Ordinanza — n. 22945/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31763/2021R.G. proposto da CONDOMINIO “ LE TERRAZZE SUL PARCO ” DI VEDANO AL LAMBRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Giacomo Bonazza –ricorrente – contro DEL FELICE LORENZO, rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo D’Ancona –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1728/2021della CORTE D’APPELLO DI MILANO , depositata il giorno1° giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 5 aprile 202 5 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 687/2020 del 23 giugno 2020, il Tribunale di Monza accolse la domanda formulata dall’attore Lorenzo Del Felice e APPELLO – INAMMISSIBILITA’ r.g. n.31763/2021 Cons. est. Raffaele Rossi condannò il convenuto Condominio “Le Terrazze sul Parco” di Vedano al Lambro, in sua dichiarata contumacia, all’esecuzione delle opere occorrenti per l’eliminazione di infiltrazioni d’acqua.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 325 cod. proc. civ, art. 1131 cod. civ; Ordinanza — n. 22945/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso è articolato in due motivi. 2.1. Il primo, riferito all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., lamenta violazione degli artt. 3-bis e 11 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, degli artt. 137, 156 e 327 cod. proc. civ. nonché dell’art.1131 del codice civile. Assume l’erroneità della dichiarata inammissibilità dell’appello, rilevando che la notifica della sentenza di prime cure era affetta da inesistenza, nullità o comunque invalidità in quanto eseguita ad un indirizzo PEC non riconducibile all’amministratore del Condominio.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31763/2021R.G. proposto da CONDOMINIO “ LE TERRAZZE SUL PARCO ” DI VEDANO AL LAMBRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Giacomo Bonazza –ricorrente – contro DEL FELICE LORENZO, rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo D’Ancona –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1728/2021della CORTE D’APPELLO DI MILANO , depositata il giorno1° giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 5 aprile 202 5 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 687/2020 del 23 giugno 2020, il Tribunale di Monza accolse la domanda formulata dall’attore Lorenzo Del Felice e APPELLO – INAMMISSIBILITA’ r.g. n.31763/2021 Cons. est. Raffaele Rossi condannò il convenuto Condominio “Le Terrazze sul Parco” di Vedano al Lambro, in sua dichiarata contumacia, all’esecuzione delle opere occorrenti per l’eliminazione di infiltrazioni d’acqua.
2. Avverso detta sentenza interpose appello il Condominio e ne invocò declaratoria di nullità quale conseguenza della nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, siccome effettuata a mezzo PEC ad un indirizzo ( ) non riferibile all’amministratore condominiale, Massimiliano Motta.
3. La decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello, sul rilievo che la sentenza di prime cure era stata notificata all’indirizzo PEC sopra indicato il giorno 4 settembre 2020, mentre l’atto di appello era stato notificato in data 22 gennaio 2021, elasso quindi il termine breve previsto dall’art. 325 cod. proc. civ..
4. Ricorre per cassazione il Condominio, articolando due motivi. Resiste, con controricorso, Lorenzo Del Felice. Parte ricorrente ha depositatomemoria illustrativa . Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, siccome proposto dall’amministratore del Condominio in mancanza di una preventiva autorizzazione (o di una successiva ratifica) da parte dell’assemblea condominiale. 1.1.
Il rilievo è destituito di fondamento. La controversia da cui scaturisce la presente impugnazione ha ad oggetto la richiesta di condanna del Condominio all’esecuzione di opere su parti comuni dell’edificio: materia sulla quale, a mente dell’art. 1131 cod. civ., la rappresentanza dei partecipanti al Condominio spetta all’amministratore, munito di autonoma a legittimazione ad agire (ed a r.g. n.31763/2021 Cons. est. Raffaele Rossi resistere), anche nei gradi di impugnazione (sul tema, cfr. Cass.21/05/2018, n. 12525).
2. Il ricorso è articolato in due motivi. 2.1. Il primo, riferito all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., lamenta violazione degli artt. 3-bis e 11 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, degli artt. 137, 156 e 327 cod. proc. civ. nonché dell’art.1131 del codice civile. Assume l’erroneità della dichiarata inammissibilità dell’appello, rilevando che la notifica della sentenza di prime cure era affetta da inesistenza, nullità o comunque invalidità in quanto eseguita ad un indirizzo PEC non riconducibile all’amministratore del Condominio.
Contesta altresì la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto rituale ed efficace la notifica della citazione introduttiva della lite in prime cure, per essere «raggiunta la prova del fatto che, nonostante l’eventuale esistenza di errori materiali, il destinatario Massimiliano Motta sia venuto a conoscenza» dell’atto. 2.2. Il secondo eccepisce, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., vizio di motivazione apparente della sentenza per aver ritenuto applicabile al caso di specie il principio del raggiungimento dello scopo exart. 156 cod. proc. civ. senza illustrarne le ragioni o con motivazione illogica.
