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Ordinanza — n. 22509/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes civil appeal judgment for lack of concrete evidence evaluation and mandates new trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22509/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal against a civil judgment awarding damages for civil liability arising from criminal harassment. The appellants argued the lower court arbitrarily evaluated evidence and failed to distinguish between criminal and civil liability standards. The Court ruled that the lower court's decision lacked a concrete, autonomous, and analytical evaluation of available proof, violating procedural requirements for evidence assessment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 116 c.p.c.: A judgment is void if the court fails to perform a concrete, autonomous, and analytical evaluation of available evidence, rendering the decision arbitrary and devoid of specific reasoning.

Parole chiave

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civil liability evidence evaluation arbitrary judgment criminal to civil transfer Supreme Court quashing azione civile azione di mantenimento nozione di molestie

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
4 cpc, in relazione all’art. 360 co.
Art. 116 c.p.c.
3.Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione dell’art. 116 cpc, in relazione all’art.
Art. 2043 c.c.
Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art.
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 622 c.p.p.
749 del 10 gennaio 2014) ai soli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte d’appello di Ancona in sede ci- vile, ai sensi dell’art. 622 c.p.p..
art. 622 c.p
749 del 10 gennaio 2014) ai soli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte d’appello di Ancona in sede ci- vile, ai sensi dell’art. 622 c.p.p..
art. 2043 c.c
Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.
artt. 2729 c.c
Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applica- zione degli artt. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. penale, sentenza n. 749 del 10 gennaio 2014
Il ricorso è stato accolto da questa Corte(Cass. penale, sentenza n. 749 del 10 gennaio 2014) ai soli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte d’appello di Ancona in sede ci- vile, ai sensi dell’art.
Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 9129 del 1° aprile 2021
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Testo completo

A CORTESUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Antonietta SCRIMA Presidente RESPON SABILITÀ CIVILE MOLESTIE dott. Chiara GRAZIOSI Consiglier a dott. Enzo VINCENTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 20 / 06/2025 C . C . dott.Giuseppe CRICENTI Consiglier e R.G. n. 2694 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2694del ruolo generale dell’anno 2024, proposto STRAPPATO Gualtiero (C.F.: STRGTR 65A24 G157G) BAIOCCHI Loredana (C.F.:

BCCLDN 68P70 B519E) rappresentati e difes i dagli avvocat i Paolo Coppari (C.F.: CPP PLA62H24 A271V) e Antonio Gagliardi (C.F.: GGL NTN 75D01 C349Y) -ricorrenti- nei confronti di CUPIDO Anna Maria (C.F.: CPDNMR 55A53 C100F) rappresentata e difes a dall’avvocat o Riccardo Leonardi (C.F.: LNRRCR 63D23 A271G ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corted’appello di Ancona n. 1003/2023, pubblicatain data 21 giugno 20 23 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 giugno 2025dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Anna Maria Cupido si è costituita parte civile in un processo penale promosso nei confrontidi Gualtiero Strappato e di Lore- dana Baiocchi, imputati, in concorso , del reato di molestia o disturboalle persone in suo danno. Avendo il Tribunale di An- cona – S ez ione distaccata di Osimo dichiara to non doversi Ric. n. 2694/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 procedere nei confronti degli imputati per intervenuta obla- zione, la Baiocchi ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato accolto da questa Corte(Cass. penale, sentenza n. 749 del 10 gennaio 2014) ai soli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte d’appello di Ancona in sede ci- vile, ai sensi dell’art. 622 c.p.p..

All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato la domanda risarcitoria della Cupido (con sentenza n. 1850 del 29 agosto 2018), ma la sua decisione è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass. civ., Sez. 3, o rdinanza n. 9129 del 1° aprile 2021). Il nuovo giudizio di rinvio è stato definito dalla Corted’appello di Ancona con l’accoglimento della domanda della Cupido e la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di €3.000,00, oltre accessori . Avverso tale ultima pronuncia, ricorrono lo Strappato e la Baiocchi, sulla base di cinquemotivi.

Resiste con controricorso la Cupido. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Si premette che è principio ormai acquisito nella giurispru- denza di queste Corte quello per cui « q ualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ri- corso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio con- clusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice» (Cass.,Sez.

U, sentenza n. 24148 del 25/10/2013; Sez. L, sentenza n.3980 del 29/02/2016; Sez. 3, ordinanza n. Ric. n. 2694/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 14655 del 18/07/2016; Sez. 3, o rdinanza n. 1542 del 25/01/2021;Sez. L, sentenza n. 2872 del 31/01/2024). Nessunvizio processuale potrebbe, quindi , derivare dalla circo- stanza che il consigliere relatore ed estensore della presente decisione abbia fatto parte del collegio di questa stessa Corte che (con l’ordinanza n. 9129 del 1° aprile 2021) ha disposto il giudizio rinvio all’esito del quale è stata pronunciata la decisione impugnata nella presente sede. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità della sen- tenza o del procedimento per violazione dell’art. 132 co.

II n. 4 cpc, in relazione all’art. 360 co. I n. 4 c.p.c., in punto di vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente) sull’accogli- mento della domanda di risarcimento del danno». Iricorrenti deduc ono che « la motivazione dell’impugnata sen- tenza sia da ritenersi del tutto apparente». Il motivo è fondatoed il suo accoglimento determina l’assorbi- mento di tutti i successivi. 2.1Nella pronuncia di questa Corte che ha disposto il nuovo giudizio di rinvio è stato espressamente affermato quanto se- gue: «la Corteterritoriale avrebbe effettivamente dovuto com- piere una valutazione concreta, autonoma ed analitica degli ele- menti probatori disponibili; al contrario, essa si è limitata a con- statare che dagli atti del procedimento penale non risulta la prova della commissione da parte della convenuta stessa delle condotte a lei ascritte in sede penale, individuate quale fonte dell’obbligazione risarcitoria fatta valere dalla Cupido, senza chiarire quali atti siano stati oggetto di valutazione, secondo quali criteri e regole, se propri delprocesso penale o, al contra- rio, del processo civile, e per qualiragioni è giunta a tale con- clusione, risolvendosi la parte motivadella decisione impugnata in espressioni assolutamentegeneriche e non univoche». 2.2 Nella decisione impugnata, la Corte d’appello, premesso che «la verifica dell’an e del quantum del danno non può, Ric. n. 2694/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 ovviamente, essere condotta su prove orali o altre prove che tipicamente sono costituende, ma alla luce degli atti già acqui- siti, sia che li si voglia esaminare ai fini di una c.d.

“prova lo- gica” sia che si voglia da essi desumere una serie di presunzioni utilizzabili ai fini della verifica stessa», ha motivato l’accogli- mentodella domanda limitandosi ad affermare quanto segue: «Ora, non è seriamente contestabile che emergano i seguenti fatti, sia pure nei limiti appena descritti:

a) Vi era sicuramente uno stato di aperta inimicizia fra i due nuclei familiari.

b) Che tale inimicizia sfociasse in condotte di reciproca avversione, di- spetto, comportamenti disdicevoli, appare altrettanto verosi- mile. Qui, peraltro, ci si occupa solamente delle condotte por- tate avanti dai due appellati, e con specifico riferimento agli atti che hanno portato all’emissione del decreto penale di con- danna, cui poi è succeduta la domanda di oblazione, il ricorso per cassazione ed il rinvio alla Corte per decidere sull’azione civile esercitata in sede penale.

c) Provata nei termini e nei li- miti sub a) e b) –e dunque non potendo dare ingresso a con- siderazioni su fatti che escano dal perimetro come sopra deli- neato –la condotta ascritta ai due coniugi appellati, va deter- minata la misura del danno …». 2.3È evidente che, in tal modo, la Corteterritoriale ha del tutto omesso di compiere la «valutazione concreta, autonoma ed analitica degli elementi probatori disponibili» che le era stata demandata nella pronuncia che ha disposto il rinvio, ai fini dell’accertamento di specifici e concreti elementi di prova in or- dine alla effettiva sussistenza delle condotte illecite e dannose allegate dagli attori (elementi di prova ritenuti del tutto insus- sistenti nella originaria decisione cassata).

Essa si è, invece, sostanzialmente limitata a sostituire la apo- dittica constatazione – ritenuta da questa Corte una motiva- zione risolventesi «in espressioni assolutamente generiche e non univoche» –secondo la quale «dagli atti del procedimento Ric. n. 2694/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 penale non risulta la prova della commissione da parte della convenuta stessa delle condotte a lei ascritte in sede penale, individuate quale fonte dell’obbligazione risarcitoria fatta valere dalla Cupido»con una altrettanto apodittica e generica, anche se diametralmente contraria, conclusione (anche in questo caso operata, come la precedente, «senza chiarire quali atti siano stati oggetto di valutazione, secondo quali criteri e regole, se propri del processo penale o, al contrario, del processo civile, e per quali ragioni è giunta a taleconclusione»).

Sull’assunto, del tutto generico e certamente di per sé non de- cisivo ai fini dell’accertamento in ordine alle specifiche condotte illecite dei convenuti allegate a fondamento della domanda ri- sarcitoria (oltre che privo di qualunque argomentazione a so- stegno), per cui non sarebbe «seriamente contestabile» che vi fosse «uno stato di aperta inimicizia fra i due nuclei familiari» e che«tale inimicizia sfociasse in condotte di reciproca avver- sione, dispetto, comportamenti disdicevoli», e precisato che «qui, peraltro, ci si occupa solamente delle condotte portate avanti dai due appellati, e con specifico riferimento agli atti che hanno portato all’emissione del decreto penale di condanna», la Corteè giunta alla affermazione per cui sarebbe, per ciò solo, «provata nei termini e nei limiti sub a) e b) – e dunque non potendo dare ingresso a considerazioni su fatti che escano dal perimetro come sopra delineato - la condotta ascritta ai due coniugi appellati», onde andrebbe solo«determinata la misura del danno». 2.4Non vi è dubbio che l’affermazione censurata, in ordine alla sussistenza della prova delle specifiche condotte illecite adde- bitate ai convenuti(che risulta addirittura preceduta dall’erro- nea affermazione, in diritto, secondo la quale «la verifica dell’an e del quantum del danno»non potrebbe avvenire sulla base di prove orali o altre prove costituende , ma dovrebbe avvenire esclusivamente «alla luce degli atti già acquisiti») non solo non Ric. n. 2694/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 è stata compiuta all’esito di una «valutazione concreta, auto- noma ed analitica degli elementi probatori disponibili», come stabilito nella decisione di questa Corte che aveva disposto il rinvio, elementi neanche in qualche modo richiamati (e, tanto meno, analizzati e valutati in concreto), ma è assolutamente priva di una effettiva motivazione, risolvendosi – ancora una volta – in una affermazione del tutto apodittica, argomentata sulla base «diespressioni assolutamente generiche e non uni- voche», a fondamen to di una conclusione espressa « senza chiarire quali atti siano stati oggetto di valutazione, secondo quali criteri e regole, se propri del processo penale o, al contra- rio, del processo civile, e per quali ragioni è giunta a talecon- clusione». 2.5Tanto impone la cassazione della decisione impugnata, af- finché, in sede di ulteriore rinvio sia finalmente effettuata la «valutazione concreta, autonoma ed analitica degli elementi probatori disponibili», al fine dell’accertamento dell’effettiva sussistenza o meno di una sufficiente prova– nell’ottica della valutazione sul piano civilistico della dedotta fattispecie di ille- cito aquiliano– delle specifiche e concrete condotte illecite ad- debitate dagli attori ai convenuti, nonché, eventualmente, del relativo conseguente danno, come già disposto nella originaria decisione di questa Cortein sede civile. 3.Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione dell’art. 116 cpc, in relazione all’art. 360 co.

I n. 3 c.p.c., perché il Giudice di merito ha operato una valutazione delle prove del tutto arbitraria». Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 116 cpc, in relazione all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c., perché il Giudice di merito, nell’emettere sen- tenza di condanna, ha totalmente obliterato i criteri di valuta- zione della responsabilità di natura aquiliana, nella Ric. n. 2694/2024 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 prospettazione di una diversità tra illecito penale ed illecito ci- vile di natura extracontrattuale».

Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applica- zione dell’art. 622 c.p.p., nonché degli artt. 2043 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 co. I nn.

3) e 4) c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di procedere ad autonomo accerta- mento dei fatti». Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applica- zione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. I n.

3) c.p.c., per avere il giudice di merito disatteso il pro- cedimento logico da seguire in caso di prova per presunzioni». I motivi dal secondo al quinto restano assorbiti, in ragione dell’accoglimento del primo motivo. 4.Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corted’appello di Ancona, in diversa composizione,anche per le spese del giu- dizio di legittimità. P.Q.M La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli