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Ordinanza — n. 23759/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the taxpayer should have filed a cassation appeal, not an appeal, regarding tax notice nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23759/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by the taxpayer inadmissible and dismissed the case without remittal. The taxpayer had challenged a tax notice's nullity and lack of notification, but the lower court treated this as an appeal rather than a direct cassation appeal. The court ruled that when a party contests the ritual notification of a tax notice, they must file a cassation appeal under Article 617 of the Civil Procedure Code, not an appeal under Article 615. Consequently, the appeal was rejected as improperly filed, and the first-instance judgment was confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 111, comma 7 c.p.c.: When a party contests the ritual notification of a tax notice, they must file a cassation appeal under Art. 617 c.p.c., not an appeal under Art. 615 c.p.c., rendering an improperly filed appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax notice nullity ritual notification defect inadmissible appeal cassation appeal requirement ex officio inadmissibility tax enforcement procedure civil procedure code notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
663343-01) -un’opposizione ex art. 617 cod.
Art. 615 c.p.c.
Riferisce, in punto di fatto, l ’ odierna ricorrente che la suddetta Marilù Mercedes Campos Del Pozo ebbe a proporre opposizione ex art. 615 cod.
Art. 111, comma 7 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
3.1.Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n.
Art. 382, comma 3 c.p.c.
Questo Collegio reputa di dover provvedere a norma dell’art. 382, comma 3, cod.
art. 615 cod. proc. civ
e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ.” (cfr.
art. 140 cod. proc. civ
Essendo, invero, pacifico che - nel caso di specie - la procedura notificatoria seguita “è quella di cui all’art. 140 cod. proc. civ.”, ossia “mediante messo notificatore secondo il rito della c.d.
art. 617 cod. proc. civ
663343-01) -un’opposizione ex art. 617 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-3, ord. 4 febbraio 2022, n. 3582
Cass. Sez. 6-3, ord. 4 febbraio 2022, n. 3582, Rv.
Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2021, n. 20694
Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2021, n. 20694, Rv.
Cass. Sez. 6-3, ord. 6 dicembre 2021, n. 38587
Cass. Sez. 6-3, ord. 6 dicembre 2021, n. 38587, Rv.
Cass. Sez. 2, ord. 19 ottobre 2018, n. 26525
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8322-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, domiciliata“ex lege” in Roma, via d ei Portoghesi 12, presso l ’ Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentae difende per legge; -ricorrente - contro CAMPOS DEL POZO MARILÙ MERCEDES, domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentata e difes a d all ’ A vvocat o Antonio TRIPODI ; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 7654 /20 2 2 , del Tribunale di Milano , depositata in data 04/10/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data02/04/2025 dal Consigliere Dott.

S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Opposizione a cartella esattoriale -Natura - Opposizione ex art.617 c.p.c. -Appello -Inammissibilità - Rilievo “ex officio” in Cassazione R.G.N.8322/2023 Cron. Rep. Ud.2/4/2025 Adunanza camerale FATTI DI CAUSA 1. L’ Agenzia delle Entrate e Riscossione - ADER (d ’ 0ra in poi, “ADER”)ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 7654/22, del 4 ottobre 2022, del Tribunale di Milano, che -accogliendo il gravame esperito da Marilù Mercedes Campos Del Pozo avverso la sentenza n. 6265/20, del 10 dicembre 2020, del Giudice di pace della stessa città - ha accolto l ’ opposizione dalla stessa proposta avverso un estratto di ruolo, afferente ad una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative comminate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Riferisce, in punto di fatto, l ’ odierna ricorrente che la suddetta Marilù Mercedes Campos Del Pozo ebbe a proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., prospettando - oltre alla sussistenza dell’interesse ad agire, data l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo - la mancanza della notifica, la illegittimità e nullità della cartella (anche mercé il disconoscimento della documentazione relativa alla notificazione, prodotta in giudizio dall’ente impositore), oltre alla nullità del provvedimento difermo amministrativo.

Respinta l’opposizione dal primo giudice, che riteneva dimostrata la valida notificazione della cartella impugnata (con compensazione delle spese di lite), il gravame esperito dall’opponente veniva accolto, essendosi, invece, ritenuta carente tale prova. 3.Avverso la sentenza del Tribunale ambrosiano ha proposto ricorso per cassazione l’ADER, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 140 cod. proc. civ., oltre che dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La ricorrente evidenzia che il Tribunale di Milano, nel dichiarare nulla la notifica della cartella, ha poi annullato - in accoglimento delle conclusioni di parte appellante - la pretesa creditoria contenuta nell’atto esattivo. Tale conclusione, tuttavia, “non appare condivisibile”, secondo la ricorrente, in quanto contrastante con il consolidato orientamento di questa Corte, a mente del quale- si assume - “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto d’imposizione fiscale”, come confermato implicitamente dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, n. 3), ai sensi del quale “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.