3. È fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. 3.1. Rappresentano circostanze rilevanti ai fini della decisione, pacifiche tra le parti ed accertate dalla gravata sentenza, le seguenti: -) l’amministratore del Condominio originariamente convenuto ed oggi ricorrente era, all’epoca di introduzione della lite, ed è rimasto tale, per tutta la sua pendenza, Massimiliano Motta; - ) la notifica della sentenza di pr imo grado è stata effettuata all’indirizzo PEC , di cui, in base alle risultanze dei pubblici elenchi ad hoc predisposti, è titolate Andrea Motta, altro r.g. n.31763/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi professionista facente parte dello studio (“Studio Motta e associati”) cui afferiva pure il menzionato amministratore. Tanto precisato, giova osservare, in linea generale, che l’utilizzo della PEC quale modalità di notificazione degli atti giudiziari – ed in particolare l’attribuzione dell’effetto della conoscenza legale dell’atto alla avvenuta consegna dello stesso alla casella di posta del soggetto destinatario – concreta un sistema valido ed effici ente (per ciò ulteriormente valorizzato con la modifica all’art. 149-biscod. proc. civ. recentemente operata dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), in quanto realizza un equilibrato contemperamento delle esigenze dei soggetti interessati dal procedimento notificatorio.
Per un verso, lo strumento consente al notificante la individuazione –in modo agevole e non gravos o o vessatori o , trattandosi di consultare pubblici registri facilmente reperibilida chiunque – un «luogo virtuale» di effettuazione della notifica, ovvero l’indirizzo PEC, di cui, per previsione positiva, è stabilita la certa riferibilità al destinatario. Per altro verso, esso garantisce al notificato l’ingresso dell’atto nella sua sfera di conoscibilità con modalità sicure e protette, ponendo a carico di tale soggetto, onde conseguire la conoscenza effettiva dell’atto stesso, l’onere -consentaneo al canone dell’ordinaria diligenza ed espressione del principio di autoresponsabilità – di consultazione periodica della casella di posta elettronica a lui intestata, adoperando le credenziali (o chiavi di accesso) nella sua (esclusiva) disponibilità.
Presupposto indefettibile per il perfezionamento della notificazione così eseguita risiede nella titolarità nei pubblici elenchi della casella PEC in capo al soggetto destinatario della notifica: versandosi in fattispecie di predeterminazionepositiva di un meccanismo di conoscenza legale (e non già di un accertamento, devoluto al giudice, sulla conoscenza effettiva dell’atto acquisita dal destinatario) irrilevante è, a tal fine, salvo ipotesi di malfunzionamento dei servizi informatici, ogni indagine r.g. n.31763/2021 Cons. est. Raffaele Rossi sugli accessi alla casella realmente compiuti dal titolaredi essa oppure sull’utilizzo della stessa quale mezzo di comunicazione da parte di altri soggetti, avvenuto con il consenso del titolare o anche contro la sua volontà, cioè in maniera abusiva.
Le esposte notazioni conducono a ritenere la invalidità della notifica della sentenza di primo grado nei confronti del Condominio, in quanto eseguita ad un indirizzo PEC non intestato all’amministratore dell’ente, e la sua conseguente inidoneità a far decorrere il termine c.d. breve per l’impugnazione della sentenza stessa. Ha dunque errato la Corte milanese nel dichiarare inammissibile l’appello, sulla base di opposte (ma contrarie a diritto) premesse. 3.2. Le ulteriori considerazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alla (ritenuta) ritualità ed efficacia della notifica della citazione introduttiva del primo grado di giudizio concretano argomentazioni ad abundantiam, come tali prive di decisività e non sindacabili in questa sede: esse, infatti, investono il merito del formulato motivo di appello, sul quale, tuttavia, la Corte territoriale non era più munitadi potestas iudicandi,di cui si era spogliata per avere reso statuizione (logicamente preliminare) di inammissibilità dell’appello (sul tema, sulle orme di Cass., Sez.
U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155). Sol per dovere nomofilattico, non ci si può esimere dall’osservare come la sanatoria di nullità degli atti processuali per convalidazione soggettiva contemplata dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. richieda, per il raggiungimento dello scopo, un comportamento della parte destinataria dell’atto nullo tenuto nell’àmbito del processo in cui il vizio si è verificato e non può invece desumersida contegni serbati all’infuori di (o da fatti estranei ad) esso.
3. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo. r.g. n.31763/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Va in definitiva disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame della causa, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di pro