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Decreto — n. 23908/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23908/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23908/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22250/2024 R.G. proposto da : GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCO (TSSFNC65L13H501T) che larappresenta e difende -ricorrente- contro NOVIT ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, ORLANDI EBE, MAGRI SILVANO -intimati nonché contro ALBERTI GIUSEPPE ERMINIO, ALBERTI FABIO, TOSONI ANNA MARIA, ALBERTI ENNIO elettivamente domiciliati in ROMA , VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio dell’avvocato CARNUCCIO FRANCESCO (CRNFNC53H01D976S) rappresentati e difes i dagli avvocati GAVEZZOLI MARCO (GVZMRC70B20B157U), ZANNINO SALVATORE DOMENICO (ZNNSVT67A17D976I) -ricorrenti incidentali- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCO (TSSFNC65L13H501T) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.486/2024depositata il 10/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23908/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che in ragione delle reciproche rinunce sono compensate; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensafra le parti delle spese del procedimento.

Parole chiave

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ripetibili spese di difesa principio della copertura dei costi indennità di patrocinio condono delle spese procedurali indennità adeguata

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22250/2024 R.G. proposto da : GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCO (TSSFNC65L13H501T) che larappresenta e difende -ricorrente- contro NOVIT ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, ORLANDI EBE, MAGRI SILVANO -intimati nonché contro ALBERTI GIUSEPPE ERMINIO, ALBERTI FABIO, TOSONI ANNA MARIA, ALBERTI ENNIO elettivamente domiciliati in ROMA , VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio dell’avvocato CARNUCCIO FRANCESCO (CRNFNC53H01D976S) rappresentati e difes i dagli avvocati GAVEZZOLI MARCO (GVZMRC70B20B157U), ZANNINO SALVATORE DOMENICO (ZNNSVT67A17D976I) -ricorrenti incidentali- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCO (TSSFNC65L13H501T) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.486/2024depositata il 10/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che in ragione delle reciproche rinunce sono compensate; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensafra le parti delle spese del procedimento.