Decreto — n. 23885/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANumero registro generale 6890/2025 Numero sezionale 568/2025 Numero di raccolta generale 23885/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Generato dall'IADecreto — n. 23885/2025 — snciv · Corte di Cassazione: n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6890/2025 R.G. proposto da: S80 INVESTIMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CASTALDO RE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CASTALDO ANDREA, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA GIOSUÈ CARDUCCI N. 42 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PACILEO BRUNO (PCLBRN79C19F839C) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICILLO PIERFRANCESCO (MCLPFR78M10F839G) -ricorrente- contro INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA SAN VITTORE, 40, presso lo studio dell’avvocato FUMAGALLI ALBERTO (FMGLRT58D03F205G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANOn.2455/2024 depositata il 17/09/2024.
Numero registro generale 6890/2025 Numero sezionale 568/2025 Numero di raccolta generale 23885/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19/08/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 6890/2025 Numero sezionale 568/2025 Numero di raccolta generale 23885/2025 Data pubblicazione 26/08/2025