processuale dichiarato dal ricorrente, ovvero l’avvenuta notifica della sentenza in un determinato giorno. 1.3.
Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386, sulla scia di Cass. 10/07/2013, n. 17066), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 17 febbraio 2023, la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 31 maggio 2023, trascorso quindi il menzionato arco temporale. r.g. n. 12073/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.
3. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. L’esito del giudizio in senso non conforme alla proposta di definizione osta all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..
4. Attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 . P.Q.M Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.400 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par