Su tali basi normative, pertanto, è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità -anche a Sezioni Unite - che la mancanza della notificazione di un atto amministrativo d’imposizione tributaria non influisce sulla sua esistenza. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente la sentenza del Tribunale sarebbe, parimenti, viziata, là dove “ha ritenuto invalida la notifica delle cartelle di pagamento, sull’erroneo presupposto che l’Ente di esazione non avrebbe documentato, in modo idoneo, la ricezione della raccomandata informativa C.A.D. e il perfezionamento della compiuta giacenza”.

Essendo, invero, pacifico che - nel caso di specie - la procedura notificatoria seguita “è quella di cui all’art. 140 cod. proc. civ.”, ossia “mediante messo notificatore secondo il rito della c.d. irreperibilità relativa”, non avendo il messo rinvenuto presso la residenza del contribuente, sita in Milano, viale Mar Jonio 9, la medesima Marilù Mercedes Campos D el Pozo, ovvero persona abilitata al ritiro dell’atto, “ha proceduto al deposito dell’atto presso la casa comunale, all’affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell’abitazione del destinatario ed all’invio al destinatario della prescritta raccomandata «informativa», con avviso di ricevimento”, cioè a dire tutte le formalità richieste dall’art. 140 cod. proc. civ. affinché la notificazione possa ritenersi perfezionata.

Sul punto, giova evidenziare -sottolinea la ricorrente - che “la notifica dell’avviso di accertamento è regolata dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, il quale richiama gli artt. 137 e ss. cod. proc. civ. e, pertanto, anche l’art. 140 cod. proc. civ.”. Difatti, quest’ultima disposizione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, sancisce che la notifica (per il destinatario relativamente irreperibile) si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa “o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Marilù Mercedes Campos Del Pozo, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., dapprima per il 19 dicembre 2024 e poi, con ordinanza interlocutoria di pari data, per il 4 aprile 2025.

6. La controricorrente ha presentato memoria già in occasione dell’adunanza del 19 dicembre scorso.

7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Questo Collegio reputa di dover provvedere a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., perché il giudizio non poteva essere proseguito, data l’inammissibilità dell’appello. 8.1. Invero, premesso che sulla questione relativa all’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto del ruolo vi è un giudicato esterno esplicito (ciò che esclude l’operatività dello “ius superveniens” - art. 12, comma 4 - bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 -che sancisce l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata; cfr., da ultimo, Cass.

Sez. 3, ord. 25 settembre 2024, n. 25639, Rv. 672451-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, ord. 14 febbraio 2023, n. 4448, Rv. 666744- 01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 26 ottobre 2023, n. 29729, Rv. 669211-01), deve rilevarsi che avverso la sentenza del Giudice di pace non era esperibile l’appello. Difatti, “l’opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative” - tal è il caso che occupa - “va qualificata come opposizione agli atti esecutivi” (cfr.

Cass. Sez. 6-3, ord. 4 febbraio 2022, n. 3582, Rv. 664072-01), in quanto, in difetto di contestazione della prescrizione del credito tributario, ove la parte deduca che la cartella “costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ex art. 617 cod. proc. civ. e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2021, n. 20694, Rv. 662192-01).

Essendo, pertanto,quella proposta - in difetto di una diversa qualificazione da parte dell’adito Giudice di pace (che avrebbe comportato l’applicazione del principio dell’apparenza, destinato a “prevalere sul contrario principio c.d. «sostanzialistico» nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice”, così “ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione”; cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 6 dicembre 2021, n. 38587, Rv. 663343-01) -un’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.(in relazione all’oggetto della domanda originariamente proposta in primo grado al Giudice di pace, quale risulta dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, rivolta contro la pretesa oggetto di una cartella di cui si contesta la stessa ritualenotifica; e risultando solo consequenziale a quella principale ogni domanda relativa ai provvedimenti anticipatori dell’esecuzione), la parte soccombente non avrebbe dovuto proporre appello, bensì ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, cod. proc. civ., donde l’inammissibilità del proposto gravame, rilevabile “ex officio” nella presente sede di legittimità.

Difatti, questa Corte “può rilevare d ’ ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione” (Cass. Sez. 2, ord. 19 ottobre 2018, n. 26525, Rv. 650843-01). 8.2. Ciò detto, la sentenza impugnata va cassatasenza rinvio, con conseguente conferma della pronuncia del primo giudice (anche in punto spese di lite), dovendosi provvedere sulle spese del giudizio d’appello, da porre a carico di Marilù Mercedes Campos Del Pozo, liquidandolein favore dell’ADER nella misura di € 1.670,50 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debitoed accessori di legge.

9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., condannando Marilù Mercedes Campos Del Pozo a rifondere, all’Agenzia delle Entrate e riscossione, le spese del giudizio d’appello, che liquida in € 1.670,50 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito e accessori di legge , nonché le spese del presente giudizio di legittimità, liquidatein € 2.400,00, oltre spes