Cassation appeal dismissed due to appellant's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, a regional construction company, had previously filed a civil appeal against a lower court judgment involving a private construction firm but subsequently withdrew the claim. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements for dismissal without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4478/2025 R.G. proposto da: AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA PROVINCIA DI GENOVA - A.R.T.E, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA ROMA 8/6, presso lo studio dell’avvocato FERRANDO MAURO (FRRMRA57T05D969A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EDILIZIA SAN FERDINANDO S.R.L., elettivamente domiciliato in GENOVA SALITA SANTA BARBARA 30, presso lo studio dell’avvocato PISONI GIOVANNI FRANCESCO (PSNGNN66H06D969C) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati OROMBELLI FRANCESCO GIOVANNI (RMBFNC58B19F205J), FUMAGALLI LUIGI (FMGLGU59R20B615T) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVAn.1055/2024 depositata il 30/07/2024.
Numero registro generale 4478/2025 Numero sezionale 565/2025 Numero di raccolta generale 22675/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 04/08/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 4478/2025 Numero sezionale 565/2025 Numero di raccolta generale 22675/2025 Data pubblicazione 05/08/2025