Ordinanza — n. 23909/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6885/2023 R.G. promosso da MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica, domiciliato ope legis in ROMA alla via dei PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge -ricorrente – contro , rappresentato e difesodall’avvocato ZIANI LIVIO CESARE (ZNILCS62E02D237S), domiciliato digitalmente come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA dellaCORTE d'APPELLO di LECCE n. 990/2022 depositata il 29/09/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2909 c.c, art. 329 c.p; Ordinanza — n. 23909/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 6885/2023 R.G. promosso da MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica, domiciliato ope legis in ROMA alla via dei PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge -ricorrente – contro , rappresentato e difesodall’avvocato ZIANI LIVIO CESARE (ZNILCS62E02D237S), domiciliato digitalmente come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA dellaCORTE d'APPELLO di LECCE n. 990/2022 depositata il 29/09/2022.
Parole chiave
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25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6885/2023 R.G. promosso da MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica, domiciliato ope legis in ROMA alla via dei PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge -ricorrente – contro , rappresentato e difesodall’avvocato ZIANI LIVIO CESARE (ZNILCS62E02D237S), domiciliato digitalmente come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA dellaCORTE d'APPELLO di LECCE n. 990/2022 depositata il 29/09/2022.
W.M. R.g. n. 6885 del 2023 Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025,dal Consigliere relatore Cristiano Valle. Ritenuto che: , affermandosi affetto da epatite virale da virusHBV contratto a seguito di emotrasfusioni, effettuate presso l’Ospedale Fazzi di Lecce nel 1992, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, nell’anno 2015, il Ministero della Salute, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni; il Ministero della Salute si costituì ritualmente in giudizio e resistette alla domanda, deducendo, in subordine, nel caso di accoglimento della stessa, la compensatio luci cum damno tra l’importo riconosciuto a titolo di risarcimento in favore dell’attore e quanto corrisposto a titolo di indennizzo in forza della legge n. 210 del 25/02/1992; il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2209 del 9/10/2020, accolse integralmente la domanda, liquidando in favore di oltre cento quattromila euro (€ 104.853,00), oltre interessi al saggio legale dalla pronuncia al soddisfo, con rigetto dell’istanza subordinata di scomputo, per mancata prova dell’avvenuta corresponsione dell’indennizzo in favore di ; il Ministero della Salute propose impugnazione dinanzi alla Corte territoriale e si costituì in giudizio ritualmente nella fase d’appello; la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 990 del 29/09/2022, ritenuta preclusa la produzione documentale da parte del Ministero relativa alla prova dell’avvenuta corresponsione dell’indennizzo e comunque ritenuta anche la genericità della documentazione stessa, ha rigettatol’impugnazione; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, il Ministero della Salute; risponde con controricorso ;
W.M. W.M. [... W.M. W.M. W.M. R.g. n. 6885 del 2023 Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle il ricorso è stato chiamato all’adunanza camera del 13/06/2025, alla quale è stato trattenuto in decisione. Considerato che: il motivo unico di ricorso è così proposto: violazione e falsa applicazione dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 210 del 1992, degli artt. 2043, 2056 e ss., dell'art. 2041 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 116, 183, 213 c.p.c. e 345, secondo comma, c.p.c. dell'art. 2909 c.c. e dell’art. 329 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; il motivo si incentra sulla mancata valutazione, da parte della Corte d’appello, della produzione documentale, asseritamente formatasi dopo la sentenza di primo grado, comprovante l’avvenuto riconoscimento dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 in favore di , con conseguente necessità di effettuazione dello scomputo da quanto liquidato a titolo risarcitorio di quanto corrisposto a titolo indennitarioin forza della predetta legge; la circostanza dell’acquisizione della documentazione comprovante il riconoscimento dell’indennizzo è contrastata dalla difesa del controricorrente , che la imputa al ritard o con cui il Ministero si è attivato ai fini di ottenere la detta documentazione, ossia soltanto dopo la sentenza di primo grado; la più recente giurisprudenza di questa Corte consente di opinare per l’accoglimento del ricorso; ciò in particolare alla stregua di Cass. n. 525 del 9/01/2025 (Rv. 673374 -01), secondo la quale , nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da trasfusioni da sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di avere percepito l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma terzo, della legge n. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo, e di Cass. n. 2840 del 30/01/2024 (Rv. 670075 -01), secondo cui la compensatio lucri cum damno è rilevabile d'ufficio dal giudice il W.M.
R.g. n. 6885 del 2023 Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura; invero, nella specie, è incontestato che nelle fasi di merito la domanda di indennizzo era stata presentata da e la stessa sentenza impugnata, alla pag. 3, dà per accertato che l’indennizzo fosse stato riconosciuto e comunque la sollecitazione da parte dell’Avvocatura dello Stato al giudice del merito ai fini dell’attivazione dei poteri probatori di ufficio è stata ritualmente effettuata nelle fasi di meritoe la compensatio era stata dedotta sin dalla primacostituzione in giudizio dalla difesa erariale; questa Corte ha, peraltro, già affermato, pure di recente (Cass.n. 32550 del 14/12/2024 Rv. 673208 - 01) che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite, a titolo di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili; il ricorso, pertanto, è accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, codice di rito civile, la causa deve essere rinviata per nuovo scrutinio, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che si adeguerà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.
W.M. R.g. n. 6885 del 2023 Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presentegiudizio