Ordinanza — n. 23948/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente IRENE AMBROSI Consigliere GIUSEPPE CRICENTI Consigliere ANNA MOSCARINI Consigliere Rel. MARILENA GORGONI Consigliere Oggetto: Correzione errore materiale Ud.14/03/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: PUCCIARELLI RICCARDO e TONAZZINI ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO MENCONI (MNCLSN69A26G143B) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA (LPRCLF54L15H501P) in ROMA VIA ALFREDO FUSCO N. 113 -già ricorrenti- SIENA NPL 2018 SRL, in persona del legale rappresentante, e per essa quale procuratore speciale Juliet SpA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO LAZZINI (LZZRRT62L12D629I) ed elettivamente domiciliata in ROMA, piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE LI PUMA (LPMMNL73S10H501E) -già controricorrente- Numero registro generale 23181/2023 Numero sezionale 1027/2025 Numero di raccolta generale 23948/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 per la correzione di errore materiale in relazione alla decisione della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 15 settembre 2023, n. 2878/2023, pubblicata in data 03 novembre 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 93 c.p; Ordinanza — n. 23948/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Alessandro Menconi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Numero registro generale 23181/2023 Numero sezionale 1027/2025 Numero di raccolta generale 23948/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 Al fine di perseguire la conservazione degli atti processuali e in ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore costituisce un errore materiale emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente IRENE AMBROSI Consigliere GIUSEPPE CRICENTI Consigliere ANNA MOSCARINI Consigliere Rel. MARILENA GORGONI Consigliere Oggetto: Correzione errore materiale Ud.14/03/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: PUCCIARELLI RICCARDO e TONAZZINI ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO MENCONI (MNCLSN69A26G143B) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA (LPRCLF54L15H501P) in ROMA VIA ALFREDO FUSCO N. 113 -già ricorrenti- SIENA NPL 2018 SRL, in persona del legale rappresentante, e per essa quale procuratore speciale Juliet SpA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO LAZZINI (LZZRRT62L12D629I) ed elettivamente domiciliata in ROMA, piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE LI PUMA (LPMMNL73S10H501E) -già controricorrente- Numero registro generale 23181/2023 Numero sezionale 1027/2025 Numero di raccolta generale 23948/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 per la correzione di errore materiale in relazione alla decisione della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 15 settembre 2023, n. 2878/2023, pubblicata in data 03 novembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dalla Consigliera ANNA MOSCARINI. Rilevato che: Con ricorso notificato il 27 novembre 2023, i sigg.ri Riccardo Pucciarelli e Alessandra Tonazzini, come sopra individuati e rappresentati, hanno invocato la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte, Sezione Terza Civile, n. 2878/2023, pronunciata in data 15 settembre 2023 e pubblicata il 3 novembre 2023. Il ricorso per correzione è stato promosso in relazione alla parte della predetta ordinanza che ha omesso di provvedere sull'istanza di distrazione delle spese processuali, formulata ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore dei controricorrenti, Avv.
Alessandro Menconi, istanza avanzata nelle conclusioni del controricorso datato 25 marzo 2020. L'intimata Siena NPL 2018 srl, e per essa la procuratrice Juliet SpA, non ha depositato memoria nel presente procedimento di correzione. Il contraddittorio sul procedimento di correzione deve dunque ritenersi integrato. Considerato che: Nel merito, dall'esame dell'ordinanza corrigenda n. 2878/2023, emerge che in essa vi è effettivamente l'errore materiale dedotto. In particolare, a pagina 7, nel dispositivo e nella parte motiva che lo precede, le spese del giudizio di cassazione sono state liquidate in favore dei controricorrenti Pucciarelli e Tonazzini, omettendo di pronunciare sull'istanza di distrazione delle spese formulata dal loro difensore, Avv.
Alessandro Menconi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Numero registro generale 23181/2023 Numero sezionale 1027/2025 Numero di raccolta generale 23948/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 Al fine di perseguire la conservazione degli atti processuali e in ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore costituisce un errore materiale emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c.
Questa procedura consente con maggiore rapidità il raggiungimento dello scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, garantendo così l'efficienza del processo giudiziario e la pronta esecutività delle decisioni. L'applicabilità di tale rimedio si estende anche alle pronunce della Corte di cassazione stessa, a riprova della finalità del meccanismo di correzione e dell'impegno del sistema giudiziario a garantire la precisione e l'efficacia pratica delle proprie statuizioni. In tal senso, si richiamano, tra le altre, Cass., Sez.
U., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., 14 ottobre 2021, n. 28227; Cass., 24 settembre 2021, n. 25940, pronunce che stabiliscono chiaramente come l'omissione di una statuizione sulla distrazione delle spese, pur essendo una mancata pronuncia su un punto specifico, vada trattata proceduralmente come un errore materiale correggibile, evitando così la necessità di un nuovo giudizio e promuovendo la celerità processuale. Ne consegue che occorre correggere l'errore materiale contenuto nell'ordinanza in esame nel senso che: a pagina 7, terza riga della motivazione, dopo le parole "...la ricorrente va condannata a pagare...", le parole "...in favore della parte controricorrente..." siano sostituite con le parole "...in favore del difensore dei controricorrenti Avv.
Alessandro Menconi, che ne ha fatto richiesta..."; e nel dispositivo, sempre a pagina 7, nona riga, le parole "...in favore dei controricorrenti Pucciarelli e Tonazzini..." siano sostituite con le parole "...in favore dell'Avv. Alessandro Menconi ai sensi e per gli effetti di cui Numero registro generale 23181/2023 Numero sezionale 1027/2025 Numero di raccolta generale 23948/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 all'art. 93 cpc.", fermo il resto. P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza depositata il 03 novembre 2023, n. 2878/2023, R.G. n. 9521/2020, nel senso che: a pagina 7, terza riga della motivazione, nel capoverso in cui leggesi: "...la ricorrente va condannata a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione...", deve leggersi ed intendersi: "...la ricorrente va condannata a pagare, in favore del difensore dei controricorrenti Avv.
Alessandro Menconi, che ne ha fatto richiesta, le spese del giudizio di cassazione..."; e nel dispositivo, sempre a pagina 7, nona riga, nel capoverso in cui leggesi: "...Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.300 (di cui € 200 per esborsi), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti Pucciarelli e Tonazzini...", deve leggersi ed intendersi: "...Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.300 (di cui € 200 per esborsi), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dell'Avv.
Alessandro Menconi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 cpc.". Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’ordinanza del 3 novembre 2023, n. 2878/2023, oggetto di correzione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 marzo 2025 Il Presidente LUIGI ALESSANDRO SCARANO Numero registro generale 23181/2023 Numero sezionale 1027/2025 Numero di raccolta generale 23948/2025 Data pubblicazione 27/08/2025