Decreto — n. 22674/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANumero registro generale 22451/2024 Numero sezionale 564/2025 Numero di raccolta generale 22674/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente, evidenziata dalla firma digitale sul documento da parte del suo difensore; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
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Generato dall'IADecreto — n. 22674/2025 — snciv · Corte di Cassazione: n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22451/2024 R.G. proposto da: AITA SAMANTA, RIBOTIS FRANCK, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA STAZIO 94 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato TAFURI MAURO (TFRMRA66D30F839X) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro AZIENDA PER L'ASSISTENZASANITARIA N. 3 ALTO FRIULI COLLINARE - MEDIO FRIULI, elettivamente domiciliato in CERVIGNANO DEL FRIULI PIAZZALE DEL PORTO 5, presso lo studio dell’avvocato MODESTI DIEGO (MDSDGI66H09L144M) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.316/2024 depositata il 11/07/2024.
Numero registro generale 22451/2024 Numero sezionale 564/2025 Numero di raccolta generale 22674/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente, evidenziata dalla firma digitale sul documento da parte del suo difensore; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 04/08/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 22451/2024 Numero sezionale 564/2025 Numero di raccolta generale 22674/2025 Data pubblicazione 05/08/2025