Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural tardiness regarding execution opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Iniziative Giuliane S.r.l. inadmissible because it was filed too late to challenge the execution opposition. The lower court had previously rejected the opposition based on alleged violations of auction formalities under Article 571 of the Civil Procedure Code. The Court ruled that the procedural defect rendered the appeal untimely, resulting in the dismissal of the request and the award of costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 2, n. 1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline, and the Court must declare it inadmissible without examining the merits of the alleged violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14434-2023proposto da: INIZIATIVE GIULIANE S.R.L., in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesadall’Avvocato Vincenzo MORICONI; -ricorrente - contro 1912 HOLDING S.R.L., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, con domicilio eletto in Roma, via del Velodromo 56, presso lo studio dell’Avvocato Andrea ALETTA, ma domiciliata “ex lege”presso l’indirizzo di posta elettronica de l propri o difensor e come in atti, rappresentata e difes a dall’Avvocato Anna FAST MOLINARI; -controricorrente - econtro Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Opposizione agli atti esecutivi - Inammissibilità del ricorso per tardività R.G.N.14434/2023 Cron.
Rep. Ud.2/4/2025 Adunanza camerale DATA PLUSS.R.L., in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante “pro tempore”, con domicilio eletto in Roma, via Giovanni Salviucci 1 , presso lo studio dell’Avvocato Serenella PASSARETTI, ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Emanuele URSO; -controricorrente - econtro GUTTY PIERPAOLO, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato Emanuele URSO; -controricorrente - nonchécontro FRANCESCO ZANI, AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE- ADER; -intimati - Avverso la sentenza n. 197/2023 del Tribunale di Trieste , depositata il 07/04/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data02/04/2025 dal Consigliere Dott.
S tefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1.La società Iniziative Giuliane S.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 197/23, del 7 aprile 2023, del Tribunale di Trieste, che ha respinto l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. dalla stessa proposta, volta a conseguire l’annullamento del decreto di trasferimento, relativo ad un immobile di sua proprietà, emesso in favore dell’aggiudicataria, società 1912 Holding s.r.l.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver dedotto, dapprima nella fase cautelare finalizzata alla sospensione dell’esecuzione e, poi, nella successiva fase di merito, l’inosservanza delle formalità disciplinanti la vendita degli immobili pignorati da parte degli organi della procedura, con particolare riferimento alla violazione delle prescrizioni di cui all’art. 571 cod. proc. civ. L’opposizione, tuttavia, veniva rigettata, con condanna della società odierna ricorrente alla rifusione delle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.
3. Avverso la sentenza del Tribunale triestino ha proposto ricorso per cassazione la società Iniziative Giuliane, sulla base - come detto -di un unico motivo. 3.1.Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Si censura la sentenza impugnata perché “non ha accertato la sussistenza della violazione delle prescrizioni di cui all’art. 571 cod. proc. civ. da parte degli organi della procedura esecutiva, in relazione alla esecuzione immobiliare instaurata dai creditori Dott. Pierpaolo Gutty e Data Plus S.r.l. nei confronti della Iniziative Giuliane S.r.l. - R.G.E. n° 2/2021, ed avente ad oggetto le unità immobiliari di proprietà della esecutata site in Via Zanetti n° 1 ed in Via del Coroneo n° 17, Trieste”.
Difatti, la norma suddetta individua le formalità da osservare per la presentazione delle offerte d’acquisto nella vendita senza incanto, richiedendo inderogabilmente che le offerte stesse siano depositate in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati “il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’art. 591-bis cod. proc. civ. e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte”. Per contro, la sentenza impugnata, “in modo del tutto viziato e censurabile e, prescindendo dalla richiamata previsione normativa, ha incomprensibilmente fatto un inconferente riferimento al verbale di aggiudicazione”, in particolare affermando che nessunanorma di legge “prevede che il verbale di aggiudicazione debba contenere tali informazioni;
è evidente che l’aggiudicazione disposta dal professionista delegato attesta che egli abbia effettuato le verifiche di prassi”.
4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, la società 1912 Holding , la società Data Plus e Pierpaolo Gutty (gli ultimi due assistiti dal medesimo difensore), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
5. Sono rimasti solo intimati Francesco Zani e l’Agenzia delle Entrate e Riscossione-ADER.
6. In relazione al presente ricorso è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel senso della sua inammissibilità, in ragione dell’intempestività dell’impugnazione, come eccepito da ciascuno dei tre controricorrenti. Laricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 380-biscod. proc. civ., sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
7. I tre controricorrenti hanno depositato memoria.
8. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Il ricorsoè inammissibile , come da proposta di definizione accelerata. 9.1. Invero, come eccepito dalle parti controricorrenti, la sentenza impugnata è stata notificata alla società Iniziative Giuliane in data 20 aprile 2023, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo il successivo 21 giugno (mercoledì), quindi oltre il termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (destinato a scadere il precedente lunedì 19 giugno 2023). Di tanto vi è evidenza documentale in atti, senza che la ricorrente (né con l’istanza di decisione collegiale, o con memoria, peraltro neppure depositata) abbia, in alcun modo, contrastato tali risultanze. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per tardività.
10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle attività in concreto rispettivamente svoltedai controricorrenti. Quanto ai controricorrenti Pierpaolo Gutty e alla società Data Plus S.r.l., la liquidazione va operata in modo unitario e congiunto per entrambi, giacché le parti sono assistite dal medesimo difensore (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 30 ottobre 2017, n. 25803, Rv. 647015- 01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 20 giugno 2023, n. 22126, non massimata) e con sviluppo di argomenti e difese sostanzialmente coincidenti.
11. Inoltre, essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art.96 cod. proc. civ. Va, pertanto, disposta - ai sensi della prima delle due previsioni normative testé richiamate - la condanna della ricorrente al pagamento della somma di €. 14.000,00 in favore della società 1912 Holding S.r.l., nonché della somma di €. 14.000,00 in favore, in maniera congiunta per le stesse ragioni esposte quanto alla liquidazione delle spese, della società Data Plus S.r.l. e di Pierpaolo Gutty: somme che si reputa equo determinare in misura corrispondente a quella delle spese processuali. In forza, invece, di quanto stabilito dalla seconda delle due citate previsioni normative, va, altresì, disposta la condanna della ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma di denaro alla Cassa delle ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie, nella misura massima di legge, pari a € 5.000,00.
12. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società Iniziative Giuliane S.r.l. a rifondere, a lla società 1912 Holding S.r.l., a Pierpaolo Gutty e alla società Data Plus S.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, per la prima, in € 14.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, per il secondo e il terzo, nell’unitaria e complessiva somma di € 14.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge .
Ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condanna altresì la società Iniziative Giuliane S.r.l. al pagamento della somma di €. 14. 000,00 in favore di Holding S.r.l. , nonché, congiuntamente, di €. 14.000,00, in favore di Pierpaolo Gutty e alla società Data Plus S.r.l., nonché di una ulteriore somma di €. 5.000,00, in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,