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Ordinanza — n. 23109/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal dismissed for late filing, ruling electronic notification compliance sufficient to cure formal defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23109/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's appeal against a first-instance dismissal, overturning the lower court's decision based on procedural defects. The appellant had failed to deposit the original citation within the statutory deadline following electronic notification, a technicality previously used to declare the appeal inadmissible. The court ruled that such formalistic requirements violate the principle of effective access to justice under the ECHR and the Italian Constitution, prioritizing the substance of the right to defend over strict procedural formalities.

Regesto Legislator

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Art. 6 CEDU; Art. 111 Cost.: The failure to deposit the original of a citation notified electronically does not render the appeal inadmissible if the recipient has access to verify the notification, as excessive formalism violates the principle of effective access to justice.

Parole chiave

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effective access to justice electronic notification procedural formalism access to court Cassation procedure ECHR Article 6 telematic deposit assicurazione contro la paralisi

Disposizioni normative citate

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Art. 6 CEDU
19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU)ed in sintonia con le previsioni di cui agli artt.
Art. 47 della Carta di Nizza
Art. 19 del Trattato sull'Unione europea
47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art.
Art. 111 Cost.
Art. 347, primo comma, cod. proc. civ.
Art. 165 cod. proc. civ.
Art. 348, primo comma, cod. proc. civ.
II- ove ciò non avvenga, la costituzione è nulla e l’appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., salvo che la nullità non sia sanata prima della chiusura dell’udienza ex art.
Art. 350 cod. proc. civ.
civ., salvo che la nullità non sia sanata prima della chiusura dell’udienza ex art. 350 cod. proc. civ., o di quella successiva cui la trattazione sia stataeventualmente rinviata, anche in conseguenza della rimessione I.N.
Art. 2-bis della legge n. 53/1994
art. 350 cod. proc. civ
civ., salvo che la nullità non sia sanata prima della chiusura dell’udienza ex art. 350 cod. proc. civ., o di quella successiva cui la trattazione sia stataeventualmente rinviata, anche in conseguenza della rimessione I.N.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., nn. 2075 e 2077 del 2024
Cass., n. 7314 del 2024
Cass., n. 5308/2025
Cass., n. 5607/2025
Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia
6 § 1 CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, Corte EDU 15 settembre 2016, Trevisanato c.
Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia
Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia
Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia; Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c.
Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia
Italia; Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia; v.anche: Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 10648 del 2017
Italia; v.anche: Cass., S.U., n. 10648 del 2017; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 27199 del 2017
10648 del 2017; Cass., S.U., n. 27199 del 2017; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 22438 del 2018
27199 del 2017; Cass., S.U., n. 22438 del 2018; Cass.
Cass., S.U., n. 8950 del 2022
7186del 2022; Cass., S.U., n. 8950 del 2022; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 2075 del 2014
Cass., S.U., n. 2077 del 2014
Cass., n. 27677 del 2024
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 2 9246 /20 2 2 R.G., proposto da ; rappresentato e difes o dagli Avvocati Innocenzo Militerni e Massimo Militerni, in virtù di procura in calce alricorso; -ricorrente- nei confronti di Generali Italia s.p.a.,quale impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del procuratore speciale , Vittorio Pascoli;rappresentata e difesa dal l’Avvocato Giovanni Arieta , in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 4351/2022della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il19 ottobre 2022;

I.N. udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2025 dal ConsiglierePaolo S paziani . Rilevato che: 1.Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza 10 gennaio 2020 n. 62,rigettò la domanda proposta da nei confronti d i GeneraliItalia s.p.a., quale impresa assicurativa designata per il Fondo di G aranzia per le Vittime della Strada , avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente subìti dall’attore in conseguenza delle gravissime lesioni(da cui era residuata una situazione di completa ed irreversibile paraplegia)riportate nel sinistro verificatosi il giorno 8 giugno 2012, allorché, mentre conduceva il suo motociclo, era stato violentemente urtato da un’autovettura che tentava di sorpassarlo, la quale, dopo averlo scaraventato contro un veicolo in sosta sul lato sinistro della carreggiata, si era data alla fuga;

