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Ordinanza — n. 22761/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal declaring hospital entity legally non-existent and improperly sued.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22761/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the plaintiffs' cassation appeal against a lower court ruling that declared their claim inadmissible. The appellate court had dismissed the suit because the specific hospital entity sued lacked legal personality, being merely an organizational unit of the provincial health service. The Court upheld this decision, ruling that when a plaintiff sues an entity without legal standing, no procedural integration of parties is possible, necessitating the dismissal of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 102 cod. proc. civ.; When a plaintiff sues an entity lacking legal personality, the claim must be declared inadmissible as no procedural integration can remedy the fundamental defect of standing.

Parole chiave

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legal personality hospital entity inadmissibility standing to sue procedural integration organizational unit civil procedure responsabilità ospedaliera

Disposizioni normative citate

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Art. 102, first paragraph, cod. proc. civ.
Art. 102, second paragraph, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003
artt. 11 cod. civ
civ., «la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in materia di legittimazione, oltreché dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro», con particolare riguardo agli artt. 11 cod. civ., 75 e 102 cod.
artt. 6 legge n. 724/1994
commissario liquidatore della soppressa USL ricompresa nell’ambito territoriale della medesima azienda(artt. 6 legge n. 724/1994 e 2 legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7/07/1988, n. 4475
Cass. 27/02/2002, n. 2886
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28235/2022 R.G., proposto da in proprio e quali eredi di ; rappresentati e difesi dall’Avv. Luca Berti, in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- per la cassazione dellasentenza n. 943 /202 2 del la CORTE d’APPELLO di CATANZARO,pubblicata il 1 7 agosto 2022 ; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 3 giugno 2025dal Consigliere Paolo S paziani . W.T. E.R. Q.U. I.F. L.H. Paolo Spaziani est. Rilevato che:

1. nel 2010, in proprio e qualicongiunti ed eredi di –premesso che quest’ultima , in data 5 giugno 2006 , era deceduta a causa degli errori e delle omissioni dei sanitari del presidioospedaliero di Serra San Bruno, ove si era ricoverata per sottoporsi ad un intervento chirurgico di rimozione di un adenocarcinoma intestinale –, convennero in giudizio il detto nosocomio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, domandandone la condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nonché delle altre conseguenze pregiudizievoli subìte per effetto della morte della loro congiunta e dante causa; in difetto di costituzione dell’ospedaleconvenuto, che fu dichiarato contumace, il Tribunale di Vibo Valentia ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, la quale, costituitasi in giudizio, invocò la declaratoria di inammissibilità della domanda, sull’assunto che l’ospedale di Serra San Bruno era un’entità priva di soggettività giuridica, per cui non sarebbe stato possibile integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato; espletata una CTU medico-legale, il Tribunale, con sentenza n.1169/2019, accolse parzialmente la domanda , condannando l’Azienda Sanitaria a pagare agli attori, a titolo risarcitorio , la somma di Euro 15.000,00 ciascuno, oltre interessie rivalutazione;

2. c on sentenza 17 agosto 2022, n. 943, la Corte d’appello di Catanzaro – adìta con impugnazione principale da W.T. E.R. Q.U. I.F. L.H. W.T. Paolo Spaziani est. e con impugnazione incidentale dall’A zienda Sanitaria Provinciale d i Vibo valentia – in accoglimentod el primo motivo del gravame incidentale, ha dichiarato inammissibile la domanda propostadagli attori, compensando le spese dei due gradi di giudizio; la Corte territoriale ha osservato che gli enti ospedalieri sono stati soppressi sindal 1978, con l’entrata in vigore della legge istitutiva del Sevizio Sanitario Nazionale;il presidio ospedaliero di Serra S an Bruno era dunque una mera articolazione organizzativa,priva di soggettività giuridica, della locale aziendasanitaria, come tale sp rovvista sia della capacità di agire processuale (c.d. legitimatio ad processum) sia della legittimazione ad essere convenuta in giudizio (c.d. legitimatio ad causam passiva); la circostanza che fosse stat a citata in giudizio un entità priva di soggettivitàgiuridica implicava la necessità di dichiarare la domanda inammissibile, senza poter disporre – contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice – l’ integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto effettivamente legittimato ; ciò, in quanto l’istituto dell’integrazione del contraddittorio postulerebbe che , a fronte di una pluralità di legittimati passivi, il processo sia stato validamente instaurato solo contro uno o alcuni di essi, con pretermissionedegli altri, mentre, nell’ipotesi in cui il soggetto convenuto in giudizio sia diverso da quello nei cui confronti si sarebbe dovuto agire, non si dovrebbe disporre l ’ integrazione del contraddittorio, ma dovrebbe essere rigettata la domanda per difetto E.R.

