Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's formal waiver of the case under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal waiver of the proceedings. Generstel S.P.A. had previously withdrawn the appeal, which the court validated as meeting the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court issued a decree stating the litigation was extinguished without further substantive review or cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal waiver of an appeal results in the immediate extinction of the cassation proceedings without the need for further judicial determination.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23871/2023 R.G. proposto da: GENERTEL S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO 40, presso lo studio dell’avvocato MORGANTI DAVID (MRGDVD57S02G702B) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PONZECCHI GIANNA, elettivamente domiciliato in PRATO VIALE DELLA REPUBBLICA 235, presso lo studio dell’avvocato CAVERA GERARDO (CVRGRD71M03G702S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro CONTI STEFANO, BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA -intimati- Numero registro generale 23871/2023 Numero sezionale 557/2025 Numero di raccolta generale 22514/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n.26597/2023 depositata il 14/09/2023. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della stessa da parte della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e l’indefensio degli altri intimati;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 04/08/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 23871/2023 Numero sezionale 557/2025 Numero di raccolta generale 22514/2025 Data pubblicazione 04/08/2025