2. il gravame interposto da avverso questa decisione è stato dichiarato improcedibile dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 19 ottobre 2022, n. 4351; la Corte territoriale ha così deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- in linea generale, l’appellante, in base al combinato disposto degli artt. 347, primo comma, e 165 cod. proc. civ., deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni (o cinque in caso di abbreviazione di termini) dalla notificazione della citazione all’appellato, depositando l’originale dell’atto di citazione in appello con la prova della sua notificazione;

II- ove ciò non avvenga, la costituzione è nulla e l’appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., salvo che la nullità non sia sanata prima della chiusura dell’udienza ex art. 350 cod. proc. civ., o di quella successiva cui la trattazione sia stataeventualmente rinviata, anche in conseguenza della rimessione I.N. I.N. dell’appellante nei termini ai fini del deposito precedentemente omesso; III– nell’ipotesi (ormai obbligatoria, stante l’operatività della disciplina del processo telematico) in cui l’atto di citazione in appello sia stato notificato telematicamente ai sensi dell’art. 3-bisdella legge n. 53/1994, l’appellantedeve fornire, al più tardi nel corso della prima udienza, la prova della notificazione eseguita telematicamente della citazione,pena la nullità della costituzione in giudizio e la declaratoria di improcedibilità del gravame, salvo il solo caso in cui ciò sia impossibile, come si desume, argomentando a contrariis, dall’art. 9, comma 1-bise 1-ter, della legge n. 53/1994;

IV-l’onere probatorio della notificazione con modalità telematica della citazione in appello potrebbe considerarsi assolto solo ove, nei tempi detti (ovverosia, al momento della costituzione o , al più tardi , prima della chiusura della prima udienza o comunque delle verifiche che il giudice d’appello deve compiere in occasione di tale udienza), l’appellante provveda al deposito telematico dei duplicati informatici della citazione, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenutaconsegna (in formato .eml o .msg) del messaggio di posta elettronica certificata inviato ai fini della notificazione telematica o, quanto meno, della ricevuta di avvenuta consegna cd. completa (sempre in formato .eml o .msg ); ciò in quanto, l’esame di detti duplicati informatici (che, secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. i - qui n quies , del d.lgs. n. 82 del 2005, sono indistinguibili dai relativi originali) sarebbe necessario al fine di effettuare le verifiche sullanotifica della citazione e sulla ritualità della costituzione in giudizio dell’appellante;

V-l’onere probatorio gravante sull’ appellante – in mancanza della ricorrenza delle eccezionali condizioni di cui ai commi 1 - bis e 1 - ter dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994 –non potrebbe invece considerarsi assolto allorché la dimostrazione della notificazione della citazione in appello eseguita con modalità telematica sia offerta, nongià mediante il deposito telematico dei duplicati informatici della citazione, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (in formato .eml o .msg ) del messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario,bensì – inammissibilmente – mediante deposito telematico delle copie analogich e dei predetti documenti (eventualmente in formato . pdf ), neppure se tale deposito sia accompagnato o segu ì to dall’attestazione d i un avvocato della conformità delle copie depositate ai relativi originali;

VI- neppure rilev erebbe l’ eventuale costituzione in giudizio dell’appellato, ancorché accompagnata o segu ì ta dalla non contestazione (o, addirittura, dall’esplicita affermazione ) della circostanza di aver regolarmente ricevuto la notificazione dell’ atto di citazione, atteso, da un lato, che le questionirelative alla procedibilità e al l’ammissibilità dell’ appello , con cernendo tematiche ri l evabili d’ufficio,sarebbero sottratte alla disponibilità delle parti e considerato, dall’altro lato, che la disciplina processuale intesa a prevedere preclusioni di carattereassertivo o d istruttorio sareb be preordinata alla tutela di interessigenerali, superiori e indisponibili ;

VII- la tesi che reputa indispensabile, ai fini della prova della notificazione della citazione in appello eseguita in modalità telematica, il deposito telematico dei duplicati informatici della citazione, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (in formato .eml o .msg) del messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario, troverebbe conferma nel disposto dell’art. 19- bis del provvedimento del R esponsabile per i sistemi informatici automatizzati del Ministero della G iustizia del 28 dicembre 2015, recante “specifiche tecniche” emanate in forza dell’art. 34, comma 1, del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44; questa rigorosa tesi, inoltre, non si porrebbein contrasto con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimitànel suo massimo consesso, diretto ad attribuire rilevanza al contegno processuale dell’appellato e del controricorrente , rispettivamente ai fini della sanatoria della nullità della costituzione dell’appellante(Cass., Sez.

