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Ordinanza — n. 22667/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows material error correction to order lawyer fee deduction from court costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22667/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous decree regarding the allocation of litigation costs. The applicant argued that the court failed to order the deduction of her lawyer's fees despite a prior request, while the opposing party did not defend itself. The court ruled that the correction procedure under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure is the appropriate remedy, ensuring a faster resolution than a full appeal and upholding the principle of reasonable process duration.

Regesto Legislator

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Art. 93 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: In cases where a lawyer's request for the deduction of costs is omitted in a judgment, the remedy of material error correction under Article 391-bis is the appropriate path to ensure the lawyer receives the title for execution.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction litigation costs allocation Code of Civil Procedure reasonable process duration title for execution court decree amendment correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
6122/2023, era stata chiesta la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di lite in favore dell’avv.
Art. 391-bis c.p.c.
Pasqualino Cilia, dichiaratosene antistatario; sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile ̀ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 391-bis, che richiama pure l’art.
Art. 287 c.p.c.
391-bis, che richiama pure l’art. 287 c.p.c.; la procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art.
Art. 288 c.p.c.
Art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
art. 93 c.p
6122/2023, era stata chiesta la distrazione ex art. 93 c.p.c.
art. 287 c.p
391-bis, che richiama pure l’art. 287 c.p.c.; la procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, ord. n. 5082 del 26/02/2024
Cass. Sez. U, sent. n. 16037 del 7/07/2010
5082 del 26/02/2024, Cass. Sez. U, sent. n. 16037 del 7/07/2010, Rv.
Cass. Sez. U, sent. n. 29432 del 14/11/2024
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti MIHAI ELENA, rappresentata e difes a dall'avvocato CILIA PASQUALINO (CLIPQL65E11H163N), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro REGOLO PAOLO, VILLA TORRI HOSPITAL SRL -intimati- relativamente aldecreto d ell a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1089/2025, pubblicato il 16/01/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/06/2025 dal PresidenteANTONIETTA SCRIMA. Rilevato che: in relazione al procedimento R.G. n. 6122/2023, con decreto n. 1089/2025, pubblicato in data 16/01/2025, questa Corte, prendendo atto che nei termini non era stata presentata istanza di decisione, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, condannando la parte ricorrente (Regolo Paolo) al pagamento delle spese del medesimo giudizio, in favore di ciascuna parte controricorrente (Mihai Elena e Villa Torri Hospital S.r.l.), come liquidate nel dispositivo di quel provvedimento;

Mihai Elena, rappresentata e difesa dall’avv. Pasqualino Cilia, quest’ultimo già difensore della stessa nel procedimento R.G. n. 6122/2023, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale del già indicato decreto n. 1089/2025 di questa Corte, nella parte in cui con lo stesso decreto non è stata disposta la distrazione delle liquidate spese del giudizio di legittimità in favore del suo difensore, avv. Cilia, nonostante l’istanza proposta in tal senso nel controricorso; Paolo Regolo e Villa Torri Hospital S.r.l. non hanno svolto difese in questa sede;

Elena Mihai ha pure depositato memoria; considerato che: effettivamente nel controricorso di Mihai Elena, datato 27/03/2023, depositato nel procedimento RGn. 6122/2023, era stata chiesta la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di lite in favore dell’avv. Pasqualino Cilia, dichiaratosene antistatario; sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile ̀ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 391-bis, che richiama pure l’art. 287 c.p.c.; la procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed ̀ un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bisc.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr.

Sez. 3, ord. n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 – 01; Cass., or d ., n. 5082 del 26/02/2024, Cass. Sez. U, sent. n. 16037 del 7/07/2010, Rv. 613868 -01); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo del decreto di questa Corte n. 1089/2025, pubblicato in data 16/01/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori di legge», la frase «, da distrarsi in favore dell’avv. Pasqualino Cilia ex art. 93 c.p.c.»; non vi ̀ luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U, sent., n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 –01) ;

P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo del decreto di questa Corte n. 1089/2025, pubblicato in data 16/01/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori di legge», la frase «, da distrarsi in favore dell’avv. Pasqualino Cilia ex art. 93 c.p.c.». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.. Così deciso in Roma, nella camera di cons