Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court declared proceedings extinguished per Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The appellant, Grand Hotel Flora S.R.L., had previously filed a complaint against F.A.S.P. S.R.L. regarding a dispute originating from the Second Instance Court of Naples. Since the opposing party accepted the withdrawal, the court found no need to rule on the merits or allocate costs, thereby terminating the litigation entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A cassation appeal is extinguished by the plaintiff's withdrawal if the defendant accepts it, obviating the need for a substantive ruling on the merits or the allocation of litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6584/2024 R.G. proposto da: GRAND HOTEL FLORA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL POPOLO, 18, presso lo studio dell’avvocato CASTELLI LUCIANO DUCCIO (CSTLND75L20F205T) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro F.A.S.P. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA, 35, presso lo studio dell’avvocato APUZZO TIZIANA (PZZTZN73D44C129P) rappresentata e difesa dall'avvocato BALSAMO GIUSEPPE (BLSGPP37C10L245X) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.5371/2023 depositata il 27/12/2023. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente;
Numero registro generale 6584/2024 Numero sezionale 558/2025 Numero di raccolta generale 22515/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 03/08/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 6584/2024 Numero sezionale 558/2025 Numero di raccolta generale 22515/2025 Data pubblicazione 04/08/2025