Un., n.16598 del 2016) e del superamento della sanzione dell’improcedibilità del ricorso per cassazione ( Cass., Sez. Un., n. 22438del 2018 ); VIII– nella specie, l’appellante, costitu endosi telematicamente in data 16 ottobre 2020, « al fine di provare di aver notificato l’atto d’appello», si era limitato « a depositare le copie informatiche per immagine (in formato pdf) delle copie cartacee, oltre che di detto atto e della relativa relazione di notificazione, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna di quattro messaggi di posta elettronica certificata indirizzati ai destinatari di dette notificazioni, peraltro non corredate da alcuna attestazione della loro conformità ai relativi originali informatici», senza produrre, entro il termine dell’udienza ex art.350 cod. proc. civ., nemmeno « un duplicato informatico della ricevuta cd. completa di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario » e senza chiedere , in occasione della prima udienza, l’assegnazione di un nuovo termine per provvedere a tale produzione; d’altra parte, l’appellato non aveva depositato «il duplicato informatico di alcuno dei messaggi di posta elettronica certificata inviati dall’appellante per notificare alla sua assistita l’atto d’appello»; solo in prossimità dell’udienza di precisazione delle conclusioni, «uno dei difensori con procura dell’ [aveva depositato] I.N. telematicamente i duplicati informatici (in formato msg) delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna»;

IX-ne discendeva l’improcedibilità dell’appello; 3.avverso la sentenza della Corte partenopea ha propo sto ricorso per cassazione , sulla base di un unico , articolato motivo; ha risposto con controricorso Generali Italia s.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1.con l’unico motivo viene denunciata “Violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 147, 153, 156, 165, 325, 327, 347, 348, 350 cod. proc. civ.; 24 e 111 Cost.; 6 C.E.D.U.; 3 bis legge 21 gennaio 1994 n. 53”; il ricorrente sostiene che il giudice d’appello non avrebbe considerato che egli, nel corso del giudizio, il 25 e 26 aprile 2022, aveva effettivamente provveduto al deposito, in forma telematica, dei documenti dal cui esame emergevala data in cui era stato notificato l’atto di appello; sostiene che tale deposito, benché tardivo, escludeva l’improcedibilità dell’appello poiché l’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., circoscrive tale sanzione all’ipotesi in cui l’appellante non si sia costituito nei termini; soggiunge che, in ogni caso, la prova della notificazione era stata fornita, sia pure «con modalità diversa da quella telematica», sicché l’inosservanza della forma prescritta non aveva recato pregiudizio alla controparte e non aveva impedito all’atto processuale di raggiungere il suo scopo, con conseguente impossibilità di pronunciarne la nullità;

I.N. evidenzia, ancora,che, in seguito alla sua costituzione in giudizio, avvenuta tempestivamente, nei dieci giorni dalla notifica dell’appello, effettuata il 10 ottobre 2020, Generali Italia s.p.a. aveva depositato comparsa di costituzione e risposta, svolgendo regolarmente le proprie difese in rito e nel merito; 1.1.il ricorso è fondato; 1.1.a. la Corte d’appello ha posto in evidenza che l’appellante, costituendosi telematicamente in data 16 ottobre 2020, « al fine di provare di aver notificato l’atto d’appello»,si era limitato «a depositare le copie informatiche per immagine (in formato pdf) delle copie cartacee, oltre che di detto atto e della relativa relazione di notificazione, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna di quattro messaggi di posta elettronica certificata indirizzati ai destinatari di dette notificazioni, peraltro non corredate da alcuna attestazione della loro conformità ai relativi originali informatici». la Corte territoriale, però, ha ritenuto che detta produzione non consentisse di acquisire certezza sulla prova della notificazione, avvenuta in via telematica, dell’atto d’appello, la quale avrebbe potuto aversi soltanto con il deposito, da effettuarsi entro l’udienza ex art.350 cod. proc. civ. (salva la possibile rimessione in termini se chiesta durante la stessa udienza), dei duplicati informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ciò desumendosi, seppure «a contrariis», dall’art. 9, commi1-bis e 1 - ter , della legge n. 53/1994, che abilita l’avvocato a darne prova cartacea solo quandonon sia possibile fornirla con modalità telematiche; questi duplicati informatici, tuttavia, erano stati depositati (in formato .msg) solo in prossimità dell’udienza di precisazione delle conclusioni, dunque tardivamente ai fini della possibilità di scongiurare la declaratoria di improcedibilità dell’appello. 1.1.b. la statuizione della Corte partenopea si scontra con il principio – reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità (Cass. n. 33601/2022;