Q.U. I.F. Paolo Spaziani est. di una delle condizioni dell’azione (è stata citata, tra le altre, la pronuncia di questa Corte n.2886 del 2002);

3. per la cassazione della sentenza della Corte calabra ricorrono sulla base di un unico motivo; non svolge difese in questa sede di legittimità l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, restando intimata; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte; i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in materia di legittimazione, oltreché dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro», con particolare riguardo agli artt. 11 cod. civ., 75 e 102 cod. proc. civ.; i ricorrenti deducono che solo a seguito di una delibera della Regione Calabria del 2010 si sarebbe proceduto ad una riorganizzazione del sistema sanitario regionale (da concludersi entro il 2012), che avrebbe comportato la « riconversione » del presidio ospedaliero di Serra San Bruno facendolo confluire nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia; vi sarebbe stata , dunque, una «successione nei rapporti giuridici da parte della A.S.P. di Vibo Valentia nei confronti del presidio ospedaliero di Serra San Bruno», la quale W.T.

E.R. Q.U. I.F. Paolo Spaziani est. sarebbe peraltro avvenuta «successivamente alla vocatio in ius di quest’ultimo in persona del legale rappresentante pro-tempore»; pertanto, da un lato, debitamente l’azione giudiziaria sarebbestata indirizzata, in origine, nei confronti dell a struttura ospedaliera , non essendosiancora compiuta, a quel tempo, la detta riconversione del presidio di Serra San Bruno e la successione dell’ Azienda S anitaria Provincialenei rapporti giuridici ad esso face n ti capo; dall’a l tro lato , in piena legittimità, il giu dice di prime cure avrebbe ordina to l’integrazione del contraddittorio nei confronti della ASP di Vibo Valentia, estendendo «a livello soggettivo il petitum nei confronti del soggetto che è subentrato nel rapporto giuridico del presidio ospedaliero di Serra San Bruno, individuando quindi il legittimato passivo e applicando correttamente l’art. 102 co.

II c.p.c.»; sotto altro profilo, i ricorrenti evidenziano che l ’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia non aveva sub ì to alcuna limitazione al proprio diritto di difesa per essere stata citata in giudizio «successivamente», dal momentoche la CTU medico-legale (ovverosia «la prova principale su cui si è[ra]basato il Giudice di prime cure per il suo pronunciamento»), era stata disposta due anni dopo l’integrazione del contradditorio; 1.1.il motivo è manifestamente infondato; aseguito dell’entrata in vigore della legge n. 833 del 1978, gli enti ospedalierifurono soppressi con trasferimento di tutti i beni, comunque destinati ai servizi igienico-sanitari, al patrimonio dei Comuni e con il solo vincolo di destinazione in favore delle neoistituite Unità Sanitarie Locali(artt. 65 e 66 legge cit. ) ;

Paolo Spaziani est. nelle controversie in corso alla data della estinzione succedettero, quindi, a i soppressi ent i ospedalieri , soggetti diversi, la cui legittimazione attiva e passiva dipendeva dalla natura giuridica del rapporto pendente: precisamente , se la controversia riguarda va rapporti relativi alla proprietà dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature, la legittimazione sarebbe spettata ai Comuni; viceversa, se la controversia concernevarapporti relativi alla gestione dei servizi, dipresìdi e di istituti sanitari ( comprese le azioni di responsabilità per danni cagionati dalle condotte attive od omissive del personale sanitario di un ospedale), la legittimazione sarebbe spetta ta all e USL competenti, le quali, pur prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia funzionale, amministrativa e contabile analoga a quella delle aziende municipalizzate, sarebbero state fornite di una speciale soggettività e di una autonoma capacità processuale, circoscritta alla gestione di tali servizi(cfr. già Cass. 4/07/1987, n.5857); successivamente, a seguito dell’istituzione delle Aziende Sanitarie Locali, le esposizioni debitorie delle soppresse USL e dei disciolti enti ospedalieri sono state assunte dalla Regione attraverso gestioni stralcio (trasformate in Gestioni Liquidatorie dalla legge n. 549/1995) facenti capo ai commissari liquidatori, individuati, in forza di disposizioni di leggi regionali, nelle persone dei direttori generali delle Aziende Ospedaliere o delle Aziende USL; pertanto, mentre i debiti sorti successivamente a tale soppressione fanno capo alle neoistituite AUSL, con riguardo ai debiti anteriori, la legittimazione sostanziale e processuale spetta, in via concorrente, sia alle Regioni che alleGestioni Liquidatorie, in persona del direttore generale dell ’ AUSL, quale Paolo Spaziani est. commissario liquidatore della soppressa USL ricompresa nell’ambito territoriale della medesima azienda(artt. 6 legge n. 724/1994 e 2 legge n. 549/1995; in tema,cfr.

