Italian Supreme Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of litigation by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the mutual withdrawal of the main and incidental appeals. Ratumena S.R.L. and Consorzio Agrario di Siena had previously accepted each other's withdrawals, satisfying the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court issued a decree stating the litigation was terminated without any further ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; mutual withdrawal of appeals results in the immediate extinction of the judicial proceedings without further adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18666/2023 R.G. proposto da: RATUMENA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE MERCALLI, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA FRANCESCO (MRTFNC74H08I158J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSORIO AGRARIO DI SIENA SOC. COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in MILANO FORO BUONAPARTE 20 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CALABRESI ROBERTO (CLBRRT74D22G999W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CASARINI SILVIA (CSRSLV81E44D612K) - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZEn.283/2023 depositata il 07/02/2023.
Numero registro generale 18666/2023 Numero sezionale 556/2025 Numero di raccolta generale 22513/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 letta la rinuncia al ricorso della ricorrente principale e la rinuncia della resistente al suo ricorso incidentale, nonché le reciproche accettazioni; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia quanto al ricorso principale che al ricorso incidentale. Così deciso in Roma, il 04/08/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 18666/2023 Numero sezionale 556/2025 Numero di raccolta generale 22513/2025 Data pubblicazione 04/08/2025