Cass. n. 9269/2023; Cass. n. 17711/2023; Cass. n.7314 del 2024; Cass. n.27677 del 2024; Cass. n. 5308/2025; Cass. n. 5607/2025) ed al quale il Collegio intende dare piena e convinta continuità – secondo cui la tempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute di consegna via PEC, anziché mediante deposito telematico dei relativi originali informatici, determina, non già l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma primo, cod. proc. civ., bensì una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto; questo principio ha un duplice fondamento, dogmatico-categoriale e sistematico-costituzionale; sotto il primo profilo, esso trova fondamento nei connotati caratteristicidelle categorie processuali della nullità degli atti e della improcedibilità delle impugnazioni , caratterizzate , la prima, dalla generale sanabilità per convalidazione oggettiva o raggiungimento dello scopodell’atto (arg. ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.) e , la seconda, dal suo essere collegata all’inosservanza del termine di costituzione dell’impugnante(art. 348, primo comma, cod. civ.) e non già alla mera inosservanza delle relative forme (Cass., Sez.

Un., n.16598 del 2016); sotto il secondo profilo, il principioin esame trova fondamento nelle cospiranti esigenze di massima espansione del diritto costituzionale di difesa e di collocamento della tutela giurisdizionale in un quadro di piena effettività, in una dimensione complessiva di garanzie che costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU)ed in sintonia con le previsioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass., Sez.

Un., nn. 2075 e 2077 del 2024); tali ineludibili esigenze – come è stato recentemente più volte ribadito da questa Corte ( ex aliis , Cass. n. 7314 del 2024 ; Cass. n. 5308/2025; Cass. n. 5607/2025, cit t . ) – trovano espressione, tra l’altro, nel principio che impone di evitare eccessi di formalismo e conseguenti restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 § 1 CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, Corte EDU 15 settembre 2016, Trevisanato c.

Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia; Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia; v.anche: Cass., S.U., n. 10648 del 2017; Cass., S.U., n. 27199 del 2017; Cass., S.U., n. 22438 del 2018; Cass. n. 3612 del 2022; Cass. n. 7186del 2022; Cass., S.U., n. 8950 del 2022; Cass., S.U., n. 2075del 2014; Cass., S.U., n. 2077 del 2014) ; 1.1.c.in questo quadro, l’eventuale omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d'impugnazione e della relativa notificazione non può determinare l’improcedibilità dell’appello notificato in via telematica, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di “strumentalità delle forme” processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, quali strumenti per l’ottenimento di una decisione di merito (Cass. n. 27677 del 2024, cit.); 1.1.d.nella specie, la costituzione in giudizio di , avvenuta il 20 ottobre 2020,risulta tempestiva, ai sensi del combinato I.N. disposto di cui agli artt. 347, primo comma, e 165 cod. proc. civ., rispetto alla notificazione dell’impugnazione del 10 ottobre precedente;

è pacifico,inoltre, che l a società appellat a si era costituit a n el giudizio di appellosenza sollevare eccezioni in ordine alla notifica; il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione , che provvederà a delibare nel m e rito il gravame proposto da avverso lasentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 62 del 10 gennaio 2020, provvedendo , all’esito , anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità; Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di ivi riportati.

Per Questi Motivi La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità , al la Corte d’ appello di Napoli,in diversa composizione ; disponeche, in caso di utilizzazione del p