Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 22673/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22673/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22673/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17134/2024 R.G. proposto da: RESPIRONICS DEUTSCHLAND GMBH CO KG, PHILIPS S.P.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA QUINTINO SELLA 33, presso lo studio dell’avvocato SIRENA PIETRO (SRNPTR70A07B594G) che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro ASSOCIAZIONE APNOICI ITALIANI - APS, quale mandataria di LUCIANO FASCINA, elettivamente domiciliata in TORINO VIA BERTOLA, presso lo studio dell’avvocato BERTONE STEFANO (BRTSFN73E06Z404G) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMBROSIO RENATO (MBRRNT52B13L219O), COMMODO STEFANO MARIA (CMMSFN52S02D542G) -controricorrente- nonché contro ADUSBEF APS, elettivamente domiciliata in ROMA Bachelet 12 A, Numero registro generale 17134/2024 Numero sezionale 563/2025 Numero di raccolta generale 22673/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 presso lo studio dell’avvocato TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COMMODO STEFANO MARIA (CMMSFN52S02D542G), BERTONE STEFANO (BRTSFN73E06Z404G), AMBROSIO RENATO (MBRRNT52B13L219O) -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di MILANOn.1059/2023 depositata il 31/01/2024. letta la rinuncia al ricorso delle ricorrenti e l’accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 22673/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 17134/2024 R.G. proposto da: RESPIRONICS DEUTSCHLAND GMBH CO KG, PHILIPS S.P.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA QUINTINO SELLA 33, presso lo studio dell’avvocato SIRENA PIETRO (SRNPTR70A07B594G) che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro ASSOCIAZIONE APNOICI ITALIANI - APS, quale mandataria di LUCIANO FASCINA, elettivamente domiciliata in TORINO VIA BERTOLA, presso lo studio dell’avvocato BERTONE STEFANO (BRTSFN73E06Z404G) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMBROSIO RENATO (MBRRNT52B13L219O), COMMODO STEFANO MARIA (CMMSFN52S02D542G) -controricorrente- nonché contro ADUSBEF APS, elettivamente domiciliata in ROMA Bachelet 12 A, Numero registro generale 17134/2024 Numero sezionale 563/2025 Numero di raccolta generale 22673/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 presso lo studio dell’avvocato TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COMMODO STEFANO MARIA (CMMSFN52S02D542G), BERTONE STEFANO (BRTSFN73E06Z404G), AMBROSIO RENATO (MBRRNT52B13L219O) -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di MILANOn.1059/2023 depositata il 31/01/2024. letta la rinuncia al ricorso delle ricorrenti e l’accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti;

Parole chiave

Generato dall'IA
dispensa dal versamento delle spese riduzione delle spese giudiziarie assunzione delle spese ripetibili dell'avvocato spese di difesa anticipo delle spese
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17134/2024 R.G. proposto da: RESPIRONICS DEUTSCHLAND GMBH CO KG, PHILIPS S.P.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA QUINTINO SELLA 33, presso lo studio dell’avvocato SIRENA PIETRO (SRNPTR70A07B594G) che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro ASSOCIAZIONE APNOICI ITALIANI - APS, quale mandataria di LUCIANO FASCINA, elettivamente domiciliata in TORINO VIA BERTOLA, presso lo studio dell’avvocato BERTONE STEFANO (BRTSFN73E06Z404G) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMBROSIO RENATO (MBRRNT52B13L219O), COMMODO STEFANO MARIA (CMMSFN52S02D542G) -controricorrente- nonché contro ADUSBEF APS, elettivamente domiciliata in ROMA Bachelet 12 A, Numero registro generale 17134/2024 Numero sezionale 563/2025 Numero di raccolta generale 22673/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 presso lo studio dell’avvocato TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COMMODO STEFANO MARIA (CMMSFN52S02D542G), BERTONE STEFANO (BRTSFN73E06Z404G), AMBROSIO RENATO (MBRRNT52B13L219O) -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di MILANOn.1059/2023 depositata il 31/01/2024. letta la rinuncia al ricorso delle ricorrenti e l’accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 04/08/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 17134/2024 Numero sezionale 563/2025 Numero di raccolta generale 22673/2025 Data pubblicazione 05/08/2025