Cass. 13/06/2022, n. 18976) ; ciò posto, è evidente che,contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non si è verificato alcun fenomeno successorio dell ’ Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentianei rapporti giuridici facenti capo al presidio ospedaliero di Serra San Bruno nelle more del presente giudizio; al contrario, al momento dell’ introduzione dell’azione giudiziaria (2010), gli enti ospedalieri risultavano essere stati soppressi già da alcuni decenni, sicché gli attori avevano inammissibilmente proposto la domanda risarcitoria nei confronti di una struttura privadi soggettività giuridica e della conseguentepossibilità di agire o essere convenuta in giudizio; non si verteva, precisamente – come del resto debitamente specificato dalla sen tenza impugnata pur con l’ultroneo riferimento, dogmaticamente inesatto,alla mancanza dei presupposti processuali e dellecondizioni dell’azione – , nell’ ipotesi di citazione in giudizio di un soggetto privo di legi tti mazione passiva o di capacità processuale , bensì, più radicalmente, nell’ipotesi di citazione in giudizio di un non - soggetto, e cioè di una struttura costituente una mera articolazione organizzativa, priva sia di capacità giuridica che di autonoma soggettività e, dunque, non idonea , ex se , a costituire un centr o autonomo di imputazione di rapporti giuridici; del tutto correttamente, la Corte d’appello ha quindi escluso la possibilità– in tal senso debitamente riformando la sentenza di primo Paolo Spaziani est. grado– di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto (l ’ A zienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia) nei cui confronti l’azione avrebbedovuto essere originariamente indirizzata; invero, si ha litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando si deduce in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo concettualmente unico ed inscindibile, sicché la sentenza non potrebbe essere utilmente pronunciatase non in contraddittorio di tutti i soggetti, attivi e passivi, (art.102, primo comma , cod. proc. civ .; cfr. già Cass. 7/07/1988, n. 4475); verificatasi questa ipotesi, ove invece l’azione dovesse essere erroneamente indirizzata soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, con pretermissione degli altri, scatterebbe la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi , affinché la sentenza possa essere “utiliter” data (art.102, secondo comma, cod. proc. civ.); l’ordine di integrazione del contraddittorio , però, postula che il processo sia stato validamente instaurato almeno contro uno dei soggetti passivi del rapporto unico plurisoggettivo , ovverosia contro uno dei soggetti comunque legittimati; al contrario , ove sia stato convenuto in giudizio un soggetto diverso da quello nei cui confronti si sarebbe dovuto agire ( ovverosia un soggetto privo dell a legittimazione ad agire o contraddire ) – e , a fortiori , allorché , come nellafattispecie, l’azione sia stata indebitamente proposta contro una entità priva di soggettività giuridic a – nessuna integrazione del contraddittorio deve essere disposta, giacché il rilievo, secondo i casi, Paolo Spaziani est. della mancanzadi legittimazione passiva o del presupposto processuale dellalegitimatio ad processum o della stessa condizione primaria della soggettività giuridica, impone, di volta i n volta , il rigetto o la declaratoria di inammissibilità della domanda (Cass. 27/02/2002, n.2886); nel caso di specie, il rilievo della mancanza di soggettivitàgiuridica del presidio ospedaliero, mera articolazione organizzativa inidonea a costituire centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici sostanziali e processuali, correttamenteha indotto il giudice d’appello a dichiarare l’inammissibilitàdella domanda risarcitoria; il ricorso va pertantorigettato; 2.non vi è luogo aprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, dal momento che l’A zienda Sanitaria intimata non ha svolto difese in questa sede; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; ai sensidell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e della loro dante causa.

Per Questi Motivi la Corte rigetta il ricorso; Paolo Spaziani est. ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto ; ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso d