Italian Court dismisses claim for damages due to delayed implementation of EU medical specialization directives.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the collective action filed by numerous individuals against the Council of Ministers regarding delayed EU directive implementation. Plaintiffs argued that the state failed to timely establish specialized medical training programs, causing them personal harm. The court rejected the claim, finding no established causal link between the alleged administrative delay and the specific damages suffered by the claimants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1017 c.p.c.; Art. 288 TUE: The court holds that a claim for damages based on the delayed implementation of EU directives requires proof of a direct causal link between the delay and the specific prejudice suffered, which is often absent in abstract claims of non-specialization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 4100/24 proposto da: -) Rissone Roberto, domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoMaria Grazia Cammarota; -ricorrente - nonché da -) Razionale Pasquale, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocatiGiancarlo Faletti e Maria Novella Faletti; -ricorrente - nonché da -) Lunelli Mauro, Patane Domenico, Pierantoni Maria Celeste, Pignanelli Andrea, Ricci Paolo, Raverna Enzo, Ruggirello Pietro, Saitta Salvatore, Saletti Cristina, Tosoni Fabio, Venturi Grazia, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato Carlo Amoruso; -ricorrenti - nonché da -) Borrelli Rosa Anna, Lancellotta Valentina e Lancellotta Renato(quali eredi di Salvatore Lancellotta), domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoEugenia Capano; -ricorrenti - nonché da Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 4100/24 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 -) Abatangelo Viviana, Crudo Diana, Crudo Stefania, Distefano Maria Stella, La Volpe Mariangela, Landa Luciano, Laudadio Alessandra, Lazzara Clara Maria, Lazzari Stefano, Leo Alfonso, Liang Lin I, Liistro Mariaelena, Liistro Salvatore, Lodde Carlo Sesto, Lombardo Maurizio, Lubrini Luisa, Macchia Carlo, Macera Daniela, Macovei Anca Iris, Maggio Giacomo, Malan Riccardo Alessio, Malinverni Giuseppe, Malvaso Concetta, Mancarella Giorgio, Manconi Elena, Mannino Fulvio, Mappa Rita, Marangoni Rosetta, Mariani Guido, Martella Andrea, Martelli Stefano, Marucci Antonio, Masella Alessandro, Maurizi Fernando, Miceli Domenico, Migliori Cesare, Mirri Loris, Mohammadi Mohammad Hossein, Montefusco Alba, Monterossi Marianna, Morelli Maria Pia, Mura Franco, Nania Francesco, Napoleoni Bianca, Nardini Vincenzo, Nativo Marcello, Natoli Sergio, Nespolo Rachele, Nisini Roberto, Oliveri Mariagrazia, Onesti Anna, Palladino Michele, Palombo Carlo, Panier Suffat Pietro, Paoletti Italo, Paolicchi Aldo, Paoni Angela, Parziale Luigi, Pasini Felice, Passini Claudia, Passini Enrico, Pegorini Anna, Peluso Angelo, Perissutti Antonio, Perissutti Giovanni, Pestillo Liliana, Petrella Pompeo, Piccone Silvano, Pietrini Pietro, Pillon Luciano, Pirola Roberto, Pisano Maria, Piubello Giorgio, Pontelli Antonino, Ponti Vittorio, Proverbio Maria Renata, Quaceci Antonino, Quaranta Manuela, Ragusa Marianna Febronia, Ranieri Pasquale, Reverdito Marino, Rinaldi Silvia, Rizza Giuseppe, Roller Silvia, Roncaglia Nadia, Rosato Marina Battistina, Rossini Massimo, Ruffo Fabrizio, Russo Francesco, Russo Maria, Russo Valentina Giuseppina, Sabag Robert, Sacchi Roberto Piero Angelo, Sacchi Stefano, Saggin Alessandra, Salamone Nicola, Salciccia Sandro, Salvadori Marco, Salvi Sandro, Samaritano Silvana, Santiccioli Umberto, Sassoli Serenella, Scala Clara Cesarina Rita Caterina Filiberta, Scarzella Carlo, Sciacca Renato, Scuttari Stefano, Secco Suardo Lanfranco, Serra Lidia, Signorelli Salvatore, Simoni Giulia, Simoni Riccardo, Soldatelli Patrizia, Sorrenti Maurizio Sebastiano, Sozzi Cosima, Spampinato Domenico, Spiritosanto N.R.G.: 4100/24 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 Roberto, Spoletini Fortunato, Stefanini Clelia Meri, Strano Carlo, Stroili Francesco, Susa Antonio, Tamorri Stefano, Tangheroni Fabrizio, Terracciano Paolo, Tironi Rosangela, Tomasi Alessandra, Tommasini Oscar, Topa Marco, Tringali Orazio, Valdinoci Rossana, Valtorta Margherita, Vanni Maurizio, Vernuccio Giuseppe, Viscogliosi Stefania, Volanti Claudio, Zannino Benedetto, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - nonché da -) Sega Fabio Massimo, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Sabrina Saccomanni, Davide Perrotta e Riccardo Segamonti; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 22 agosto 2023 n. 5538 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1.
