Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Angelo IPPONE, had previously filed a decree against Italian Petrolis S.p.A. and T.P.E. Tecnologie Petrolifere Europee S.r.l., but subsequently submitted a valid renunciation. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for further substantive ruling.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9203/2023 R.G. proposto da: IPPONE ANGELO, elettivamente domiciliato in ERCOLANO VIA PANORAMICA N. 258, presso lo studio dell’avvocato PANE CIRO (PNACRI47A12F839C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I. P. - ITALIANA PETROLI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato CARABBA TETTAMANTI FERDINANDO (CRBFDN44A05H501Q) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SARGENTI STEFANO (SRGSFN73M03H501X) -controricorrente- nonché contro T.P.E. TECNOLOGIE PETROLIFERE EUROPEE S.R.L.
Numero registro generale 9203/2023 Numero sezionale 555/2025 Numero di raccolta generale 22511/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.273/2023 depositata il 20/02/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e l’indefensio della parte rimasta intimata;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 04/08/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 9203/2023 Numero sezionale 555/2025 Numero di raccolta generale 22511/2025 Data pubblicazione 04/08/2025