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Ordinanza — n. 24034/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specifically address the ratio decidendi in the grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24034/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically address the ratio decidendi regarding the lack of spontaneity in performance within the grounds of appeal. Although the appellant submitted a supplementary memorandum, the Court ruled that such documents cannot introduce new censure or expand upon the original arguments under Article 380-bis.1 of the Civil Procedure Code. Consequently, the Court was not required to examine the merits of the lower court's decision on the prescription of claims.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, nos. 3 and 5 of the Civil Procedure Code; Art. 380-bis.1 of the Civil Procedure Code: An appeal is inadmissible if the grounds do not specifically and pertinently address the ratio decidendi of the contested judgment, as supplementary memorizing cannot introduce new censure or expand the original arguments.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal ratio decidendi specificity of grounds supplementary memorandum Article 380-bis.1 Civil Procedure Code lack of spontaneity iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, nos. 3 and 5 of the Civil Procedure Code
Considerato che l’unico motivo di ricorso denuncia « nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, num.
Art. 2033 of the Civil Code
civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod.
Art. 2940 of the Civil Code
Art. 380-bis.1 of the Civil Procedure Code
Art. 378 of the Civil Procedure Code
Art. 13, para. 1, quater, of D.P.R. n. 115/2002
Raffaele Rossi il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte delricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 2033 cod. civ
civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ.letto congiuntamente all’art.2940 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27/08/2020, n. 17893
civ.) sono destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire le ragioni giustificatrici della impugnazione o a confutare le tesi avversarie, non potendo invece contenere nuove censure e nemmeno specificare, integrare o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (ex plurimis, Cass. 27/08/2020, n. 17893;
Cass. 12/10/2017, n. 24007
Cass. 12/10/2017, n. 24007, sulle orme di Cass., Sez.
Cass., Sez. U, 15/05/2006, n. 11097
24007, sulle orme di Cass., Sez. U, 15/05/2006, n. 11097); ne deriva che il ricorso, nell’unico motivo in cui è articolato, non assolve l’onere di specificità prescritto dall’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3987/2022R.G. proposto da LUPO LUIGI, rappresentato e difeso dall’Avv.Fabrizia Stassano -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente - avverso la sentenza n. 5867 /202 1 del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositata il 23giugno 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 20 giugno2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI ; Rilevato che Luigi Lupo domandò in via monitoriala ripetizione (ai sensi dell’art.2033 cod. civ.) della somma (euro 2.346,68) versata alla Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di ottenere la cancellazione dell’ipoteca in RIPETIZIONE INDEBITO r.g. n. 3987/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi suo danno iscritta in forza di otto cartelle esattoriali, assumendo che i relativi crediti erano prescritti e che la iscrizione non era stata preceduta dalla notifica del prescritto preavviso; l’adito Giudice di pace di Napoli emise decreto d’ingiunzione in conformità alla richiesta; l’opposizione exart. 645 cod. proc. civ. dispiegata da Agenzia delle Entrate Riscossione è stata accoltae l’appello dell’opposto respinto; avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in appello, ricorre per cassazione Luigi Lupo, articolando un unico motivo; resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate Riscossione; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che l’unico motivo di ricorso denuncia « nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. per omesso o insufficiente esame e motivazione di un fatto decisivo della sentenza ed ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ.letto congiuntamente all’art.2940 cod. civ.»; contesta, in sintesi, la (ritenuta dal giudice territoriale) necessità che l’accertamento della prescrizione dei crediti avvenga prima ed in giudizio differente da quello in cui si fa valere la ripetizione d’indebito: per contro - sostiene - la declaratoria di prescrizione era insita nella condanna resa in sede monitoria e sulla stessa doveva pronunciarsi il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo; il ricorso è inammissibile; pur nel contesto di una motivazione di non immediata agevole intellegibilità, la sentenza qui impugnata, nel disattendere l’appello interposto dall’odierno ricorrente, ha fondato la reiezione della r.g. n. 3987/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi domanda originariamente proposta in via monitoria anche sul «difetto di spontaneità dell’adempimento», ritenuto presupposto dell’istituto della condictio indebiti , poi aggiungendo che « l’accertamento della prescrizione delle pretese è sindacato ulteriore, esterno al giudizio di opposizione e che a questo deve preesistere»; l’argomentazione relativa alla spontaneità dell’adempimento - integrante ratio decidendi autonoma, di per sé idonea a suffragare il dictum reso - non risulta attinta criticamente, in maniera precisa, puntuale e pertinente, nell’unica sedes all’uopo deputata nel giudizio per cassazione, ovvero nel ricorso di adizione di questa Corte; ed invero, soltanto nella memoria illustrativa parte impugnante si cura di contrastare l’assunto, adducendo che l’operato pagamento era indotto dalla «coazione» esercitata mediante la iscrizione ipotecaria: ma in maniera del tutto inammissibile ed irrituale, dacché le memorie di cui all’art. 380.bis.1 cod. proc. civ. (al pari di quelle previste dall’art.378 cod. proc. civ.) sono destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire le ragioni giustificatrici della impugnazione o a confutare le tesi avversarie, non potendo invece contenere nuove censure e nemmeno specificare, integrare o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (ex plurimis, Cass. 27/08/2020, n. 17893;

Cass. 12/10/2017, n. 24007, sulle orme di Cass., Sez. U, 15/05/2006, n. 11097); ne deriva che il ricorso, nell’unico motivo in cui è articolato, non assolve l’onere di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.: e tanto giustifica la declaratoria di inammissibilità, esimendo la Corte dallo scrutinio di merito sulla giuridica correttezza della pronuncia oggetto di impugnazione e, in special modo, della ratio decidendi non attinta; questione che, pur essendo irretrattabile la sua soluzione tra le parti per il giudicato così formatosi, viene lasciata in astratto impregiudicata; il ricorso è dichiarato inammissibile; r.g. n. 3987/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte delricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comeintrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 ; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1