Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The material facts show the appellant did not act within the deadline, while the opposing party contended the right to proceed had lapsed. The court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is deemed renounced and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8832/2024 R.G. proposto da: COLAIACOMO ANTONIO, RAIMONDO EUGENIO, SEMINERIO ANTONELLO, SADRY ABDOLLAH, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMAn.6298/2023 depositata il 04/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8832/2024 Numero sezionale 570/2025 Numero di raccolta generale 23891/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 07/08/2025 IL PRESIDENTE Lina Rubino Numero registro generale 8832/2024 Numero sezionale 570/2025 Numero di raccolta generale 23891/2025 Data pubblicazione 26/08/2025