Nel 201 4 tutti gli odierni ricorrenti (unitamente ad altri soggetti , nel numero complessivo di duecentosessantadue ) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1983 ed il 1991; N.R.G.: 4100/24 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
2. Con sentenza 13.2.2018 n. 3224il Tribunale di Roma (per quanto ancora rileva in questa sede)rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
3. Con sentenza 22.8.2023 n. 5538 la Corte d’appello rigettò tutti gli appelli e condannò i soccombenti alla rifusione delle spese.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con sei distinti ricorsi, in ordine cronologico:
a) da Roberto Rissone, con ricorso fondato su due motivi (ricorso notificato il 14.2.2024);
b) da Pasquale Razionale, con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 21.2.2024);
c) da un gruppo di 11 ricorrenti (d’ora innanzi, “il gruppo Lunelli”), con ricorso fondato su cinque motivi (ricorso notificato il 26.2.2024);
d) da Rosa Anna Borrelli, Valentina Lancellotta e Renato Lancellotta (quali eredi di Salvatore Lancellotta), con ricorso fondato su due motivi (ricorso notificato il 26.2.2024); N.R.G.: 4100/24 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 e) da un gruppo di 126 ricorrenti (intendendo come ricorrente unitario anche gli eredi delle parti decedute lite pendente; d’ora innanzi, “il gruppo Abatangelo”), con ricorso fondato su tre motivi (ricorso notificato il 28.2.2024);
f) da Fabio Massimo Sega, con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 29.2.2024).
5. La Presidenza del Consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con sei distinti controricorsi alle sei impugnazioni sopra elencate.
6. Il Consigliere delegato con provvedimento del 29.12.2024 ha proposto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. chefosse dichiarata l’inammissibilità del ricorso, giacché la sentenza impugnata decis e le questioni controverse in modo conforme al consolidato orientamento di questa Corte.
7. Pasquale Razionale in data 12.2.2025 ha depositato istanza di decisione del ricorso. In seguito, con atto depositato il 20.5.2025 ha dichiarato di rinunciare “alla precedente richiesta di decisione del ricorso”.
8. I ricorrenti del “gruppo Abatangelo” hanno depositato breve memoria al solo fine di segnalare che non hanno formulato istanza di decisione del ricorso, e chiedendo la compensazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Sul ricorso proposto da Pasquale Razionale. Pasquale Razionale, dopo avere instato per la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., ha dichiarato di rinunciare alla suddetta istanza. L’istanza di decisione del ricorso ex art. 380 - bis c.p.c. , in quanto atto di impulso processuale rimesso alla discrezionalità della parte,è rinunciabile ad libitum, come qualsiasi atto processuale che esprima un c.d. “momento volitivo”. N.R.G.: 4100/24 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 Rispetto alla suddetta impugnazione va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, come già ritenuto da questa Corte in identica fattispecie processuale (Sez. 3, Ordinanza n. 18671 del 2025).
2. Sui restanti ricorsi. I restanti ricorrenti non hanno formulato istanza di decisione. I relativi giudizi perciò si sono estinti ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e l’estinzione va dichiarata in questa sede.
