Cassation appeal dismissed for procedural inadmissibility due to late filing violating the 60-day appeal term rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed 60 days after the judgment's notification, exceeding the statutory deadline. The respondent parties successfully argued that the appeal was untimely, citing specific notification dates proving the filing occurred outside the permissible window. The court upheld this procedural defect, ruling that the substantive merits of the mold and insulation dispute were never reached.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 326 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002: An appeal filed after the expiration of the sixty-day term following notification is inadmissible, regardless of the unitary nature of the deadline for opposing parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9837/2023 R.G. proposto da CERES ANTONIO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato MILANO GAETANO (MLNGTN74L19L102P), con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro DE VITO MICHELINA, rappresentatae difes a dall'avvocato LAUDISI ANGELA FELICITA (LDSNLF64E42H438M), con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro CONDOMINIO PALAZZO VERDEROSA, sito in Sant’Angelo dei Lombardi (AV), rappresenta to e dife so d all'avvocato VANGELI PIETRO (VNGPTR55A05I630N), con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 451/2023 pubblicata il 2/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/06/2025dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato il 2 maggio 2023 Ceres Antonio impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli pubblicata il 2 febbraio 2023. Gli intimati Condominio Palazzo Verderosa e De Vito Michelina hanno depositato separati controricorsi.
2. La sentenza impugnata, respingendo l’appello di Ceres Antonio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato a eseguire sul balcone sovrastante l’appartamento di Michelina De Vito, opere di posizionamento di isolante termico (almeno 6 cm), di posa di nuovo massetto e di un pavimento ermeticamente sigillato e a rimborsare alla De Vito la somma di € 400,00, nonché al pagamento in favore della De Vito della somma di € 625,00, oltre alle spese. La Corte d’appello riteneva che “data la precisa corrispondenza tra la localizzazione delle muffe e condense sul soffitto dell’unità abitativa De Vito e la sovrastante pavimentazione del balcone Ceres, la scaturigine del fenomeno in questione è da addebitarsi in via principale ad una inadeguata condizione del balcone medesimo” e che pertanto il giudice aveva ragionevolmente ritenuto di doversi discostare in parte dalle conclusioni del CTU circa le cause del fenomeno infiltrativo, da addebitare in misura maggiore (al 50%) al sovrastante terrazzo del ricorrente e non alle altre due concause che ha ritenuto partecipare in quote uguali (25%).
Ha ritenuto, poi, che il consulente, sebbene avesse reputato in via principale responsabile il Condominio, non si era mai espresso nel senso di escludere una responsabilità del Ceres nel fenomeno per cui è causa ed anzi il medesimo ausiliare del giudice aveva annoverato, tra i lavori necessari per porre rimedio al danno lamentato dal De Vito, il rifacimento della pavimentazione del balcone del Ceres, considerandolo “lavoro assolutamente necessario” al fine di scongiurare le infiltrazioni e per coibentare efficacemente uno dei ponti termici con maggiore dispersione; pertanto, la Corte territoriale sul punto riteneva non potersi dubitare circa la sussistenza di un contributo causale da parte delle precarie condizioni della pavimentazione del balcone di proprietà appellante al fenomeno infiltrativo.
Circa la ripartizione delle spese per la manutenzione del balcone del Ceres, riteneva applicabile l’art. 1125 c.c. che prevede la distribuzione in parti uguali delle spese tra i proprietari l’uno all’altro sovrastanti, esentando pertanto il Condominio dall’obbligo di eseguire i lavori sulla facciata nonostante nella parte motiva della sentenza ne avesse accertato la responsabilità nella misura del 25%.
3. Sotto il profilo tecnico la Corte di merito ha ritenuto:
i) l’apposizione dell’isolante termico al balcone intervento assolutamente necessario e che svolge la duplice funzione di evitare infiltrazioni e soprattutto consente di coibentare efficacemente, dall’esterno, uno dei ponti termici con maggiore dispersione; ii) sufficientemente preciso in ogni sua parte il computo metrico estimativo dei lavori necessari alla rimozione del danno; iii) ininfluente la testimonianza di Gaetanina Competiello, ex inquilina della De Vito, sull’inesistenza delle infiltrazioni d’acqua e la presenza, invece, di problemi di condensa e muffa, trattandosi di mere valutazioni che non possono essere rimesse ai testi, non aventi valore circa l’accertamento della causa del fenomeno in questione e peraltro sconfessate dalle due perizie svolte.
Motivi della decisione 4. In via pregiudiziale le parti controricorrenti De Vito e il Condominio eccepiscono la tardività del ricorso ai sensi dell’art.326 c.p.c. poiché in data 15.02.2023 veniva notificata la sentenza, pubblicata in data 2.02.2023, dal legale della sig.ra De Vito Michelina all’attuale ricorrente, e solo in data 2.05.2023 le veniva notificato il ricorso di Antonio Ceres, deducendo il passaggio in giudicato della stessa per inutile la decorrenza del termine breve di sessanta giorni ai fini dell’impugnazione. Del pari in data 28 febbraio 2023 veniva notificata la sentenza dal legale del Condominio.
Dal che entrambi i controricorrenti deducono l’inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine breve di sessanta giorni per impugnare.
5. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.
6. In atti è prodotta attestazione della notifica della sentenza intervenuta il 15 febbraio 2023 da parte della De Vito nei confronti del convenuto appellante Ceres. Il Condominio, a sua volta, ha notificato la sentenza il 28 febbraio 2023 (v. relata di notifica in atti). E’ parimenti attestato che il ricorso è stato notificato il 2 maggio 2023 e , conseguentemente, deve dichiararsene l’inammissibilità dell’impugnazione, per decorrenza del termine breve ai sensi dell’art. 326 c.p.c., nei confronti sia della De Vito che del Condominio, in virtù della regola dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione (v. Cass. n. 14722/2018e Cass. n. 986/2016).
7. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore delle parti resistenti. Sussistono i presupposti Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in favore di ciascun controricorrente in € 2.500,00, oltre a € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a