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Decreto — n. 23912/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23912/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23912/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22454/2024 R.G. proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, nella qualità di FGVS, elettivamente domiciliata in ROMA, via Salaria, 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PONTARELLI VITTORE, PONTARELLI TONY, CENTRACCHIO PIETRINA, PONTARELLI STEFANIA, PONTARELLI KATIA, PONTARELLI MATTEO elettivamente domiciliati in CAPRIATI, A VOLTURNO PIAZZA ROMA 7, presso lo studio dell’avvocato GOLINI DANIELE (GLNDNL78E27C034S) avv.danielegolini@pec.it, che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSOn.157/2024 depositata il 05/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23912/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 22454/2024 Numero sezionale 573/2025 Numero di raccolta generale 23912/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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compensazione nel fallimento restituzione di prestazioni complementari dazione in pagamento spese di esecuzione indennizzo pecuniario condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 22454/2024 Numero sezionale 573/2025 Numero di raccolta generale 23912/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22454/2024 R.G. proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, nella qualità di FGVS, elettivamente domiciliata in ROMA, via Salaria, 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PONTARELLI VITTORE, PONTARELLI TONY, CENTRACCHIO PIETRINA, PONTARELLI STEFANIA, PONTARELLI KATIA, PONTARELLI MATTEO elettivamente domiciliati in CAPRIATI, A VOLTURNO PIAZZA ROMA 7, presso lo studio dell’avvocato GOLINI DANIELE (GLNDNL78E27C034S) avv.danielegolini@pec.it, che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSOn.157/2024 depositata il 05/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 22454/2024 Numero sezionale 573/2025 Numero di raccolta generale 23912/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20/08/2025 IL PRESIDENTE Lina Rubino Numero registro generale 22454/2024 Numero sezionale 573/2025 Numero di raccolta generale 23912/2025 Data pubblicazione 26/08/2025