3. Sulle spese di lite. Con riferimento a Pasquale Razionalele spese seguono la soccombenza , sia in virtù della mancanza di accettazione della rinuncia, sia in considerazione del fatto che la tardiva resipiscenza circa la coltivazione dell’impugnazione ha reso necessaria la fissazione dell’odierna adunanza camerale, che sarebbe stata altrimenti evitata. 3.1. Anche rispetto agli altri ricorrenti le spese seguono la soccombenza. I ricorrenti infatti hanno impugnato nel 2024 una sentenza d’appello che, in punto di prescrizione, ha applicato i princìpi stabiliti da questa Corte sin dal 2011.
Al momento della proposizione del ricorso(febbraio 2024), la questione del dies a quodel termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inadempimento delle direttive comunitarie, patito da quanti si iscrissero a scuole di specializzazione prima del 1991, era già stata decisa in senso conforme alla decisione d’appello da duecentoottantaquattro provvedimenti di questa Corte(salite a 357 dopo la notifica dei ricorsi). Di queste 284 decisioni, 94sono state pronunciate in ricorsi proposti dall’avv. Marco Tortorella (salite a 166 dopo la notifica del ricorso) , e 20 in ricorsi proposti dall’avv.
Carlo Amoruso(salite a 32 dopo la notifica del ricorso). Tredici anni di costante giurisprudenza di questa Corte non sono stati dunque sufficienti alle difese dei ricorrenti per avvedersi della palese infondatezza della propria impugnazione. N.R.G.: 4100/24 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 Se dunque la rinuncia ai ricorsi è valsa ad evitare ai ricorrenti una sicura condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ritiene la Corte che questa tarda resipiscenza circa la palese infondatezza dell’impugnazione non giustifichi la compensazione int e grale delle spese, a fronte del rilevante dispendio di tempo, uomini e mezzi che tali poco meditate iniziative processuali hanno comportato per le controparti e per l’amministrazione della giustizia.
Nondimeno, l’acquiescenza prestata dai ricorrenti alla proposta di definizione anticipata è circostanza che giustifica una compensazione per metà delle spese. 3.2. Le spese sono liquidate come in dispositivo. A tal fine il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). In primo grado i ricorrenti del “gruppo Abatangelo” domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,80 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es., Luciano Landa, Stefano Martelli): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519. 3.3. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più tardiva delle specializzazioni (ad es., quella specializzazione conseguita da Roberto Giobbe)si concluse nel 1989, al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519) si devono sommare trentasei anni di interessi e rivalutazione, e dunque:
a) euro 78.839,98 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI - ISTAT del 1986 pari a 2,420); N.R.G.: 4100/24 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 b) euro 109.032,89a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1989 alla data della presente decisione). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519 di capitale, più euro 78.839,98 di rivalutazione, più euro 109.032,89di interessi, ovvero euro 243.391,87. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro. 3.4.
Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (e cioè dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 3.900, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del470%.
Il totale ascende dunque ad euro 2.940 x 470% più 2.940, ovvero euro 16.758, da compensare per metà. 3.5. Le spese a carico di Roberto Rissone vanno liquidate nella misura di euro 3.000oltre accessori come indicati nel dispositivo, da compensare per metà. 3.6. Le spese a carico di Pasquale Razionale vanno liquidate nella misura di euro 3.000 oltre accessori come indicati nel dispositivo, da compensare per metà. 3.7. Le spese a carico del “gruppo Lunelli” vanno liquidate nella misura di euro 11.172, da compensare per metà, oltre accessori come indicati nel dispositivo, in applicazione dei criteri indicati ai precedenti §§ 3.1 e ss..
N.R.G.: 4100/24 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 3.8. Le spese a carico di Rosa Anna Borrelli, Valentina Lancellotta e Renato Lancellotta (quali eredi di Salvatore Lancellotta) vanno liquidate nella misura di euro 3.000, da compensare per metà, oltre accessori come indicati nel dispositivo, in considerazione del fatto che la domanda da essi proposta concerneva la sola posizione del loro dante causa. 3.9. Le spese a carico di Fabio Massimo Sega vanno liquidate nella misura di euro 3.000, da compensare per metà, oltre accessori come indicati nel dispositivo.
