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Ordinanza — n. 23765/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23765/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23765/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7190-2024proposto da: TRALICCI GINA, MEDICA MILOS, RUZIC MIROSLAV, domiciliat i “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica dei propri difensor i come in atti, rappresentatie difesi, la prima, dall’Avvocato Nicola STANISCIA, nonché, gli altri due, dagli Avvocati Nicola STANISCIA, Gina TRALICCI e Sabrina MASTROPAOLO; -ricorrenti - contro POSTE ITALIANE S.P.A.,in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensor e come in atti, rappresentata e difesa dall’AvvocatoAlessia BARONI; -controricorrente - nonché contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., BANCA D’ITALIA;

Regesto Legislator

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art. 615 cod. proc. civ, art. 624 cod. proc. civ, art. 38 cod. proc. civ, art. 17 cod. proc. civ, art. 164 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 23765/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento del Tribunale capitolino è stato proposto regolamento di competenza, sulla base di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia tardività della pronuncia di incompetenza per valore, giacché avvenuta dopo l’udienza di verifica dell’integrità del contraddittorio. Per contro, sostengono i ricorrenti, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., “l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione”. 3.2.

Parole chiave

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credito contestato compensazione dei crediti valore litigioso opposizione al precetto esecutivo credito suppletorio offesa al credito

Disposizioni normative citate

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art. 615 cod. proc. civ
Proposta da Intesa Sanpaolo opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., la stessa veniva accolta dal Giudice di pace di Roma, con decisione, poi, parzialmente riformata in appello, con sentenza del Tribunale capitolino n.
art. 624 cod. proc. civ
Sospesa l’esecuzione ex art. 624 cod.
art. 38 cod. proc. civ
Per contro, sostengono i ricorrenti, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., “l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art.
art. 17 cod. proc. civ
Difatti, “il criterio di cui all’art. 17 cod. proc. civ.
art. 164 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7190-2024proposto da: TRALICCI GINA, MEDICA MILOS, RUZIC MIROSLAV, domiciliat i “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica dei propri difensor i come in atti, rappresentatie difesi, la prima, dall’Avvocato Nicola STANISCIA, nonché, gli altri due, dagli Avvocati Nicola STANISCIA, Gina TRALICCI e Sabrina MASTROPAOLO; -ricorrenti - contro POSTE ITALIANE S.P.A.,in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensor e come in atti, rappresentata e difesa dall’AvvocatoAlessia BARONI; -controricorrente - nonché contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., BANCA D’ITALIA;

Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Regolamento di competenza - Opposizione all’esecuzione - Domanda riconvenzionale - Genericità della stessa -Idoneità comunque a determinare il mutamento della competenza per valore R.G.N.7190/2024 Cron. Rep. Ud.2/4/2025 Adunanza camerale -intimate - Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma , depositata il 26/02/2024 nel procedimento R.G. 41342/21; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data02/04/2025 dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1.Gina Tralicci, Milos Medica e Miroslav Ruzic hanno proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa il 26 febbraio 2024 dal Tribunale di Roma, con la quale il medesimo si è dichiarato incompetente per valore, in favore del Giudice di pace della stessa città, nel corso di un giudizio di opposizione ex art.615 cod. proc. civ. promosso dalla società Intesa Sanpaolo S.p.a. 2.Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che Gin a Tralicci, in forza di titolo costituito da ordinanza di assegnazione del 4 maggio 2011 (resa in suo favore all’esito di un pignoramento presso terzi, intrapreso nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.a.), assumendo di essere creditrice di tale società per l’importo di € 927,54, promuoveva procedura esecutiva mobiliare presso terzi, nei riguardi di Banca d’Italia e Poste Italiane S.p.a.

Proposta da Intesa Sanpaolo opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., la stessa veniva accolta dal Giudice di pace di Roma, con decisione, poi, parzialmente riformata in appello, con sentenza del Tribunale capitolino n. 12059/18. Il giudice del gravame, difatti, accertava, preliminarmente, che l’opponente aveva corrisposto tempestivamente aGina Tralicci la somma di € 989,12, al netto della ritenuta fiscale d’acconto di € 247,28 (trattandosi di competenze professionali della Tralicci), e quindi un importo complessivo di € 1.236,40, superiore a quello intimato, pari a € 924,57.

Accertata, tuttavia, la sussistenza del diritto di credito di Gina Tralicci di procedere esecutivamente limitatamente ad “importi che maturino successivamente all’emissione dell’ordinanza di assegnazione”, la suddetta sentenza precisava che “la quantificazione delle somma residua rispetto a quella pagata tempestivamentedalla Banca” (ovvero, prima della notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi, stante il tempestivo invio dell’assegno, incassato solo molto tempo dopo daGina Tralicci) dovesse “essere operata dal giudice dell’esecuzione, nell’ambito della procedura esecutiva opposta dalla Intesa Sanpaolo”.

Riassunta, pertanto, da Gina Tralicci tale procedura, Intesa Sanpalo proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., assumendo che il residuo credito della prima, per importi maturati successivamente all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, dovesse intendersi estinto per compensazione con il maggior controcredito da essa società vantato per € 4.577,36, in forza di titolo giudiziale. Avendo spiegato intervento nella procedura esecutiva Milos Medica e Miroslav Ruzic, per far valere crediti - dell’importo complessivo di € 3.989,55 -derivanti da assegni circolari, Intesa Sanpaolo depositava ulteriore ricorso ex art. 615 cod. proc. civ. nei confronti dei creditori intervenuti.

A fronte dell’iniziativa assunta dall’opponente, la creditrice esecutante e quelli intervenuti non si limitavano a chiedere che fosse dichiarata l’infondatezza, nel merito, dell’opposizione all’esecuzione, ma chiedevano, altresì, accertarsi che Gina Tralicci è creditrice di Intesa Sanpaolo “di una somma superiore da quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad € 5.100,00”. Sospesa l’esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ., instaurato il giudizio di merito, Intesa Sanpaolo - costituitasi, peraltro, tardivamente -eccepiva, con successo, l’incompetenza per valore dell’adito Tribunale, chiedendo (e ottenendo) che il giudizio di opposizione fosse devoluto alla cognizione del locale Giudice di pace.

3. Avverso il provvedimento del Tribunale capitolino è stato proposto regolamento di competenza, sulla base di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia tardività della pronuncia di incompetenza per valore, giacché avvenuta dopo l’udienza di verifica dell’integrità del contraddittorio. Per contro, sostengono i ricorrenti, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., “l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione”. 3.2.

Il secondo motivo denuncia illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 cod. proc. civ. Difatti, il Tribunaledi Roma - assumono sempre i ricorrenti - ha determinato il valore della causa con riguardo all’importo precettato e pari ad €. 924,57, con ciò ritenendo che, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, l’attore avesse meramente inteso confermare solo la pretesa creditoria oggetto di precettazione. Il Tribunale, invero, ha completamente pretermesso, nella determinazione del valore della causa, di esaminare la domanda nella sua interezza.

Difatti, la creditrice procedente “aveva eccepito di essere titolare di un ulteriore credito in grado non solo di paralizzare l’eccezione di compensazione”, sollevata da Intesa Sanpaolo, “ma di consentirgli di spiegare una domanda riconvenzionale volta ad ottenere anche il pagamento di un residuo importo superiore ad € 5.100,00”.

4. Si è costituita nel presente giudizio Poste Italiane, non rassegnando alcuna conclusione in ragione della propria “terzietà”.

5. Sono rimaste solo intimat e Intesa Sanpaolo e Banca d’Italia.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.,dapprima per il 19 dicembre 2024 e , poi , per la data odierna.

7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del regolamento.

8. I ricorrenti hanno presentato memoria, in occasione dell’adunanza sia del 19 dicembre scorso, sia di quella presente.

9. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Il r egolamento va accolto , dovendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.

11. In particolare, la presente impugnazione deve essere decisa in conformità con quanto stabilito da questa Corte su un regolamento di competenza sovrapponibile a quello oggi in esame, in un giudizio che vedeva contrapposte le stesse parti di quello odierno(si tratta di Cass. Sez. 3, ord. 14 gennaio 2025, n. 918, Rv. 673417-01, pronuncia richiamata dai ricorrenti nella loro nuova memoria; ed alla quale si aggiungono anche altre, in vicende in tutto sovrapponibili, pure richiamate in memoria). 11.1. Per l’esattezza, deve qui ribadirsi - a confutazione del primo motivo del presente regolamento - che sul giudice non grava alcun onere, “oltre che di rilevare immediatamente l’incompetenza per valore, anche di deciderla in prima udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante va disattesa” (così, in motivazione, Cass.

Sez. 3, ord. n. 918 del 2025, cit.). Il giudice, dunque, può ben pronunciarsi sulla competenza solo dopo aver previamente verificato l’integrità del contraddittorio. 11.2. Il secondo motivodella presente impugnazione, invece, è fondato. Invero, in presenza di una domanda, proposta dalla parte creditrice opposta, di “accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione” dall’opponente, benché tale domanda risulti “formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti”, deve ritenersi pur sempre sussistente “una domanda riconvenzionale”, che, se “riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a euro cinquemila e cento”, risulta, di conseguenza, “idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale” (così, nuovamente, Cass.

Sez. 3, ord. n. 918 del 2025, cit.). Difatti, “il criterio di cui all’art. 17 cod. proc. civ. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna - invece - un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma 2, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore”; del resto, ha osservato conclusivamente questa Corte, “neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla” (così, nuovamente, Cass.

Sez. 3, ord. n. 918 del 2025, cit.).

12. Le spese di lite possono essere compensate, in quanto il primo motivo dell’istanza di regolamento è manifestamente infondato e ilsecondo motivo si basa sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito, cosicché possono ritenersi integrate le ragioni che, secondo la Corte c ostituzionale (sentenza n. 77 del 7 marzo 2018), legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92,comma 2, del codice di rito civile. P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Compensa inte