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Ordinanza — n. 22313/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of certified copy of lower court judgment and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22313/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a certified copy of the contested judgment with the filing. Although the appellant argued the judgment was merely apparent in its reasoning, the court noted the lack of documentation rendered the rest of the arguments irrelevant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the party fails to deposit a certified copy of the contested judgment, rendering the substantive arguments absorbed by the procedural defect.

Parole chiave

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procedural inadmissibility certified copy requirement lack of documentation absorption of merits legal costs order risarcimento dei danni da incidente stradale assicurazione RC dei veicoli a motore assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r.
articolo 1127 c.c
articolo 1223 c.c
Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c.
art. 1127 c.c
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6861/2023 R.G. proposto da PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in ROMA VIA ALBERICO II n.33, presso lo studio dell’avv.ANDREA MANZI ( - ) , rappresentat a e difesa dall'avv . KURT ASCHBACHER (SCHKRT64D15A952J) , con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro RASOM CLAUDIO, domiciliato presso l’avv . GIUSEPPE GIRANI (GRNGPP66H25E289L), che lo rappresenta e difende , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchè contro ASSICURATORI DEI LLOYD'S DI LONDRA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 181/2022depositata il 30 dicembre 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

FATTI DI CAUSA Con citazione notificata il 6 marzo 2013 Claudio Rasom conveniva davanti al Tribunale di Trento la Provincia Autonoma di Trento chiedendo il risarcimento dei danni patiti per essere stato fatto cadere, quale motociclista, sulla strada statale del Passo Costalunga in direzione di Vigo di Fassa, da un capriolo che l’aveva improvvisamente attraversata il 20 giugno 2010. La Provincia si costituiva, resistendo, e otteneva di chiamare in causa gli Assicuratori Lloyd’s di Londra, i quali si costituivano resistendo ed eccependo tra l’altro che la polizza non copriva tali danni.

Il Tribunale, con sentenza del 24 luglio 2015, rigettava la domanda attorea. Claudio Rasom proponeva appello, cui resistevano le altre parti; la Corte d’appello di Trento, con sentenza n.205/2016 rigettava il gravame. Il Rasom ricorreva al giudice di legittimità, che con ord. 4004/2020 cassava la sentenza d’appello e rinviava alla Corte territoriale. La Corte d’appello di Trento, con sentenza del 30 dicembre 2022, in riforma della prima pronuncia, condannava la Provincia a risarcire l’appellante nella misura di euro 826.111,11, oltre interessi.

La Provincia ha presentato ricorso nei confronti del Rasom - ricorso notificato alla compagnia assicuratrice solo ai fini di litis denuntiatio - sulla base di tre motivi, dal quale si è difeso con controricorso il Rasom, che ha pure depositato memoria. Gli Assicuratori Lloyd’s di Londranon hanno svolto attività difensiva in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 e/o n. 5 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente e/o mancante per essersi la Corte territoriale limitata “alla mera adesione alle tesi dell’appellante” e sottratta “all’esposizione dell’iter logico” che l’ha condotta a non attribuire al Rasom una corresponsabilità ai sensi dell’articolo 1127 c.c. nella causazione del sinistro.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/falsa applicazione degli articoli 115, 116 c.p.c., 2059 e 2697 c.c. quanto “all’errato riconoscimento e all’errata liquidazione di una somma” per personalizzazione del danno biologico e a titolo di danno morale.

3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c. nonché incomprensibilità del calcolo della somma riconosciuta come danno non patrimoniale.

4. Come la stessa Provincia Autonoma – che ha notificato il ricorso il 16 marzo 2023 - dichiara nell’ incipit del ricorso (pagina 2 di questo), la sentenza della Corte d’appello qui impugnata è stata pubblicata il 30 dicembre 2022; afferma poi la ricorrente che le è stata notificata il 16 gennaio 2023. In violazione dell’articolo 369, secondo comma, n.2 c.p.c., la ricorrente però non ha depositato, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. Il ricorso quindi è improcedibile, assorbito il resto, il quale d’altronde – si segnala meramente ad abundantiam – sarebbe infondato quanto ai lamentati vizi motivazionali, non essendo la motivazione, contrariamente all’assunto della parte ricorrente, meramente apparente ed essendo, invece,indicativa dell’iter logico seguito dalla Corte di merito anche in relazione alla mancata attribuzione in capo al Rasom di una corresponsabilità ex art. 1127 c.c. nella causazione del sinistro de quo, sulla base della richiamate risultanze istruttorie (v. in particolare, a tale ultimo riguardo, p. 38-40 della sentenza impugnata), ed avrebbe perseguito, nel resto, un terzo grado di merito, cadendo pertanto sul punto in evidente inammissibilità, sicché sarebbe stato complessivamente da rigettare.

Ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente Rasom le spese processuali, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’articolo 13 , comma 1 quater , d.p.r. n. 115 / 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M Dichiaraimprocedibile il ricorso e c o ndanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in euro 12.000, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 / 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a