P.q.m. (-) dichiara estinti tutti i giudizi; (-) condanna Roberto Rissone alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 1.500, oltre eventuali spese prenotate a debito; (-) condanna Pasquale Razionale alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.000, oltreeventuali spese prenotate a debito; (-) condanna Lunelli Mauro, Patane Domenico, Pierantoni Maria Celeste, Pignanelli Andrea, Ricci Paolo, Raverna Enzo, Ruggirello Pietro, Saitta Salvatore, Saletti Cristina, Tosoni Fabio, Venturi Grazia, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 50% delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 5.586, oltre eventuali spese prenotate a debito; (-) condanna Borrelli Rosa Anna, Lancellotta Valentina e Lancellotta Renato, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 1.500, oltre eventuali spese prenotate a debito;
N.R.G.: 4100/24 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 (-) condanna Abatangelo Viviana, Crudo Diana, Crudo Stefania, Distefano Maria Stella, La Volpe Mariangela, Landa Luciano, Laudadio Alessandra, Lazzara Clara Maria, Lazzari Stefano, Leo Alfonso, Liang Lin I, Liistro Mariaelena, Liistro Salvatore, Lodde Carlo Sesto, Lombardo Maurizio, Lubrini Luisa, Macchia Carlo, Macera Daniela, Macovei Anca Iris, Maggio Giacomo, Malan Riccardo Alessio, Malinverni Giuseppe, Malvaso Concetta, Mancarella Giorgio, Manconi Elena, Mannino Fulvio, Mappa Rita, Marangoni Rosetta, Mariani Guido, Martella Andrea, Martelli Stefano, Marucci Antonio, Masella Alessandro, Maurizi Fernando, Miceli Domenico, Migliori Cesare, Mirri Loris, Mohammadi Mohammad Hossein, Montefusco Alba, Monterossi Marianna, Morelli Maria Pia, Mura Franco, Nania Francesco, Napoleoni Bianca, Nardini Vincenzo, Nativo Marcello, Natoli Sergio, Nespolo Rachele, Nisini Roberto, Oliveri Mariagrazia, Onesti Anna, Palladino Michele, Palombo Carlo, Panier Suffat Pietro, Paoletti Italo, Paolicchi Aldo, Paoni Angela, Parziale Luigi, Pasini Felice, Passini Claudia, Passini Enrico, Pegorini Anna, Peluso Angelo, Perissutti Antonio, Perissutti Giovanni, Pestillo Liliana, Petrella Pompeo, Piccone Silvano, Pietrini Pietro, Pillon Luciano, Pirola Roberto, Pisano Maria, Piubello Giorgio, Pontelli Antonino, Ponti Vittorio, Proverbio Maria Renata, Quaceci Antonino, Quaranta Manuela, Ragusa Marianna Febronia, Ranieri Pasquale, Reverdito Marino, Rinaldi Silvia, Rizza Giuseppe, Roller Silvia, Roncaglia Nadia, Rosato Marina Battistina, Rossini Massimo, Ruffo Fabrizio, Russo Francesco, Russo Maria, Russo Valentina Giuseppina, Sabag Robert, Sacchi Roberto Piero Angelo, Sacchi Stefano, Saggin Alessandra, Salamone Nicola, Salciccia Sandro, Salvadori Marco, Salvi Sandro, Samaritano Silvana, Santiccioli Umberto, Sassoli Serenella, Scala Clara Cesarina Rita Caterina Filiberta, Scarzella Carlo, Sciacca Renato, Scuttari Stefano, Secco Suardo Lanfranco, Serra Lidia, Signorelli Salvatore, Simoni Giulia, Simoni Riccardo, Soldatelli Patrizia, Sorrenti Maurizio Sebastiano, Sozzi Cosima, Spampinato Domenico, Spiritosanto Roberto, Spoletini Fortunato, Stefanini Clelia Meri, Strano Carlo, Stroili Francesco, Susa Antonio, Tamorri Stefano, Tangheroni Fabrizio, Terracciano Paolo, Tironi Rosangela, Tomasi Alessandra, Tommasini Oscar, Topa Marco, Tringali Orazio, Valdinoci Rossana, Valtorta Margherita, N.R.G.: 4100/24 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 Vanni Maurizio, Vernuccio Giuseppe, Viscogliosi Stefania, Volanti Claudio, Zannino Benedetto, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridel 50% delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 8.379, oltre eventuali spese prenotate a debito; (-) condanna Fabio Massimo Sega alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridel 50% delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 1.500, oltre eventuali spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali